Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona impugna la sentenza del tribunale della stessa città, del 9 dicembre 2009, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A.Z., imputato del delitto di furto, ex art. 624 cod. pen., per remissione tacita di querela. Ha ritenuto il decidente che la persona offesa, rimasta assente durante tutto il procedimento, avesse, con tale comportamento, tacitamente manifestato la volontà di rimetterla.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 c.p. posto che, si sostiene, ad una condotta meramente omissiva della persona offesa, non può attribuirsi alcun significato specifico, come affermato dalle S.U. di questa Corte con recente sentenza.

Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

-2- Il ricorso è fondato, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che: "Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela- non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p.p., comma 2" (Cass. SU n. 46088/08).

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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