Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce 1082/2008

econda Sezione
ANNO 2008

Composto dai Signori Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Componente est.

Giuseppe Esposito Componente

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1082/2008 presentato dal Sig. Muhamadi Nahem, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco D’Antonio, presso il cui Studio in Lecce, Via Manzoni n° 1, è elettivamente domiciliato,

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Brindisi, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato,

per l’annullamento

* del provvedimento prot. n° 96657 del 25 Giugno 2008 del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Unità Dublino) di trasferimento in Grecia dell’extracomunitario ricorrente, ai sensi del Regolamento Comunitario n° 343 del 2003, sostitutivo della c.d. Convenzione Dublino, notificato al predetto ricorrente dalla Questura di Brindisi in data 7 Luglio 2008;
* di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2009 il Relatore Cons. Dr. Enrico d’Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Marco D’Antonio per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonella Roberti per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

L’extracomunitario ricorrente (afghano) – presente irregolarmente sul territorio nazionale – impugna il provvedimento del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Unità Dublino) prot. n° 96657 del 25 Giugno 2008 (notificatogli in data 7 Luglio 2008) statuente il suo trasferimento in Grecia, ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento CE n° 343/2003 (sostitutivo della c.d. Convenzione Dublino), per l’esame a cura del predetto Paese della sua istanza diretta ad ottenere lo status di rifugiato (con la motivazione che “la Grecia è un Paese terzo sicuro e non ravvisandosi particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II”), nonché gli atti consequenziali: tra cui l’ordine della Questura di Brindisi di presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione il 17 Luglio 2008 per il trasferimento in Grecia (Paese competente per l’esame della domanda di asilo politico).

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Vizio di legittimità per violazione degli artt. 7 e 8 Legge n° 241/1990 e 3 comma quarto Regolamento CE n° 343 del 2003.

2) Violazione di gravi motivi umanitari – Posizione dell’UNHCR sul rinvio di richiedenti asilo in Grecia.

3) Insufficiente e contraddittoria motivazione.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, la dichiarazione che l’Italia è l’unico Stato competente a decidere sulla sua richiesta di asilo politico.

Si è costituita in giudizio per le Autorità intimate l’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando una breve memoria difensiva con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 699 del 31 Luglio 2008.

Con istanza depositata in Segreteria in data 4 Novembre 2008, il difensore del ricorrente ha fatto presente che è venuto meno l’interesse del suo cliente alla prosecuzione del giudizio chiedendo la declaratoria dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione

Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, premesso che l’istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata accolta da questo Tribunale con l’ordinanza n° 699 del 31 Luglio 2008 sulla base della seguente motivazione: “…. tra i motivi di gravame formulati in ricorso appare fondata la censura avverso il provvedimento ministeriale impugnato incentrata sulla carenza di adeguata motivazione relativa alle ragioni che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento CE n° 343/2003, poiché non si tiene conto di quanto segnalato (nelle Raccomandazioni del 15 Aprile 2008) dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati circa la necessità – allo stato – di non rinviare in Grecia (per la carenza in loco di una tutela effettiva dei loro diritti in linea con gli standards internazionali ed europei) i richiedenti asilo politico in applicazione del Regolamento Dublino”, rileva che risulta per tabulas che il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Unità Dublino – con l’esibito sopravvenuto provvedimento del 14 Ottobre 2008 – ha (implicitamente) revocato in autotutela la determinazione impugnata, riconoscendo l’Italia quale Stato competente all’esame della richiesta di asilo politico presentata dal ricorrente.

Pertanto, essendo stato eliminato il provvedimento impugnato ed emanato un atto completamente satisfattorio dell’interesse azionato dal ricorrente (che ha fatto venir meno l’oggetto sostanziale della controversia), non resta al Tribunale che dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, anche per l’impossibilità di porre a carico della parte (virtualmente) soccombente, che è un’Amministrazione dello Stato, la rifusione delle spese inerenti la parte ammessa al patrocinio ordinandone il pagamento in favore dello Stato, come previsto dall’art. 133 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115 e ss.mm..

Si delega il Consigliere Relatore a provvedere alla liquidazione, con separato decreto di pagamento ex art. 82 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115, dell’onorario, dei diritti e delle spese spettanti, a carico dell’erario, al difensore del ricorrente (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) per la fase cautelare e di merito del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Delega il Consigliere Relatore a provvedere alla liquidazione, con separato decreto di pagamento ex art. 82 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115, dell’onorario, dei diritti e delle spese spettanti, a carico dell’erario, al difensore del ricorrente (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) per la fase cautelare e di merito del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009.

Dr. Luigi Costantini – Presidente

Dr. Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore ed Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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