Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9550 Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 12/25/05, depositata l’11.7.05, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzie delle Entrate di Novara, avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’Immobiliare Malinverni s.n.c. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza – dalla medesima proposta – di rimborso di quanto versato a titolo di ILOR, per gli anni 1996 e 1997. 2. Il giudice di appello, dopo aver ritenuto carente di legittimazione processuale l’Agenzia periferica, riteneva – sia pure per completezza – di entrare nel merito del gravame, reputandolo infondato, in quanto il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4, non consente di assoggettare all’ILOR i redditi derivanti dal possesso di immobili, onde evitare che tali beni vengano sottoposti a doppia tassazione (ILOR e ICI).

3. Per la cassazione della sentenza n. 12/25/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1 nonchè dell’art. 75 c.p.c., dell’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2, degli artt. 144 e 145 c.p.c. L’Ufficio ricorrente censura, invero, l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto carente di legittimazione processuale l’Agenzia delle Entrate di Novara, sull’erroneo presupposto che la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione finanziaria competa esclusivamente al direttore generale dell’Agenzia delle Entrate centrale, laddove il legale rappresentante dell’articolazione periferica potrebbe stare in giudizio solo se legittimato da procura generale o speciale del direttore generale.

1.1- Il motivo è fondato e va accolto.

Secondo l’indirizzo ormai prevalente e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, la nuova realtà ordinamentale – conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999 e delle norme statutarie successivamente emesse, in forza dell’art. 66 dello stesso decreto – è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore generale. Ne discende, pertanto, che deve ritenersi sussistente la piena legittimazione di tali uffici ad agire ed a resistere in giudizio, costituente il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, che pertiene tuttora allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia di imposizione fiscale, demandati – in forza del disposto del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 – alle Agenzie delle Entrate; trasferimento che esula dal rapporto organico, non costituendo dette Agenzie organi dello Stato, sia pure dotati di personalità, bensì distinti soggetti di diritto (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 3118/06, Cass. 22889/06, 6338/08, 8703/09).

Ne discende che, nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate nella sua articolazione periferica, era pienamente legittimata all’appello, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla CTR del Piemonte.

Per cui l’impugnata sentenza – conforme al diritte, quanto al dispositivo, per le ragioni che seguono – deve essere corretta nella motivazione, in punto legittimazione dell’Ufficio appellante.

2. Ciò premesso, va rilevato, infatti, che la CTR del Piemonte, non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di legittimazione processuale dell’Ufficio, spogliandosi della potestas iudicandi (Cass. S.U. 3840/07), ma ha pronunciato nel merito, rigettando il gravame e confermando l’impugnata sentenza. Tale pronuncia appare del tutto corretta e va, pertanto, confermata da questa Corte, essendo da ritenersi del tutto infondati gli ulteriori motivi di ricorso, proposti dall’Agenzia delle Entrate.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4.

L’amministrazione non condivide, invero, l’assunto del giudice di appello, che avrebbe erroneamente ritenuto illegittima la pretesa tributaria – derivante dal modo in cui erano state predisposte le istruzioni per la dichiarazione dei redditi per il 1997 – concretatasi nell’avere lasciato una quota di ILOR ancora tassabile, in relazione ai fabbricati concessi in locazione, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4, che esclude l’applicazione dell’ILOR sui redditi prodotti da immobili assoggettati all’ICI. L’Immobiliare Malinverni, quindi,- che svolge esclusivamente attività di locazione immobiliare, e che si era attenuta a tali istruzioni – oltre alla tassazione, ai fini IRPEF, del reddito da fabbricati da essa percepito (rientrando indubbiamente i canoni locativi tra i ricavi), sarebbe stata sottoposta a tassazione, per lo stesso reddito, anche ai fini ILOR, sulla base degli stessi canoni di locazione ridotti forfettariamente del 15%. Sicchè, la predetta società – ad avviso della CTR – avrebbe versato all’Erario somme non dovute in forza del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4, in quanto i redditi tassati a titolo di ILOR erano altresì assoggettati ad ICI. Tale impostazione del giudice di appello, peraltro, non è condivisa dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il divieto di doppia imposizione (ILOR-ICI) troverebbe applicazione nella sola ipotesi di reddito prodotto da persone fisiche, che non operano in regime di impresa. Per contro, essendo – nella specie – la contribuente una società commerciale, il reddito residuo, epurato dalle componenti negative, non sarebbe un reddito fondiario, bensì un reddito di impresa, per il quale non potrebbe operare, dunque, l’esclusione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17. 2.2. Tali deduzioni dell’Ufficio si palesano del tutto infondate e non possono, pertanto, essere condivise da questa Corte.

Ed invero, va rilevato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4 prevede che "sono esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione".

Orbene, il chiaro tenore letterale della norma, ai fini di evitare una doppia Tassazione dello stesso immobile (ILOR-ICI), esclude che i redditi di fabbricati, anche di quelli costituenti oggetto – come nel caso concreto – di locazione, possano essere assoggettati ad ILOR, senza operare distinzione alcuna – come esattamente rilevato anche dal giudice di appello – tra i soggetti cui detti beni appartengano, siano essi, quindi, persone fisiche o società.

E difatti, è proprio con riferimento alle persone giuridiche, e quindi alle società soggette all’IRPEG, che la Consulta ha ritenuto contraria agli artt. 3 e 53 Cost. la sovrapposizione dell’ILOR e dell’ICI, con riferimento ai medesimi fabbricati, ostandovi il menzionato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 4 (C. Cost. 403/00, cfr. pure Cass. 1023/02).

Se ne deve necessariamente inferire, con riferimento al caso concreto, che la società Immobiliare Malinverni s.n.c. non avrebbe potuto essere assoggettata all’ILOR, neppure per una quota limitata del reddito tassabile prodotto da fabbricati assoggettati all’ICI. Per il che, il motivo di ricorso, proposto, al riguardo, dall’Agenzia delle Entrate, deve essere rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

La CTR avrebbe, invero, omesso di accertare – secondo l’Ufficio ricorrente – se la società contribuente, per gli anni di imposta 1996 e 1997 abbia effettivamente pagato, o meno l’ICI, in relazione a fabbricati che hanno prodotto redditi esclusi dall’imponibile ILOR. Assume, invero, l’Ufficio che il contribuente, il quale intenda far valere l’esclusione dall’imponibile di un’imposta, di redditi già assoggettati ad altra imposta, è tenuto a fornire la prova sia dell’ammontare dei redditi, sia dell’avvenuto pagamento delle diversa imposta.

3.1. Il motivo, in quanto involge un tema di indagine che non ha costituito oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, deve essere ritenuto inammissibile. A tal riguardo, va osservato, infatti, che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuto dal giudice del merito (Cass. 1474/07, 5620/06, 14599/05). E pertanto, il ricorrente – il quale introduca nel giudizio di legittimità temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio – ha l’onere, non soltanto di allegare l’avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (cfr. Cass. 18440/07).

3.2. Nel caso di specie, per contro, l’Ufficio ha dedotto in cassazione un tema – l’accertamento in relazione all’effettivo pagamento dell’ICI da parte del contribuente – che non risulta avere costituito oggetto di accertamento e di indagine nei precedenti gradi del giudizio. Ed, in ogni caso, il ricorrente no a ha in alcun modo adempiuto il suindicato onere di specificare quando, ed in quali atti, tale questione sia stata affrontata nel giudizio di merito.

4. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere integralmente rigettato.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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