Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8264

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MENNEO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- F.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, del 23 giugno 2009, che – decidendo in sede di rinvio da questa Corte sull’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, del 4.11.04, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) e comma 2 – ha rideterminato in Euro 3.000,00 di ammenda la pena inflitta dal primo giudice.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare, sostiene che, dopo la sentenza di annullamento della terza sezione di questa Corte, in data 23.3.2007, erano interamente decorsi i termini di prescrizione (fin dal 30.5.2007), e dunque ben prima che fosse emessa dalla corte territoriale la sentenza oggi impugnata. Lamenta, altresì, il ricorrente che la stessa corte non abbia disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal primo giudice.

-1- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato tardivamente proposto, A) Dall’esame degli atti emerge: a) che la sentenza impugnata è stata pronunciata, nella contumacia del F., all’udienza del 23 giugno 2009, con termine di deposito di 90 giorni, ed è stata depositata il 16 settembre successivo; b) che la notifica all’imputato del relativo avviso con estratto contumaciale è stata eseguita dall’ufficiale notificatore in data 20 aprile 2010; c) che il ricorso avverso la richiamata sentenza è stato presentato in data 10 giugno 2010, e dunque oltre il termine di 45 giorni, decorrente dal 20 aprile 2010, donde la tardività dello stesso, peraltro già accertata nella sede di merito che ha attestato l’irrevocabilità della sentenza impugnata.

B) Il ricorso è, in ogni caso, inammissibile anche per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Quanto alla censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, osserva la Corte che legittimamente il giudice di rinvio ha omesso di considerarla.

Invero, essendo l’annullamento di questa Corte intervenuto, con sentenza del 23.3.07, solo in punto di trattamento sanzionatorio, sul capo relativo alla responsabilità, definitivamente ritenuta ed accertata, si è formato il giudicato prima che fosse interamente decorso il termine prescrizionale, maturato, come sostiene lo stesso ricorrente, solo in data 30.5.07.

In proposito, questa Corte ha affermato che "il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte, e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo. Da ciò consegue che, ove una sentenza sia stata impugnata soltanto con riguardo al profilo dell’entità della pena inflitta, il giudicato parziale interno conseguentemente formatosi in ordine al profilo della responsabilità esclude l’applicabilità della sopravveniente causa estintiva rappresentata dalla prescrizione" (Cass. n. 6607/2000).

Con specifico riferimento ai poteri d’intervento, sul punto, del giudice del merito che giudichi su rinvio dalla Cassazione, le Sezioni Unite hanno affermato, già con sentenza n. 4904 del 1997, che "Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale. (Nell’occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all’annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum".

Nel caso di specie, la terza sezione di questa Corte, come sopra già rilevato, ha annullato solo il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio, di guisa che in punto di responsabilità si è formato il giudicato parziale interno che esclude l’applicazione della causa estintiva.

A tali principi si è correttamente attenuto il giudice del rinvio che, sia pure motivando in termini estremamente sintetici, ha dato atto dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza impugnata in punto di responsabilità, essendo le ragioni del rinvio limitate alla sola determinazione della pena, e dunque, evidentemente, della non rilevabilità della prescrizione successivamente maturata.

Quanto alla censura relativa alla mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve rilevarsene l’inammissibilità, non essendo stato il punto oggetto dell’originario ricorso per cassazione proposto contro la sentenza successivamente parzialmente annullata.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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