Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 03-03-2011, n. 8421 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16.03.2010 la Corte d’Appello di Ancona confermava la condanna alla pena di anni sei mesi di reclusione Euro 30.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a K. D. quale colpevole di avere, in concorso con altri, importato in Italia e detenuto, al fine di cessione, kg. 10,430 di eroina con l’aggravante dell’ingente quantità.

La Corte territoriale riteneva che l’esaustiva motivazione della sentenza del tribunale non fosse scalfita dalle censure mosse con l’atto d’appello.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– violazione di legge sul diniego dell’attenuante della modica quantità dovendo essere valutato non solo il dato ponderale, ma anche la qualità della sostanza che era scarsissima;

– erronea applicazione e inosservanza della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per il diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per la fattiva collaborazione prestata agli inquirenti i quali non avevano svolto alcuna attività d’indagine per verificare la concretezza delle rivelazioni (nomi e luoghi) da lui menzionati;

– violazione di legge sulla negata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’ingente quantità perchè l’incensuratezza e la confessione resa imponevano un favorevole giudizio sulla sua personalità e, quindi, supportavano la richiesta declaratoria di prevalenza;

– violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’omessa applicazione dei nuovi più miti minimi edittali previsti dal novellato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;

– erronea applicazione e inosservanza della legge penale con riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies relativamente alla confisca del veicolo BMW di proprietà di S.T., persona estranea al reato, sul quale era trasportata la droga.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente i giudici dell’appello hanno confermato il diniego della richiesta attenuante alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità" (Cassazione Sezione 4, n. 38879/2005, Frank, RV. 232428; conforme 17/2000 RV. 216668;

conforme n. 10211/2004 RV. 231140; conforme n. 20556/2005, RV. 231352).

Nella specie, non erano ravvisatoli gli estremi della predetta attenuante essendo stato ritenuto che il solo parametro quantitativo valesse a escludere la lieve entità del fatto che, invece, era connotato di particolare gravità essendo stato considerato ingente il quantitativo di kg. 10,430 dell’eroina importata.

Ugualmente ineccepibile è la negazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per non avere l’imputato prestato una collaborazione effettiva e idonea a far conseguire un utile risultato per la sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti (cfr. Cassazione Sezione 4 n. 5813/2001 RV. 218689: "in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’attenuante del ravvedimento operoso ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 7, comma 7) deve essere riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dall’imputato, senza che necessariamente tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ciò che non può verificarsi, malgrado la piena collaborazione, per traffici di media rilevanza; in tal caso può essere concessa l’attenuante all’Imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l’attività delittuosa, nelle sue varie articolazioni di produzione, commercio e detenzione di stupefacenti, sia portata a conseguenze ulteriori tramite l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori) da lui conosciuti o sui quali e in grado di fornire elementi utili all’identificazione, cioè a dire quando l’imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni"), avendo egli riferito generici elementi inidonei ad attivare proficue indagini.

Non è puntuale la doglianza sulla negata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’ingente quantità essendo stato correttamente ritenuto che le generiche ottenute non potevano prevalere sull’estrema gravità del trasporto dell’eroina, per conto di soggetti appartenenti ad ambienti malavitosi, inseriti nel traffico di alto livello.

Nemmeno è censurabile la dosimetria della pena che, essendo stata stabilita in misura superiore al minimo edittale, non doveva essere rapportata al nuovo minimo edittale introdotto con la L. n. 49 del 2006.

E’, infine, inammissibile, per mancanza d’interesse, la censura sulla confisca del veicolo intestato a persona diversa dall’imputato.

Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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