Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-11-2010) 02-03-2011, n. 8301 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.L., imputato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, propone ricorso, tramite il difensore, avverso l’ordinanza del 15 luglio 2010 con la quale il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello, proposto ex art. 310 c.p.p., nei confronti del provvedimento del locale Gip che ha rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella domiciliare.

Nel motivare la decisione contestata, il tribunale ha negato che nel caso di specie sussistessero le condizioni per l’applicabilità dell’art. 275 c.p.p., comma 4 – che non consente l’applicazione di custodia carceraria nei confronti di soggetto che sia padre di un bambino di età inferiore ai tre anni quando la madre sia impossibilitata ad assisterlo – sul rilievo che l’attività lavorativa svolta dalla moglie dell’imputato non impediva alla stessa di prestare al figlio la necessaria assistenza.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il tribunale considerato che la donna, lavorando alle dipendenze di un ristorante, osservava un orario del tutto particolare – ore 17/23 – che le impediva di ricorrere, per l’assistenza al figlio, ad asili o ad altre strutture pubbliche di sostegno, a quell’ora non più disponibili; mentre la precarietà delle condizioni economiche non consentiva di ipotizzar l’assunzione di una badante.

2 – Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato che la normativa vigente, richiamando l’assoluta impossibilità di assistere il figlio, fa riferimento a situazioni particolarmente gravi, che non possono ricondursi alla semplice attività lavorativa del genitore.

Questa, in realtà, non determina, di per sè, automaticamente, l’impossibilità di assicurare assistenza al figlio poichè non preclude in via generale di prendersi cura dello stesso, ricorrendo anche all’aiuto di familiari.

La decisione impugnata è, quindi, in linea con il dettato legislativo e con i principi da ultimo costantemente affermati da questa Corte (Cass. nn. 46290/08, 27000/09, 31772/09), laddove il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione coerente sul piano logico, anche alla stregua delle produzioni documentali allegate all’istanza di sostituzione della custodia carceraria, che non esiste, nel caso di specie, prova dell’assoluta impossibilità della moglie dell’imputato di assicurare assistenza al figlio, eventualmente anche ricorrendo all’aiuto di familiari della coppia.

Ipotesi del tutto trascurata dal ricorrente che, ancora in sede di ricorso per cassazione, nulla osserva in proposito e si limita a richiamare, a sostegno della impugnazione proposta, un isolato e superato indirizzo giurisprudenziale.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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