Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8262 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- M.R., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, per essersi posto alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato pari a 1,35 e 1,17 g/1), propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, del 21 dicembre 2009, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova, del 18 gennaio 2008, che lo ha ritenuto colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata ex L. n. 241 del 2006) di dieci giorni di arresto e 400,00 Euro di ammenda.

Deduce il ricorrente: a) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’omesso avviso di deposito del verbale di cui all’art. 366 cod. proc. pen. contenente i risultati dell’alcoltest; b) mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dalla testimonianza di persona presente ai fatti che avrebbe potuto testimoniare l’assenza nell’imputato dei dati sintomatici che avrebbero indotto il personale di PG operante di ricorrere all’alcoltest.

-2- Il ricorso è infondato.

Quanto al primo dei motivi proposti, occorre osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente segnalata dal giudice del merito, "in tema di guida in stato di ebbrezza l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività consentite" (Cass. n. 24876/08).

Deve, peraltro, rilevarsi che, in ogni caso, eventuali nullità che si fossero verificate nella procedura dell’alcoltest dovrebbero ritenersi sanate, ex art. 182, comma 2, del codice di rito posto che, secondo quanto emerge dagli atti, detta eccezione è stata formulata dall’imputato non in sede di opposizione avverso il decreto penale di condanna, bensì solo nel corso del giudizio di primo grado.

Legittimamente, quindi, i risultati di detto accertamento sono stati utilizzati dai giudici del merito, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, per pervenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per procedere all’esame di persona che avrebbe potuto testimoniare in ordine alle condizioni psicofisiche dell’imputato al momento del controllo.

Giustamente, invero, la corte territoriale ha osservato, non solo che la presenza dei dati sintomatici dell’alterazione dovuta all’assunzione di alcol era stata chiaramente segnalata dal personale di PG operante (alito vinoso, difficoltà nel linguaggio), ma che tale alterazione era stata riscontrata dai risultati dell’alcoltest – della cui utilizzabilità si è già detto- donde l’inutilità di ulteriori apporti testimoniali.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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