Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-11-2010) 02-03-2011, n. 8342 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ricorre contro la decisione del 10 novembre 2008 con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il primo giudice aveva ritenuto G.R. responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, ha assolto l’imputato perchè non imputabile, avendo la perizia accertato che questi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Secondo il ricorrente i giudici d’appello avrebbero travisato il contenuto della perizia medico-legale, che segnalava disturbi della personalità riscontrati sull’imputato, ma che non escludeva affatto la sua capacità di intendere e volere nel momento in cui commise i reati contestati.

2. – In data 12 novembre 2010 il difensore di G.R. ha depositato una consulenza psichiatrica attestante la parziale incapacità di intendere e la totale capacità di volere dell’imputato.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1. – La sentenza impugnata ha assolto l’imputato ritenendo che al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, pervenendo a tale conclusione sulla base dei risultati della perizia d’ufficio disposta, di cui ha dato atto.

Tali conclusioni, secondo il pubblico ministero ricorrente, sarebbero in palese contrasto con quanto effettivamente contenuto nella perizia medico-legale in questione, che, al contrario di quanto sostenuto dal giudice territoriale, avrebbe escluso che i disturbi da cui era affetto l’imputato potessero considerarsi malattia in senso medico, tale da escludere l’imputabilità.

Invero, dalla lettura della perizia – lettura che in questa sede è ammessa in quanto il ricorrente ha dedotto un vero e proprio travisamento della prova – emerge che effettivamente le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito non trovano alcuna giustificazione nel giudizio tecnico del perito medico, sicchè la motivazione con cui si è pervenuti al proscioglimento dell’imputato, perchè non imputabile, appare in rapporto conflittuale con le conclusioni peritali. Infatti, gli eventuali disturbi della personalità cui la perizia ha fatto riferimento avrebbero potuto, eventualmente, portare ad affermare una ridotta capacità di intendere e volere (Sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso), ma mai ad escluderla del tutto.

La riformulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), da parte della L. n. 46 del 2006, art. 8, consente oggi di dedurre il travisamento della prova, nella forma della c.d. contraddittorietà processuale, consistente nella mancata corrispondenza tra il risultato probatorio utilizzato nella motivazione della sentenza e l’atto probatorio stesso, senza il limite della rilevabilità testuale dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo essere desunto anche da altri atti del processo, purchè specificamente indicati dal ricorrente. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in varie occasioni, come il vizio del travisamento della prova rileva solo quando l’errore disarticola l’intero ragionamento probatorio e rende quindi illogica la motivazione per l’evidente forza dimostrativa del dato probatorio travisato (v., ex plurimis, Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula; Sez. 6, 20 marzo Vecchio; Sez. 1, 14 luglio 2006, Stojonovic).

3.2. – Sulla base dei principi ermeneutica sopra ricordati, il Collegio rileva che nella presente fattispecie la Corte d’appello ha affermato l’esistenza di una patologia, che invece non risulta contenuta nella relazione psichiatrica disposta nel processo e specificamente indicata nel ricorso.

Ne consegue che, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma che dovrà prendere in considerazione il contenuto della perizia psichiatrica in questione, palesemente travisato nel ragionamento giustificativo della decisione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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