Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-11-2010) 02-03-2011, n. 8253 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza del 14 aprile 2010, il Giudice di Pace di Ugento ha assolto S.A. dal delitto di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio del minore P.F..

Era avvenuto che il P., alla guida di un ciclomotore, nel percorrere la via (OMISSIS), giunto all’incrocio con via (OMISSIS), aveva impegnato il crocevia senza rispettare il segnale di "stop", andando a scontrarsi con l’autovettura condotta dallo S. che procedeva lungo la via (OMISSIS).

Il giudice di pace, rilevato che il minore avrebbe dovuto fermarsi all’incrocio data la presenza dello "stop" e dato atto dell’assenza di elementi che autorizzassero a sostenere che l’imputato avesse tenuto una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi, nè che procedesse a velocità non adeguata, lo ha assolto per non avere commesso il fatto.

Avverso tale decisione ricorre, per il tramite del difensore, la persona offesa, costituitasi parte civile, G.M., madre esercente la patria sul figlio minore P.F., che deduce:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo, a suo parere, il giudice tenuto conto di elementi probatori che attestavano che lo S. procedeva a velocità elevata; prove rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali delle quali il giudicante non aveva tenuto conto; b) Violazione dell’art. 530 cod. pen. con riguardo alla formula assolutoria adoperata.

-2- Il ricorso è infondato. a) Con motivazione sintetica, e tuttavia sufficiente rispetto alle questioni oggetto di esame, il giudice di pace ha sostanzialmente rilevato che, a fronte dell’accertato mancato rispetto, da parte del giovane P., del segnale di "stop", che gli imponeva di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli che procedevano lungo la via (OMISSIS), nessun elemento probatorio era emerso, che potesse indurre a ritenere che lo S. avesse tenuto, in quel contesto, una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi.

Non ha omesso, lo stesso giudice, di considerare le testimonianze acquisite, che ha tuttavia ritenuto non significative, in quanto flutto non di una diretta percezione dei fatti, bensì di confidenze da altri ricevute. Decisione che si presenta del tutto condivisibile e in nessun modo contrastata dalle osservazioni contenute nel ricorso che finiscono, in realtà, con il confermare il giudizio di irrilevanza di quelle testimonianze formulato nella sentenza. In realtà, secondo quanto sostiene lo stesso ricorrente, i testi Mo. e Ab., giunti dopo l’incidente, hanno dichiarato di non conoscerne le modalità e le cause i testi Gi. e St., neanche loro testimoni diretti dei fatti, hanno solo riferito quanto confidenzialmente appreso da terzi, mentre il teste P. – che aveva nell’immediatezza reso dichiarazioni a favore dell’imputato – ha finito, in dibattimento, con il sostenere di essere arrivato sul luogo dell’incidente dopo che questo si era verificato, aggiungendosi, così, alla lista degli "assenti".

Quanto alle risultanze dello schizzo planimetrico, l’argomento proposto dal ricorrente si presenta, oltre che non proponibile nella sede di legittimità per i suoi connotati in fatto, anche generico, poichè non si comprende come, dalla direzione di marcia dell’auto dello S. (da destra verso sinistra di (OMISSIS)) e dalla ubicazione del danno rilevato sulla vettura (la parte anteriore destra…più marcatamente all’altezza del faro) possano trarsi argomenti in favore della tesi di una guida imprudente dell’automobilista, in termini di velocità e di condotta di guida. b) la censura relativa alla formula assolutoria si presenta ugualmente infondata, posto che nessun rapporto vi è tra l’evento e la condotta dello S., che si è solo trovato casualmente ad incrociare il motociclo condotto dal P., oltre che generica, posto che non viene specificata quale sarebbe la formula assolutoria ritenuta più appropriata.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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