T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1773 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 12102 del 1° luglio 2008, il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso proposto dal signor L.D.C., condannando i convenuti in via solidale al pagamento della somma da distrarre in favore del procuratore antistatario, oggi ricorrente, di Euro 1.458,00.

La sentenza è stata ritualmente notificata in data 2829 luglio 2008 ed a tutt’oggi solo l’INPS ha corrisposto la propria quota parte per sorte e spese, ammontante ad Euro 468,44, mentre sono rimasti insolventi sia la ASL RM/B che il Ministero dell’Economia.

L’esponente ha nuovamente notificato alle predette due ultime amministrazioni, in data 27 gennaio 2009, atto di precetto per la residua somma di Euro 1.213,00, rimasto disatteso.

Da ultimo, in data 2 aprile 2009, ha notificato al Ministero dell’Economia atto di costituzione in mora, rimasto anch’esso disatteso.

Con ricorso depositato il 7 maggio 2009, la ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo la nomina del Commissario ad acta al fine della completa esecuzione della sentenza precitata.

Dichiara, al riguardo, ed esibisce copia dei relativi atti, che:

– la sentenza di cui trattasi è stata regolarmente notificata, in forma esecutiva in data 2829 luglio 2008;

– che la medesima sentenza non è stata appellata per cui è passata in giudicato, come per legge.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, con sentenza n. 12102 del 1° luglio 2008, il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso proposto dal signor L.D.C., ed ha condannato l’INPS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la ASL RM/B, in solido, a rimborsare alla parte ricorrente tre quarti delle spese processuali, in ragione di un quarto per ciascuno, da distrarre in favore del procuratore antistatario, oggi ricorrente, ammontanti ad Euro 1.458,00.

Solo l’INPS ha corrisposto la propria quota parte per sorte e spese, ammontante ad Euro 468,44, mentre sia la ASL RM/B che il Ministero dell’Economia non hanno adottato alcun spontaneo adempimento, ragion per cui l’interessata (ex art. 90 R.D. 642/1907) ha notificato alle predette Amministrazioni, in data 27 gennaio 2009, atto di precetto per la residua somma di Euro 1.213,00, e, da ultimo, in data 2 aprile 2009, ha notificato al solo Ministero dell’Economia atto di costituzione in mora, rimasto anch’esso disatteso.

Tanto premesso, considerato che la pretesa della ricorrente -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata soddisfatta dalle Amministrazioni predette, non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza, nel senso che alla ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire la rimanente somma di Euro 1.213,00, con interessi e rivalutazione monetaria, nei sensi indicati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 giugno 1998, n. 3.

Le Amministrazioni sopra indicate (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Azienda USL RM/B) dovranno provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, alla esecuzione del giudicato per cui è causa quanto disposto – nei loro confronti – dalla sentenza.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del dott. Luigi Consoli – Segretario generale del TAR del Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alle amministrazioni obbligate, qualora queste risultino ancora inottemperanti alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 30 giorni loro assegnato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Azienda USL RM/B al pagamento, in favore della ricorrente, della spese ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1,000,00 (mille/00) da suddividersi in parti uguali tra le amministrazioni stesse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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