Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-11-2010) 02-03-2011, n. 8302 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ncenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. In data 17/6/2010 il GIP del Tribunale di Genova emetteva a carico di I.G. ed altri la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a delitti p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, gli atti venivano trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Lecco che, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., avanzava nuova richiesta di misura cautelare che veniva adottata dal locale Gip con ordinanza del 7/7/2010.

Avverso la misura cautelare proponeva riesame il difensore dell’indagato.

Con ordinanza del 27/7/2010 il Tribunale di Milano annullava la misura in relazione ai capi di accusa nn. 3,27,35 e 37; la confermava per le residue imputazioni (capi 5,9,18,21,22,24,31,33,39).

Osservava il Tribunale del Riesame, dopo avere rigettato alcune eccezioni processuali relative alla utilizzabilità delle intercettazioni e dei tracciamenti satellitari GPS, che a carico dell’indagato sussistevano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.

In particolare:

– in relazione al capo 5), per la cessione di un campione di cocaina a G.A. ((OMISSIS)) i gravi indizi emergevano da intercettazioni da cui si evinceva che tra il (OMISSIS) i due, con linguaggio criptico, prendono un appuntamento per visionare un "preventivo" per un geometra. La consegna avveniva presso l’abitazione di tale A.A.;

– in relazione al capo 9), per la cessione (in concorso con D. M.) di gr. 515 di cocaina a G.A., L. N. e A.A. ((OMISSIS)), i gravi indizi emergevano da intercettazioni delle conversazioni tra lo I. ed il G. che avevano preparato l’incontro per la consegna della droga e da successive conversazioni del G. e L., in cui il primo informa di avere pesato la sostanza che era "bella" aveva un "odore fortissimo", "allucinante"; inoltre dalla conversazione del L. con la fidanzata, in cui le riferiva che aveva in ballo un affare da Euro 50 mila, "una cosa all’americana, o diventa blu, o se la portano via a casa direttamente". La consegna della droga era riscontrata dal sequestro effettuato in data 6/7/09 presso un box a Genova in disponibilità degli acquirenti, ove l’avevano collocata dopo il rientro in città);

– in relazione al capo 18), per la cessione, in concorso con il D., di un quantitativo imprecisato di cocaina a G. A. e L.N. ((OMISSIS)), i gravi indizi emergevano dalle intercettazioni dei colloqui del G. con lo I. in cui il primo lo informava della "disgrazia" avvenuta, con il chiaro riferimento al sequestro della droga e gli chiedeva un aiuto per riprendersi; aiuto che lo I. gli garantiva. Veniva quindi fissato un appuntamento ed in una intercettazione ambientale tra L. e G., questi parlavano delle quantità e del prezzo e di campioni da provare;

inoltre il L. informava l’amico del timore che i Carabinieri potessero arrestarlo. In altra conversazione il L. riferiva di avere un’intercapedine nella camera da letto della madre, dietro ad un mobile, nonchè di avere un bilancino grigio. La consegna dello stupefacente avveniva il (OMISSIS) come riscontrato da intercettazioni e dai rilevamenti GPS delle due auto, la Golf del D. (che aveva il compito di consegnare la sostanza) e la Opel del L. (che doveva ricevere la consegna), che risultavano entrambe presenti nel centro commerciale "(OMISSIS)" di (OMISSIS);

– in relazione al capo 21), per la ricezione, in concorso con il D., di circa 200 gr. di cocaina da C.P. e C. R. ((OMISSIS)), i gravi indizi emergevano da intercettazione e servizi di appostamento da cui emergeva l’incontro tra il D. ed il C.P. in zona via (OMISSIS).

Dopo l’incontro il D. informava lo I. che il C. aveva voluto che i telefonini fossero spenti e che il "disegno" misurava 200 mt. , con chiaro riferimento alla sostanza ricevuta);

– in relazione al capo 22), per la cessione, in concorso con il D., a R.A. di circa 125 gr. di cocaina ( (OMISSIS)), i gravi indizi emergevano da intercettazioni da cui si rileva che D., colloquiando con R.A., aveva preso accordi per incontrarsi la mattina del (OMISSIS).

Il giorno dell’incontro D. si lamentava della scarsa puntualità ma A. lo rassicurava che stava arrivando. Intanto I. aveva chiamato il D. per informarsi dell’incontro.

Il 19/7/09, da una conversazione intercettata, emergeva che i 125 gr. venivano restituiti, in quanto A. non si era messo d’accordo sul prezzo;

– in relazione al capo 24), per la cessione, in concorso con il D., di circa 125 gr. di cocaina a G. e L. ((OMISSIS)), i gravi indizi emergevano da intercettazione da cui si rilevava che lo I. prendeva appuntamento con G. per vedersi al BAR "(OMISSIS).

P. chiedeva a G. se aveva i soldi e questi gli riferiva di non averli. Il G. gli diceva "dai senza soldi". L’incontro veniva documentato attraverso il controllo delle celle dei rispettivi telefonini;

– in relazione al capo 31), per l’acquisto da C.P. e C.R., in concorso con il D., di un quantitativo imprecisato di cocaina ((OMISSIS)), i gravi indizi emergevano dalle intercettazioni e da servizi di osservazione della P.G. Attraverso uno di essi veniva documentato l’incontro tra C. R., I. ed il D., incontro avallato anche dai rilevamento del GPS dell’auto di quest’ultimo. Dopo l’incontro il C.R. da solo accedeva all’abitazione del C.P. per poi riunirsi con i predetti due che, ricevuta la sostanza, ripartivano verso (OMISSIS). Che l’incontro fosse destinato all’acquisto di droga si rilevava dalle telefonate del giorno successivo in cui il D. si lamentava con lo I. di non avere avuto sue notizie durante la notte e I. lo tranquillizza;

– in relazione al capo 33). per la detenzione per fini di spaccio, in concorso con il D., di gr. 151,95 di cocaina ( (OMISSIS)), i gravi indizi emergevano dall’arresto in flagranza del D.. I. contattava i fratelli C. per concordare un appuntamento con D.. L’incontro avveniva verso le ore 19.00, il D. si era allontanato da (OMISSIS) per (OMISSIS).

Durante il viaggio contattava I. e lo informa che l’appuntamento era per le 18.30 e non per le 17.00 come invece concordato in precedenza. Successivamente l’auto veniva fermata dalla P.G. a (OMISSIS) e nel corso della perquisizione venivano rinvenuti 151,95 gr. di cocaina;

– in relazione al capo 39). per la detenzione per fini di spaccio, in concorso con B.E. e P.R., di gr. 121 di cocaina acquistata dai C. ((OMISSIS)), i gravi indizi emergevano dall’arresto in flagranza del P..

I. aveva raggiunto (OMISSIS) a bordo di una WV Lupo. Dopo avere incontrato C.R. e C.P., la sua auto era stata prelevata dal P., mentre lo I. veniva accompagnato alla stazione di (OMISSIS) dal C.R.. Durante il viaggio l’auto condotta dal P. veniva fermata dalla Polizia Stradale che sequestrava circa 121 gr. di cocaina. Osservava il Tribunale, quanto alle esigenze cautelari, che esse emergevano dalla gravità e dalla reiterazione delle condotte, nonchè dalla personalità dell’indagato, che si accreditava di particolare fiducia tra i venditori e gli acquirenti della sostanza, a dimostrazione di un suo stabile inserimento nel circuito criminale del traffico di droga.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato I., lamentando:

2.1. la violazione di legge ed in particolare degli artt. 271, 267 e 268 c.p.p. per la omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, per non essere stati trasmessi al Riesame i decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni emessi dalla A.G. di Genova.

2.2. la violazione di legge ed in particolare dell’art. 271 c.p.p., art. 267 c.p.p., comma 11 e art. 268 c.p.p. per l’omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte dal P.M. e convalidate dal GIP per non essere state indicate le ragioni di urgenza e del pregiudizio alle indagini legittimanti l’intercettazione direttamente su disposizione del P.M..

2.3. la violazione di legge ed in particolare degli artt. 309 e 268 c.p.p. per l’omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, per la mancata consegna ai difensori dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni, supporti richiesti fin da 15 luglio 2010. 2.4. La violazione di legge ed il difetto di motivazione laddove il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i capi di accusa per i quali l’ordinanza cautelare era stata confermata.

In particolare:

– per il capo 5). dalla stessa motivazione non emergeva con sicurezza che un campione di droga fosse stato consegnato dallo I. al G. ed inoltre gli accertamenti sulle "celle" non davano garanzia di certezza della presenza del ricorrente nei luoghi oggetto delle presunte cessioni di droga. Peraltro, la presenza a (OMISSIS) era giustificata dall’esigenza di fare visita allo zio C. P., affetto da una grave forma tumorale.

– per il capo 9). nulla emergeva che potesse ricondurre al ricorrente l’episodio della vendita di circa mezzo chilo di cocaina. Neanche l’incontro con il L., in quanto dal tenore delle intercettazioni si evinceva che Euro 2.700 non erano stati consegnati.

– per il capo 18), dal tenore della conversazioni non si evinceva alcuna certezza di cessione della droga, tanto vero che nel capo di imputazione non era stata indicata con certezza neanche la natura dello stupefacente ("verosimilmente cocaina").

– per i capi 21, 22, 23), le intercettazioni relative ai capi 22 e 23 non lasciavano trasparire il traffico di droga, in quanto si dava atto solo di incontri tra i personaggi ma da alcun altro elemento era possibile ricavare che fosse stata consegnata droga e quale fosse la sua natura e quantità. Quanto al capo 21, la indicazione di un "disegno di mt. 200", non lasciva trasparire che fosse necessariamente un linguaggio criptico riferito alla droga.

– per i capi 31 e 33). le intercettazioni relativamente all’episodio del (OMISSIS) al di là della attestazione di alcuni incontri tra il C.R., lo I. ed il D., nulla rivelavano relativamente a comportamenti illeciti. Quanto all’episodio del (OMISSIS), è D. che veniva visto uscire dall’abitazione del C.P. e spostarsi a bordo della propria vettura, per poi effettuare una telefonata di cui però non c’è traccia nell’informativa di reato. Pertanto difetta il collegamento con lo I..

– per il capo 39), il Tribunale aveva citato nella motivazione due conversazioni ambientali dichiarate inutilizzabili dallo stesso Riesame. Inoltre le conversazioni tra C.P. ed il ricorrente erano riferite ad un prestito fatto dal primo al secondo.
Motivi della decisione

3. Per il loro evidente carattere pregiudiziale vanno esaminate "in primis" le censure in rito.

3.1. Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato. Questa Corte di legittimità, con orientamento oramai consolidato, ha statuito che in materia di riesame di misure cautelari personali, la perdita di efficacia del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. in sede di richiesta della misura, mentre tale sanzione non opera, allorchè quest’ultimo giudice abbia ricevuto gli atti in maniera parziale (Cass. Sez. u, Sentenza n. 21 del 20/11/1996 Cc. (dep. 05/03/1997), imp. Glicora, Rv. 206955). Corollario di tale principio è che non sussiste alcuna possibilità di selezione da parte dell’autorità procedente nè vi è, da parte del Tribunale, possibilità di apprezzamento sulla rilevanza degli atti non trasmessi (Cass. Sez. 1, sentenza n. 13042 dei 23/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001), imp. Hu Shoudeng, Rv. 218583).

Nel caso di specie, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, i decreti relativi alla autorizzazione e convalida delle intercettazioni, non erano stati inviati, dall’A.G. di Genova (originariamente procedente) a quella di Lecco. Pertanto al Tribunale del Riesame sono stati inviati tutti gli atti posti a supporto della richiesta di misura cautelare avanzata al GIP di Lecco, senza alcuna omissione o illegittima selezione. A questo punto va ricordata la giurisprudenza di legittimità, che in perfetta coerenza con la pronuncia delle Sezioni Unite, ha stabilito che "La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza neanche al G.i.P., non comporta la perdita di efficacia della misura ma, se del caso, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, qualora i decreti stessi siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7350 del 28/01/2008 Cc. (dep. 15/02/2008), imp. Haziri, Rv. 239139; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6 del 02/10/2003 Cc. (dep. 07/01/2004), imp. Giua, Rv. 228860); l’unico onere a carico del Tribunale è quello di ad acquisire d’ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42371 del 12/10/2007 Cc. (dep. 16/11/2007), imp. Giulisano, Rv.

238059).

Nel caso oggetto di giudizio, il Tribunale di Milano ha richiesto l’inoltro dei decreti, che sono stati messi a disposizione della difesa in data 27/7/2010, con concessione di un termine per il loro esame.

Ne consegue che nessuna violazione di legge si è maturata e la doglianza formulata è infondata.

3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Ha lamentato l’indagato la violazione di legge per l’omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte dal P.M. e convalidate dal GIP per non avere indicato le ragioni di urgenza e del pregiudizio alle indagini legittimanti l’intercettazione direttamente su disposizione del P.M. Va ricordato che questa Corte, ha più volte ribadito che qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p., e dall’art. 268 c.p.p., è onere della parte indicare specificamente l’atto che si afferma essere affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito al giudice di legittimità di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato (Sez. 4, sentenza n. 32747 del 07/06/2006 Cc. (dep. 03/10/2006), imp. Pizzinga, Rv.

234809; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15/07/2008 Cc. (dep. 03/10/2008), imp. Rizzo, Rv. 241300).

Nella specie, il ricorrente non ha curato la produzione dei decreti assunti come illegittimi, nè ha riportato in ricorso la trascrizione del provvedimento; inoltre, con riferimento alle convalide del GIP, dei relativi provvedimenti, che come noto possono avere efficacia sanante delle motivazioni addotte dal P.M., non ha curato neanche di indicare gli estremi e le date.

Con tale condotta il ricorrente è venuto meno al rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso.

L’infondatezza del ricorso si palesa anche sotto altro profilo.

Come si evince dalla diffusa motivazione dell’ordinanza cautelare, l’indagine si è sviluppata attraverso le intercettazioni delle utenze di diversi soggetti, implicati nel traffico di droga, che di volta in volta venivano contattati; inoltre, la P.G. ha più volte eseguito sequestri a riscontro della bontà delle indagini. Per attuare tale modalità di investigazione ed acquisizione delle prove, era necessario non perdere la continuità dei contatti tra i partecipanti al traffico. Da qui l’urgenza delle intercettazioni.

Sul punto va rammentato che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008), imp. Sitzia, Rv. 239633).

Per quanto detto, il difetto della autosufficienza del ricorso e comunque la sua infondatezza, impongono il rigetto del secondo motivo formulato.

3.3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso con cui l’indagato ha lamentato la violazione di legge ed in particolare degli artt. 309 e 268 c.p.p. per l’omessa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, per la mancata consegna ai difensori dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni:

supporti richiesti fin dal 15 luglio 2010.

E’ da premettere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 336 del 23/9/2008, ha stabilito che è "costituzionalmente illegittimo l’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate". Ha precisato la Corte che l’ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria; infatti l’accesso diretto alle registrazioni può essere necessario per valutare l’effettivo significato probatorio, perchè la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perchè risultano spesso rilevanti le pause, l’intonazione della voce etc..

Pertanto, in assenza della trascrizione di un perito, l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero.

Invero, la possibilità per quest’ultimo di depositare solo i brogliacci, se giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base della misura. Quanto poi al fatto che il diritto di accedere alle registrazioni debba concretarsi nella possibilità di ottenerne una copia, va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 17/6/1997, laddove è stato precisato che la "ratio" dell’istituto del deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia, considerando che al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisarle nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi autonomamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste.

Nell’alveo di tali pronunce si è inserita la giurisprudenza di legittimità. In particolare le Sezioni Unite hanno stabilito che "In tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 c.p.p., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9 le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (sent. Nr. 20300 del 27/5/2010, imp. Lasala, rv. 246907).

Nella parte motiva, la sentenza di legittimità si premura di colmare il "vuoto" lasciato dagli interventi del giudice delle leggi che, stabilito il principio del diritto di accesso alle registrazioni ed alla loro copia, non aveva potuto, per ovvie ragioni, stabilire in concreto "i tempi" entro cui garantire il diritto di difesa. Hanno precisato le Sezioni Unite, che a fronte di una tempestiva richiesta difensiva, l’A.G. deve mettere a disposizione i supporti informatici delle registrazioni in tempo utile per l’espletamento delle incombenze difensive correlate alla decisione del Riesame, da adottare nei termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9.

Quanto alla richiesta, si è precisato che essa deve intervenire "in tempo utile" rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme procedurali e che, a fronte della complessità delle operazioni di duplicazione, l’A.G. ha uno specifico onere di motivazione circa l’impossibilità di adempiere al rilascio delle copie in tempo utile all’esercizio del diritto di difesa nella procedura incidentale. Ciò premesso, e passando all’analisi del caso di specie, va osservato che la difesa ha avanzato la propria richiesta in tempo utile ed il Tribunale, a fronte dell’inadempimento, non ha fornito giustificazioni convincenti. Invero la misura cautelare è stata emessa dal GIP di Genova il 17/6/2010 (eseguita nei confronti dello I., il 26/6/10); è stata reiterata dal GIP di Lecco in data 7/7/2010; proposto Riesame, la richiesta di copia delle intercettazioni su supporto informatico è stata avanzata il 15/7/2010 a fronte di una decisione adottata dal Tribunale il 27/7/2010.

Orbene non può affermarsi, come fatto dal Riesame, che l’istanza non sia stata avanzata in tempo utile, tenuto conto che la richiesta è stata inoltrata, ben 12 giorni prima della decisione. Peraltro, in procedimenti basati su intercettazioni, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovrebbe essere cura degli uffici giudiziari predisporre fin dall’origine copie dei supporti onde rispondere alle prevedibili richieste difensive: il mancato adempimento di questi oneri, sebbene incolpevole, non può risolversi in danno del diritto di difesa.

Ne consegue da quanto detto la fondatezza della doglianza formulata.

Il vizio nel procedimento di acquisizione della prova, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, comporta però che di esse il giudice non ne possa tener conto fin quando non sia stato soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta della captazioni.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al punto concernente la mancata trasposizione delle intercettazioni su supporto informatico, con rinvio al Tribunale di Milano. Rimangono assorbiti nella pronuncia i motivi concernenti i gravi indizi di colpevolezza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la mancata trasposizione delle intercettazioni su supporto informativo e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.

Rigetta il ricorso nel resto.

Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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