Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 03-03-2011, n. 8418 Giudizio d’appello sentenza d’appello Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rinvio della sentenza, relativamente al ricorso del G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15.02.2010 la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione Euro 5.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a C. F. quale colpevole di avere detenuto a fini di spaccio grammi 0,185 di eroina (principio attivo grammi 0,059) e altro quantitativo della stessa sostanza con grammi 5,943 di principio attivo.

La sentenza non esaminava la posizione dell’altro imputato indicato nell’epigrafe della sentenza che pure riportava le imputazioni allo stesso ascritte.

L’affermazione di responsabilità del C. era basata sul sequestro del minor quantitativo di droga che egli, su una pubblica via, aveva gettato alla vista degli agenti e sul rinvenimento tra i cuscini di un divano della sua abitazione dell’altro quantitativo.

La corte territoriale, rilevato che le censure dell’appello proponevano quelle già esaminate e decise correttamente dal tribunale la droga non era destinata allo spaccio per l’irrilevanza del dato ponderale; per il mancato frazionamento della sostanza; per il mancato rinvenimento di strumenti atti al confezionamento di dosi;

per non essere stata la droga occultata, stante il suo collocamento tra il cuscino e il bracciolo del divano si riportava per relationem alla sentenza di primo grado ma esponeva le ragioni a sostegno della ritenuta infondatezza del gravame precisando che l’imputato non risultava essere tossicodipendente.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato C. denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla conferma dell’affermazione di responsabilità basata sul richiamo, per relationem, della sentenza di primo grado senza, perciò, esaminare gli elementi e gli argomenti segnalati nell’atto d’appello, che il primo giudice non aveva valutato, a sostegno dell’assunto che la droga non era destinata allo spaccio.

Tale destinazione non era stata provata dall’accusa perchè il quantitativo sequestrato non deponeva inequivocabilmente per la conferma dell’ipotesi accusatoria smentita anche dall’assenza dei parametri indicati nell’art. 73, citato decreto, comma 1 bis.

Proponeva ricorso per cassazione anche l’imputato G.N. denunciando mancanza di motivazione e omessa pronuncia sul gravame ritualmente proposto, che allegava in copia.

Chiedevano entrambi l’annullamento della sentenza.

Va, anzitutto, rilevato che la corte d’appello, pur menzionando nell’epigrafe della sentenza l’imputato G. e le imputazioni ascrittegli, non ha provveduto sul gravame dallo stesso proposto, sicchè, previo annullamento sul punto della sentenza, gli atti relativi al suddetto imputato vanno trasmessi alla Corte d’appello di Salerno per il giudizio.

Il ricorso del C. è manifestamente infondato.

L’assunto che la corte territoriale si sia limitata a richiamare la motivazione della sentenza del Tribunale senza esaminare le censure diverse da quelle in precedenza dedotte e valutate da quel giudice non risponde al vero stante che nella sentenza d’appello sono stati riportati i motivi dedotti dall’imputato e, nonostante il richiamo alla motivazione per relationem, è stata specificata la dirimente ragione ostativa all’accoglimento dell’appello del C. "quest’ultimo non risulta essere tossicodipendente" ed è stato ulteriormente chiarito che la destinazione allo spaccio emergeva inequivocabilmente dalle "complessive modalità dell’azione, dal quantitativo detenuto, dal comportamento posto in essere dall’imputato al momento della sorpresa", essendo stato trovato "sul posto insieme a G.N., altro spacciatore, e alla vista degli agenti si liberava di un involucro contenente una dose di sostanza stupefacente", nonchè dal sequestro di altra cocaina, da cui erano ricavabili 39 dosi medie giornaliere.

Ne consegue che, non essendo stato provato lo stato di tossicodipendenza, era sicuramente da escludere la destinazione all’uso personale ricorrendo pure gli altri summenzionati indici deponenti per l’esclusione della suddetta destinazione cfr.

Cassazione Sezione 6^ n. 19788/2008 RV. 239963: "In tema di stupefacenti, a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), introdotta con L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 – bis, il parametro della quantità costituisce, assieme alle modalità di presentazione della droga e ad altre circostanze dell’azione, uno dei possibili indici da cui desumere la destinazione ad un uso non esclusivamente personale, ed il relativo giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui l’imputato è stato trovato in possesso, fuori della propria abitazione, di un grammo di marijuana custodito in una tasca dei pantaloni)".

Per l’inammissibilità del ricorso di C., dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’appello del G. e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Salerno per la trattazione dell’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.F. che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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