Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 03-03-2011, n. 8425 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Genova, in data 8 gennaio 2010, con la quale veniva parzialmente confermata, riducendo la pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche, la sentenza con la quale il Tribunale di La Spezia lo aveva condannato, il 10 dicembre 2009, per i reati di violenza sessuale tentata, resistenza a PP.UU. e lesioni aggravate.

Deduceva, in relazione ai capi E ed F della rubrica, la violazione dell’art. 192 c.p.p. e dell’art. 56 c.p., comma 3 rilevando la mancanza di prova in ordine alle violazioni contestate e la riconducibilità della condotta ad una ipotesi di desistenza volontaria.

Con riferimento al capo A della rubrica rilevava la violazione dell’art. 42 c.p. e art. 192 c.p.p. e rilevando l’assenza dell’elemento soggettivo del reato.

Ad analoghe conclusioni perveniva in ordine ai capi B e C della rubrica mentre, con riferimento al capo D, deduceva la violazione degli artt. 52 e 59 c.p. ritenendo la condotta posta in essere idonea all’applicazione della legittima difesa putativa.

Contestava, con ulteriore motivo di ricorso, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 539 c.p.p. in ordine alle provvisionali concesse alle parti civili.

Con riferimento a tutti i punti del ricorso lamentava, inoltre, la mancanza di motivazione, rilevando come la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sui singoli motivi di gravame.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che il dedotto vizio di motivazione appare assorbente rispetto alle altre doglianze enunciate in ricorso.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sui singoli motivi indicati nell’atto di appello.

Occorre premettere, a tale proposito che la decisione impugnata si limita, premesso un richiamo alla versione dei fatti fornita dall’appellante, ad un sommario giudizio sulla credibilità delle persone offese ed alla apodittica affermazione che le risultanze processuali consentono di ricostruire dettagliatamente la vicenda articolata nei capi di imputazione come enunciati ed illustrati in sentenza.

Altrettanto sommariamente procede, poi, alla valutazione dell’elemento soggettivo dei reati contestati giungendo alla finale conferma della decisione di primo grado previa riduzione della pena inflitta.

La motivazione, così formulata risulta di per sè inadeguata in quanto non consente alcun controllo del percorso argomentativo seguito per pervenire alla conferma della decisione di primo grado.

La lacuna motivazionale appare inoltre ancor più evidente laddove viene omesso ogni riferimento alle specifiche doglianze mosse con l’atto di appello, il quale viene menzionato solo con riferimento alle conclusioni (assoluzione o riduzione della pena) senza fornire alcun riscontro alle esplicite sollecitazioni difensive, il che avrebbe reso inidoneo anche un eventuale richiamo per relationem alla decisione di primo grado, peraltro inesistente nella fattispecie.

Si tratta, in definitiva, di una sentenza che, con poche righe manoscritte, liquida con frettolose osservazioni una vicenda processuale che avrebbe meritato, per la gravità dei fatti, l’articolata formulazione dell’imputazione e le dettagliate doglianze della difesa, maggiore cura ed attenzione e si risolve nell’assemblaggio di mere congetture che non rispondono, neppure in minima parte, ai necessari requisiti di sufficienza e congruità richiesti dalla legge.

Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *