Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9527 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Catania C.G. impugnava l’avviso di accertamento notificato dall’ufficio delle imposte circa i maggiori proventi derivanti dalla gestione di uno studio di analisi cliniche per l’Irpef relativa al 1987. Ne chiedeva l’annullamento, per avere pagato quanto previsto a seguito dell’accertamento con adesione.

Il giudice adito accoglieva il ricorso introduttivo, e quello di appello, su gravame dell’ufficio, lo dichiarava inammissibile sul presupposto che le domande ed eccezioni dell’appellante fossero nuove, perchè non dedotte in primo grado.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto il giudice di merito non considerava che in realtà l’agenzia non aveva introdotto nessuna domanda od eccezione nuove in ordine al "thema decidendum" devoluto a quello di prime cure, trattandosi solo di specificare ed insistere nel diniego dell’agevolazione invocata, costituita dal concordato di massa.

Il motivo è fondato, atteso che l’a.f. non si era costituita in primo grado, e con l’impugnazione faceva valere le ragioni che si fondavano tutte sull’atto impositivo, per il quale le varie questioni di merito erano state introdotte nel contenzioso. Infatti nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volte alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 14020 del 15/06/2007;

Sezioni Unite: n. 1099 del 1998). Va altresì rilevato che il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della "causa petendi", inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare la contestazione da parte dell’Ufficio appellante dei fatti dedotti da C. in primo grado non configurava la proposizione di una nuova domanda, ed essa non incideva sull’individuazione dell’oggetto di quella giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi.

Nè tale contestazione era preclusa dalla circostanza che l’Ufficio non si fosse costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, richiamato per l’appello dall’art. 54) non comportava alcun tipo di nullità (V. pure Cass. Sentenze n. 22010 del 13/10/2006, n. 15849 del 2006).

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 3, convertito dalla L. n. 656 del 1994, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione, giacchè nessuna proposta di accertamento con adesione era stata avanzata dall’amministrazione in relazione all’anno d’imposta in questione, bensì ad altri diversi;

nè tale beneficio poteva peraltro essere mai riconosciuto a fronte di un processo verbale di constatazione da parte dei funzionari dell’ufficio, peraltro conosciuto e firmato dall’inciso, ed anteriore all’accertamento stesso.

Si tratta all’evidenza di censura che rimane assorbita dal motivo testè esaminato.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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