T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1777 ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

esecuzione delle opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che le censure il ricorso risultano da respingere, così come di seguito specificato:

– la censura alla quale lamenta carenza di legittimazione passiva di S.O. poiché il proprietario è soltanto M.V. (come da decreto di trasferimento fallimentare allegato) va respinta perché, come rilevato dall’atto impugnato e dalla memoria dell’Amministrazione, nonché dal verbale di sopralluogo del 20.5.2010 (atti tutti privi di contrario riscontro probatorio di parte ricorrente), il Sig. O.S. è stato raggiunto dall’ordinanza oggetto del presente giudizio in quanto egli rivestiva la qualifica di committente dei lavori, alle dipendenze del quale operavano due operai;

– la censura la quale lamenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la sanzione è esclusivamente quella pecuniaria e non quella ripristinatoria è infondata poiché le opere risultano invece correttamente sanzionabili e sanzionate ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001 espressamente richiamato dall’atto impugnato, e segnatamente ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 27;

– parimenti, la censura la quale lamenta che quanto alla incidenza, rilevata nel provvedimento impugnato, delle opere sanzionate su altre opere di interesse pubblico l’Amministrazione avrebbe dovuto esperire giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria va respinta perché alla fattispecie in esame risulta correttamente applicato il citato articolo 27, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001;

– parimenti, la censura alla quale rileva che le opere realizzate dal ricorrente sono diretta conseguenza della illecita attività posta in essere dall’Amministrazione, la quale aveva violato il diritto di proprietà del signor M. posizionando la palificata sul suolo di proprietà M., va respinta perché alla fattispecie in esame risulta correttamente applicato il citato articolo 27, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001;

– la censura la quale rileva che la recinzione è stata apposta dal signor M. all’interno di una sua proprietà, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, va respinta perché la circostanza allegata non esimeva il ricorrente dal munirsi, prima della realizzazione delle opere sanzionate, di titolo edilizio;

– la censura alla quale lamenta che il provvedimento impugnato non è giustificato nemmeno da considerazioni di tutela di necessità ed urgenza è inammissibile per erroneità sul proprio oggetto, poiché l’atto impugnato non reca le considerazioni oggetto del presente rilievo;

– la censura la quale lamenta che non è stato considerato l’interesse privato, per comportarne il minor possibile sacrificio, va respinta perché l’atto impugnato, emesso ai sensi dell’articolo 27 citato, è atto dovuto, cui sono dunque estranee valutazioni come quella qui invocata;

– parimenti, la censura la quale rileva che sarebbe bastato ordinare al signor M. semplici modifiche che potessero permettere all’Amministrazione di intervenire per le opere di manutenzione va respinta perché, una volta constatata la realizzazione di opere senza titolo come quelle in esame, la sanzione risultava atto dovuto;

– parimenti, trattandosi di atto dovuto, che è descritto e disciplinato dalla normativa senza termini di efficacia temporale, va respinta anche la censura la quale afferma che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto avere un proprio termine di efficacia temporale;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (1000/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Vallinfreda, e le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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