Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9621 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio Fondi e casse di previdenza Pensione di anzianità e vecchiaia Reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG dott. De Santis Fausto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.03.2010 la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello del PG, ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e la continuazione tra i reati ascritti a F.L., ha determinato la pena in anni 7 mesi 6 di reclusione Euro 30.200 di multa ridotta per il rito abbreviato per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. per avere la corte territoriale erroneamente individuato la pena base sulla quale applicare l’aumento di pena prevista per il reato satellite. La pena stabilita dal Tribunale era di anni 6 mesi 3 di reclusione Euro 30.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e di anni 1 mesi 9 di reclusione Euro 900 di multa per il reato sulle armi, mentre, ritenuta la continuazione tra i reati, la corte aveva stabilito la pena detentiva base in anni 6 mesi 6;

– erronea applicazione dell’art. 99 c.p., u.c. per l’applicazione di un aumento di pena, per effetto della recidiva, superiore al cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo nella specie pari ad anni uno mesi due di reclusione;

– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 99 c.p., comma 4.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il primo motivo è fondato.

Per la rideterminazione della pena in sede d’appello, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati disconosciuto nel giudizio di primo grado, la pena base sulla quale operare l’aumento di pena, non può, in mancanza d’impugnazione del PM sul punto, superare quella inflitta per il reato ritenuto più grave nella specie anni sei mesi tre di reclusione, sicchè erronea è la pena base detentiva stabilita in anni sei mesi sei.

Gli altri motivi sono infondati sia perchè l’aumento di pena, per effetto della recidiva, non ha superato il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione dei nuovi reati sia perchè, avendo i giudici d’appello rilevato che era stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ritualmente contestata e sussistente sulla base dei precedenti penali, non occorreva ulteriore motivazione per apportare l’aumento di pena ex art. 99 c.p., u.c. che è obbligatorio.

Pertanto, potendo, ex art. 619 c.p.p., essere rettificato, in sede di legittimità, l’errore di calcolo ravvisato nella sentenza impugnata, la stessa va annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena così rifissata: PB anni 6 mesi 3 Euro 30.000, aumentata per la recidiva qualificata ad anni 10 mesi 5 Euro 45.000, aumentata di mesi 7 Euro 300 per la continuazione = anni 11 Euro 30.200, diminuita per il rito = anni 7 mesi 4 Euro 45.200.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che fissa in anni sette mesi quattro di reclusione Euro 30.200 di multa.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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