T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1805 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti i ricorrenti agiscono per l’annullamento del diniego di sanatoria di opere edilizie abusive emesso in data 1.12.2003 -protocollo n. 24643 -dal Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Tarquinia (VT), con il quale è stata respinta la richiesta, acquisita al protocollo Generale del Comune di Tarquinia in data 07.11.2003 con il n. 21863, di definizione di illecito edilizio ai sensi dell’art. 32 D.L. 30.9.2003 n° 269, per

l’intervento edilizio abusivo in Comune di Tarquinia, località "Carcarello"; del conseguente ordine di ripristino dei luoghi in data 15.01.2004; nonché del provvedimento confermativo adottato dal medesimo Comune in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale di accoglimento dell’istanza cautelare incidentale prodotta dai ricorrenti;

– Che la predetta domanda di condono si riferisce alla "ristrutturazione edilizia di immobili fatiscenti preesistenti di 192 mq. ottenendo un corpo di fabbrica unico costituito da 32 mq residenziali e 160 mq. pertinenziali destinati a ricovero mezzi agricoli e locale deposito";

– Che il diniego risulta fondato sul verbale, corredato di documentazione fotografica, dei Vigili urbani che, successivamente al termine ultimo per il completamento dell’immobile, accertarono l’esecuzione di opere per il consolidamento e la copertura di un manufatto che, per tale motivo, si ritenne non avere ancora i requisiti per essere considerato un rustico condonabile;

– Che in sede di riesame il Comune ha inoltre, del tutto legittimamente, allegato ulteriore documentazione peraltro non dirimente, comprendente una aerofotogrammetria privata peraltro priva di data certa ed una mera notizia concernente la testimonianza di una non meglio individuata persona informata dei fatti;

– Che con sentenza n. 21635/2010 questo Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II Bis, parzialmente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ha dichiarato ammissibile ed ha respinto il primo e terzo motivo di ricorso. Ai fini della decisione del II motivo di ricorso, ha altresì ordinato alla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, di depositare presso la Segreteria della Sezione le aerofotogrammetrie relative all’area di proprietà dei ricorrenti nel Comune di Tarquinia, località Carcarello, meglio individuata al N.C.T. dal foglio 112, particelle 75 e 281, fra le quali quelle relative al " Volo Italia 1988", al " Volo Italia 1994", al "Volo Viterbo 2002", commissionate dalla stessa Regione alla Società Compagnia Generale Riprese Aeree S.p.a.;

– Che anche alla successiva pubblica udienza del 18 novembre 2010 non sono peraltro emerse riprese aeree costituenti prove documentali inconfutabili e che il ricorso è stato quindi deciso sulla base di ulteriori e diversi elementi, valutati in più successive camere di consiglio;

– Che, essendo già stati respinti con la predetta sentenza parziale il primo motivo di ricorso, (attinente a pretesi profili procedurali), ed il terzo motivo di ricorso (attinente alla pretesa violazione dell’art. 43, comma 5, della legge n. 47/85), resta da esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sostengono l’insufficiente istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti da parte dell’Amministrazione, in quanto il corpo di fabbrica ristrutturato era già "esistente dalla fine dell’anno 1997 e già all’epoca era dotato di una propria copertura, costituita da lastre ondulate di lamiera zincata e sostenuta da travetti di legno", e che tuttavia, nel corso del mese di ottobre 2003, il vento avrebbe asportato la struttura di copertura, rendendo necessario un intervento di ripristino della copertura "attraverso l’inserimento di elementi costruttivi dalle medesime caratteristiche dei preesistenti e con l’aggiunta di un modestissimo cordolo sommitale per rendere più stabile la copertura di ripristino" e che proprio in tale frangente si sarebbero presentati gli agenti della Polizia Municipale, equivocando sulla natura dei lavori in corso;

– Che già con la predetta sentenza questo Collegio ha osservato che la predetta ricostruzione non è suffragata dall’allegazione di alcun elemento di prova oggettivamente riscontrabile, ma si fonda solo solo su una perizia giurata e su alcune testimonianze non univoche circa la preesistenza dei manufatti, nonché sull’avvenuta assoluzione in sede penale per il reato di abusivismo edilizio, peraltro non dirimente ai fini dell’accertamento della data di completamento del rustico dell’immobile;

– Che la stessa sentenza ha peraltro osservato anche il carattere non dirimente degli elementi di prova forniti dall’Amministrazione, ed in particolare del verbale dei Vigili urbani che effettuarono il sopralluogo e della relativa documentazione fotografica, non incompatibili con la ricostruzione dei fatti offerta dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso;

– Che la stessa sentenza, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno della pretesa dei ricorrenti ad ottenere il condono del manufatto, aveva quindi ordinato l’acquisizione agli atti del giudizio dei residui documenti probatori citati dai ricorrenti nel secondo motivo d’impugnazione, ma dagli stessi non allegati in atti non essendo nella loro materiale disponibilità bensì in quella della Regione Lazio;

– Che, a seguito della ulteriore pubblica udienza del 18 novembre 2010 e in mancanza di una prova documentale fotografica certe, il Collegio ritiene possibile adottare la decisione sulla base di elementi diversi, anche a fini di economia e speditezza processuale;

– Che a seguito dell’ulteriore e più approfondito esame della documentazione allegata agli atti del giudizio assume rilievo decisivo, in particolare, la nota del Corpo di Polizia Municipale prot. N. 1776 p.g. n. 191 del maggio 2004 che, nel riferire la citata testimonianza di una "persona informata dei fatti", come già chiarito non decisiva poiché del tutto indeterminata quanto all’autore ed alle circostanze della dichiarazione, aggiunge però che secondo la medesima fonte esisteva "analogo manufatto fin dal anno 1997 (…) nel sito in argomento (…) realizzato in legno" seppure ritenuto "di dimensioni e caratteristiche diverse dall’attuale";

– Che pertanto esiste una notizia dei fatti, proveniente dall’Amministrazione resistente e dalla stessa ritenuta credibile, che suffraga la dichiarazione di parte ricorrente circa la preesistenza di un manufatto con struttura portante in legno, oggetto della domanda di condono ma poi privato dal vento della leggera copertura in eternit, mentre la precisazione circa la diversità di materiali, caratteristiche e dimensioni, non concretizzandosi in una stima di superfici e volumetrie, non può assumere alcun rilievo ai fini della sostanziale corrispondenza del manufatto a quello condonato;

– Che il ricorso contro il diniego deve quindi essere accolto, non risultando da alcun elemento certo la pretesa circostanza che il manufatto non fosse stato in realtà ultimato alla data ultima utile per il condono, e dovendo quindi convenirsi sulla regolarità della domanda di condono;

– Che la complessità e peculiarità della fattispecie giustifica tuttavia la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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