Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 03-03-2011, n. 8420 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorrente, avv. De Angelis Roberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8.01.2010 la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a L.S. quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere illecitamente detenuto sulla propria persona undici involucri contenenti cocaina e un involucro contenente hashish, nonchè, occultati nella propria abitazione, altri due involucri contenenti cocaina e marijuana (grammi 8.54 di cocaina con principio attivo pari a 17.64 dosi medie singole; grammi 0,38 di hashish con grammi 0,036 di THC puro pari a 1.44 dosi medie singole; grammi 0,20 di marijuana con grammi 0,05 di THC pari a 2.28 dosi medie singole), sostanze che, avuto riguardo al peso, alle accertate pregresse cessioni a terzi e al rinvenimento nell’abitazione di materiali (tra cui mannite) atti alla pesatura e al confezionamento delle dosi, erano destinate allo spaccio.

Inoltre, l’imputato al momento dell’intervento degli operanti aveva tentato, con gesto repentino, di disfarsi degli ovuli di cocaina che portava addosso.

Proponeva personalmente ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità avendo egli dimostrato che i 115 Euro di cui era stato trovato in possesso erano la somma residua della dazione in pegno di alcuni monili effettuata il giorno prima dei fatti avendo speso il resto per l’acquisto delle droghe, in modica quantità, di cui era assuntore, come emergeva dalla certificazione rilasciata dal carcere in cui era detenuto e dal decreto di sospensione della patente 1.09.05 per essere stato colto mentre guidava in condizioni di alterazione psichica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

Non era stato accertato alcun episodio di cessione, sicchè non era smentito il suo assunto che le sostanze fossero destinate al suo personale consumo.

Censurava, inoltre, il ricorrente la dosimetria della pena, nonchè il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena con l’incongruo accenno alla recidiva (che, invece, nel giudizio di primo grado non era stata ritenuta), sicchè non aveva fondamento il giudizio di pericolosità stante l’assenza di precedenti specifici.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Premesso che l’imputato è stato ritenuto responsabile per la detenzione di grammi 8.54 di cocaina con principio attivo pari a 17.64 dosi medie singole; grammi 0,38 di hashish con grammi 0,036 di THC puro pari a 1.44 dosi medie singole; grammi 0,20 di marijuana con grammi 0,05 di THC pari a 2.28 dosi medie singole, sostanze che, avuto riguardo al peso, alle accertate pregresse cessioni a terzi e al rinvenimento nell’abitazione di materiali (tra cui mannite) atti alla pesatura e al confezionamento delle dosi, alla distribuzione delle sostanze in dosi singole, erano destinate allo spaccio, va rilevato che il ricorso infondatamente censura la ritenuta sussistenza del reato e la dosimetria della pena.

La corte territoriale, infatti, ha rilevato, conformemente all’orientamento di questa Corte (cfr. Cassazione Sezione 6^ n. 19788/2008 RV. 239963: "in tema di stupefacenti, a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), introdotta con la L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – bis, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, e il relativa giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità"), che ostavano all’accoglimento della tesi difensiva il contestuale possesso di diverse qualità di sostanze stupefacenti; il tentativo dell’imputato di disfarsi, alla vista degli agenti, della droga che aveva addosso; la detenzione di materiali atti a confezionare le singole dosi e di sostanza da taglio, dati deponenti per un consumo non esclusivamente personale.

Gli altri motivi (sulla determinazione della pena, peraltro stabilita in prossimità del minimo edittale; sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) sono manifestamente infondati perchè non enucleano una censura specifica, rilevante nel giudizio di legittimità, per opporla alla motivazione di rigetto, che pur imprecisa sul richiamo della recidiva (che, in realtà, è stata espunta da Tribunale), ha posto in evidenza la capacità dall’imputato, desunta dall’accertata condotta di disponibilità di varie quantità di sostanze stupefacenti, di reiterazione del reato.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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