T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1776 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnato provvedimento sanziona ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere, perché realizzate senza titolo edilizio e in immobile nel centro storico e con vincolo imposto dal Ministero per i beni e le attivita" culturali:

1. rifacimento dei solai interni dell’appartamento ad una quota inferiore rispetto al piano originario, determinando un incremento delle altezze interne delle due soffitte;

2. lucernari sulle falde del tetto;

3. bagno ricavato (senza deposito di denuncia di inizio attività) nella camera da letto, che seppur esistente al momento dell’acquisto era originariamente in materiali precari;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta fondata, salvo alcune precisazioni, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che l’ordinanza impugnata non può avere corso perché è stata presentata domanda di sanatoria successivamente all’atto impugnato (domanda prot. n. 60797 del 18 novembre 2010) è (fatto salvo l’esito della citata domanda) priva di rilievo quanto alla legittimità dell’atto impugnato, perché ad esso successiva;

– la censura alla quale rileva che l’Amministrazione non ha verificato, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, la possibilità di sanatoria va respinta perché l’eventuale richiesta di sanatoria è una opzione della quale è onerato l’autore dell’illecito edilizio e non l’Amministrazione, che è invece tenuta – una volta constatato l’abuso – ad adottare le conseguenti attività sanzionatorie;

– la censura la quale rileva che l’Amministrazione non ha verificato, prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento, la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria va respinta, ma con le seguenti precisazioni: la sanzione che appare da irrogare agli abusi che risultano realizzati e che sono descritti nell’atto impugnato è effettivamente di natura ripristinatoria (ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 16, commi 4 e seguenti, della legge regionale n.15/2008); gli abusi, però, non appaiono sanzionabili – con preannuncio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale – ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008, posto che gli abusi descritti in quest’ultima disposizione non risultano coincidenti con quelli che risultano realizzati da parte ricorrente;

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione circa l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere all’adozione del provvedimento risulta – salvo quanto precisato nell’alinea che precede – infondata poiché l’atto impugnato dà conto adeguatamente sia dell’abuso riscontrato sia della conseguente e dovuta reazione sanzionatoria dell’Amministrazione;

– la censura la quale lamenta che dalla realizzazione delle opere è intercorso un lungo lasso di tempo, sicché si è ingenerata una posizione di affidamento, sacrificabile solo di fronte all’esistenza di un evidente interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, risulta da respingere sia perché non è fornita da parte ricorrente nessuna prova di una notevole risalenza degli abusi, sia perché l’interesse perseguito dall’impugnato provvedimento non risulta essere soltanto il ripristino della legalità ma anche e soprattutto la tutela di beni immobili oggetto di vincolo;

Considerato pertanto che il ricorso risulta infondato, ma con le precisazioni sopra indicate;

Considerato che, per l’effetto, il ricorso va respinto, fatte salve, però:

– l’esito della sopra citata domanda di sanatoria prot. n. 60797 del 18 novembre 2010;

– l’irrogabilità delle sanzioni edilizie diverse da quelle di cui all’articolo 15 della legge regionale 15/2008, e sopra indicate;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe, così come precisato in motivazione.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Tivoli, le liquida in Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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