Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 8004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 30 aprile 2010, il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dispose la custodia cautelare in carcere di D.S.R., indagato per il reato del delitto di rapi pluriaggravata.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, chiedendo in via principale la declaratoria di inefficacia della misura per la mancata trasmissione delle risultanze delle intercettazioni effettuate sull’utenza del ricorrente e dei fotogrammi estrapolati dal filmato ripreso dalla videoregistrazione in dotazione alla banca assaltata, riproducenti gli individui resisi autori del delitto, quindi l’annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza (per essere stato rilevato il numero di targa dell’auto utilizzata per la fuga dai malviventi e tramite la quale si era giunti al D.S. da un soggetto che, per il luogo in cui si trovava e per il fumo che aveva pervaso il luogo ove si trovava, aveva una visibilità ben scarsa) e insussistenza delle esigenze cautelari.

Con ordinanza del 25 maggio 2010, il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato l’ordinanza impugnata.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 291 e 292 c.p.p. dell’art. 309 c.p.p. nonchè degli artt. 125 e 546 c.p.p. e artt. 13 e 111 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha respinto l’eccezione mossa con riferimento all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, sostenendo l’omessa indicazione specifica, da parte della difesa, degli elementi favorevoli, e ritenendo poi erroneamente che fosse onere della difesa allegare al ricorso gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, atti favorevoli per il ricorrente; 2) l’errata interpretazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, avendo il giudice ritenuto sussistente la gravità indiziaria per una fattispecie in cui è stata dimostrata solo l’esistenza di un rapporto di frequentazione tra il C. ed il D.S., mentre l’elaborazione teorica circa la presenza del D.S. e dell’autovettura del C. sul luogo della rapina si scontra con le emergenze in atti, anche in considerazione del fatto che la guardia giurata si trovava poi nell’impossibilità di rilevare la targa dell’autovettura del C.; 3) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alle esigenze cautelari.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

Premesso che in tema di misure cautelari, l’omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina di per sè l’automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo (v. Cass.S.U. sent.n.25932/2008 Riv.239699), rileva il Collegio che correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di sopravvenuta inefficacia del titolare cautelare, evidenziando che il Gip, pur avendo preso cognizione delle risultanze delle intercettazioni effettuate sull’utenza del ricorrente e dei fotogrammi estrapolati dal filmato ripreso dall’impianto di videoregistrazione in dotazione alla banca, non le ha poste a fondamento dell’ordinanza emessa nei confronti del D.S., e pertanto la mancata trasmissione dei loro esiti non ha comportato la violazione della disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., e non ha determinato quindi l’inefficacia della misura. I gravi indizi di reità sono, infatti, fondati sulla utilizzazione dell’autovettura Audi A3 tg (OMISSIS) per la fuga dai rapinatori, e sulla disponibilità della medesima da parte del D.S..

Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

Per quanto riguarda i restanti motivi, rileva il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame in ordine ai profili cautelari e ai gravi indizi di colpevolezza appare esauriente e priva di evidenti vizi logici; in particolare, per quanto riguarda il rilevamento dei numeri di targa dell’autovettura Audi da parte della guardia giurata, il Tribunale ha evidenziato che la stesso uscì dal gabbiotto invaso dal fumo e potè vedere bene l’autovettura, in quanto "si trovava in una posizione nella quale la sua visuale non era affatto ostacolata dalla siepe ivi esistente, come dimostrano inequivocabilmente le foto della facciata dello stabile teatro degli eventi acquisite in atti" (v.pag.6 dell’ordinanza).

E’ evidente, quindi, che le censure proposte dal ricorrente pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perchè superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all’eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà (v., fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, Riv. 199391; C 6, 15/05/2003).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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