Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 03-03-2011, n. 8435 Misure di prevenzione Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22 maggio 2009 il G.I.P. del Tribunale di Roma convalidava il provvedimento del Questore di Roma, emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, in data 29 aprile 2009 nei confronti di F.S. ed allo stesso notificato il 20 maggio 2009.

Avverso tale ordinanza il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, in quanto non risulterebbero esplicitate dal G.I.P. le ragioni eccezionali di necessità ed urgenza che legittimano il provvedimento limitativo, intervenuto a distanza di alcuni mesi dai fatti, quando il prevenuto si trovava già sottoposto a procedimento penale, con conseguente possibilità, per il giudice, di applicare con piena cognizione analoghe misure interdittive o impositive di obblighi.

Rilevava inoltre che il provvedimento questorile era stato eseguito prima dell’intervento del G.I.P., con conseguente necessità di motivazione sull’urgenza.

Con un secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 6 menzionato con riferimento all’imposizione dell’obbligo di presentazione anche in occasione di partite amichevoli o di beneficenza riguardo alle quali sarebbe obiettivamente difficoltoso conoscere in anticipo la data e l’ora di svolgimento.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

Come è noto, la L. n. 401 del 1989, art. 6 stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonchè nei confronti di minori.

Alle persone alle quali è notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.

E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre 2004).

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512/2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver specificato in più occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143/1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136/1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.

144/1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della L. n. 401 del 1989 sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nonchè la congruità della durata della misura (Sez. 3^ n. 20789, 3 giugno 2010).

In tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento sulle ragioni di necessità ed urgenza si è ulteriormente precisato che la motivazione sulla necessità non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche desumere dalla gravità dal fatto in generale e, in particolare, dairinaffidabilità del destinatario del provvedimento deducibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli o dalla sua pericolosità, poichè è evidente, in tali casi, l’esigenza di assicurare, mediante la presentazione in un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3^ n. 22256, 4 giugno 2008; Sez. 3^ n. 33861, 5 settembre 2007 Sez. 7^ n. 39749, 24 novembre 2006).

Con riferimento alle ragioni di urgenza, la medesima giurisprudenza ha invece chiarito che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria.

Si è altresì aggiunto che il requisito dell’urgenza deve essere considerato non già con riferimento agli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma all’attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3^ n. 33532, 1 settembre 2009) e che è sul ricorrente che incombe l’onere di dimostrare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice provando, così, il proprio interesse al ricorso (Sez. 3^ 22256/08, cit.).

Date tali premesse, si osserva che, nella fattispecie, il provvedimento di convalida del G.I.P. risulta solo in parte congruamente motivato sul punto, non avendo il giudice, pur attraverso un articolato percorso argomentativo, adeguatamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo affidatogli dalla legge.

In particolare, con riferimento al requisito della necessità, l’ordinanza impugnata fornisce una esauriente spiegazione delle ragioni per cui, alla luce della gravità dei fatti accertati, della pericolosità del ricorrente e della dimostrata specifica propensione alla violenza il provvedimento questorile doveva essere convalidato.

Il giudice riporta, infatti, il testuale tenore del verbale di arresto, dal quale risulta che il ricorrente si era reso responsabile, unitamente ad altre persone, di un fitto lancio di bottiglie diretto verso alcuni Carabinieri ed era stato visto in azione direttamente dagli agenti che poi operarono l’arresto.

Altrettanto corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte appare inoltre la ritenuta autonomia tra il provvedimento questorile oggetto di convalida ed il provvedimento emesso dal giudice ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 8 la cui piena compatibilità è stata ripetutamente riconosciuta (Sez. 3^ n. 3912,28 gennaio 2010; Sez. 3^ n. 13741, 30 marzo 2009).

Per quanto riguarda, invece, la questione inerente la motivazione del requisito dell’urgenza, deve rilevarsi che la stessa risulta carente in considerazione del fatto che lo stesso giorno della notifica, dopo poche ore, è stata disputata una partita dalla squadra di calcio indicata nel provvedimento.

Tale manifestazione sportiva si è svolta, infatti, come da calendario ufficiale, alle ore 19,00, mentre la notifica del provvedimento al quale il ricorrente ha ottemperato era avvenuta alle ore 16,20.

Tale lacuna motivazionale dovrà pertanto essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

Infondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso.

Invero la giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali ha sempre precisato che il riferimento dell’art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3^ n. 13741, 30 marzo 2009; n. 11151, 13 marzo 2009; n. 3437 26 gennaio 2009; n. 47451, 22 dicembre 2008; n. 9793, 8 marzo 2007).

Da ciò consegue, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito.
P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Roma limitatamente al requisito dell’urgenza. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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