T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 287 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione Seconda Civile – con Decreto ingiuntivo n. 735/09 del 28 settembre 2009, dichiarato esecutivo in data 16 dicembre 2009 ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di pagare a favore della ricorrente I.F.I. Spa la somma di Euro 136.330,26 di cui Euro 118.591,92 per sorte principale ed Euro 17.738,34 per interessi maturati al 31 maggio 2009, oltre agl’interessi dal primo giugno 2009 all’effettivo soddisfo, da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, e oltre ancora alle spese e competenze del procedimento liquidate in Euro 258,00 per spese, Euro 612,00 per diritti ed Euro 695,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Il decreto ingiuntivo n. 735/09 è stato emesso sulla base del mancato pagamento della Fattura N. 219/A del 28.11.2007 dell’importo di Euro 28.678,41; della Fattura N. 220/A del 28.11.2007 dell’importo di Euro 85.399,11; della Fattura N. 104/B del 29.11.2007 dell’importo di Euro 4.514,40, crediti questi vantati dal Centro medico A..Fleming S.r.l. nei confronti della ASP di Catanzaro e ceduti alla odierna ricorrente.

Il suddetto decreto ingiuntivo, notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro in data 6 ottobre 2009 non è stato opposto dalla debitrice ingiunta, così acquisendo autorità di cosa giudicata. Conseguentemente, con provvedimento del Tribunale di Catanzaro, in data 16 dicembre 2009, è stata concessa l’esecutorietà del decreto medesimo.

In data 21 aprile 2010, il decreto d’ingiunzione de quo è stato munito della formula esecutiva.

L’ Azienda debitrice ha pagato solo parte degli importi dovuti.

Con atto di precetto notificato, in data 19 aprile 2010, è stato intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento, nel termine di giorni dieci, della complessiva somma di Euro 84.495,07 oltre interessi di mora – dal 1° maggio 2010 all’effettivo soddisfo. Nonostante la notifica del suddetto atto di precetto, l’ASP di Catanzaro non ha eseguito il pagamento dovuto.

Siffatta inadempienza si è protratta anche dopo la notificazione di formale atto di diffida e messa in mora avvenuta in data 12 luglio 2010, ai sensi e per gli effetti degli articoli 90 e ss. R.D. 17 agosto 1907, n. 642, con il quale si assegnava all’ASP di Catanzaro il termine di 30 gg. per provvedere.

Attesa la perdurante inerzia dell’amministrazione intimata è stato, quindi, proposto il presente ricorso affinchè venga data esecuzione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo, contestualmente, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione debitrice contestando il credito vantato dalla ricorrente. In particolare sostiene l’Amministrazione resistente che le somme ingiunte non sarebbero dovute atteso l’intervenuto pignoramento presso terzi attivato dall’agente di riscossione E.E. Spa contro l’ASP di Catanzaro. Quest’ultima afferma di aver emesso, in data 26 agosto 2008, a favore di Equitalia mandato di pagamento n. 5741 per un importo di 57.090,58, a seguito della procedura avviata ai sensi dell’art.48 bis del d.P.R. 602/1973 nei confronti del Centro Medico A.Fleming Srl.

Il ricorrente con memoria depositata in data 21 gennaio 2011 afferma la inammissibilità delle ragioni esposte dall’ASP di Catanzaro nel presente giudizio di esecuzione del giudicato in quanto tali eccezioni dovevano essere formulate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro in sede di cognizione, e cioè in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso.

Nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In primo luogo non possono essere tenute in considerazione e valutate le eccezioni proposte in questa sede dall’amministrazione resistente in quanto il presente giudizio per ottemperanza ha ad oggetto, solo ed esclusivamente l’esecuzione del decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, divenuto esecutivo per mancanza di opposizione da parte dell’Azienda debitrice.

Agli atti del presente giudizio risulta infatti che l’ASP ha provveduto al pagamento a favore di Equitalia in data 26 agosto 2009 quando il procedimento per l’ingiunzione era ancora in corso essendo stato emanato il decreto ingiuntivo in data 28 settembre 2009. Tale decreto non risulta neanche opposto dall’Asp debitrice, la quale proprio in sede di opposizione avrebbe potuto rappresentare le sue ragioni in merito alla consistenza del debito e far presente quanto già versato ad Equitalia per conto del Centro cedente.

A tal riguardo la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente indicati dall’art. 656 c.c. e assume la piena autorità di res iudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, cosicché, in base all’art. 4 comma 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, sussiste in capo all’Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 17 giugno 2010, n. 18411).

D’altro canto il giudice amministrativo nel corso del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, " accertato il mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solo della funzione di garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata". (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 novembre 2008, n. 10251).

Il ricorso è, quindi, fondato e va, pertanto, accolto.

Dagli atti prodotti in giudizio risulta che l’amministrazione non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare integrale "effettività" alla pretesa creditoria della parte ricorrente non avendo posto in essere compiutamente tutti gli interventi all’uopo doverosi, nonostante siano stati ritualmente notificati sia il decreto ingiuntivo che l’atto di diffida e messa in mora.

Pertanto, risultando osservate le formalità previste dall’articolo 114, comma 1 del d.Lgs. 104/2010, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione intimata ad ottemperare al giudicato nascente dal provvedimento giurisdizionale di cui sopra, per quanto ancora dovuto.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato articolo 114 del c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il termine di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Catanzaro o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi quaranta giorni, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di 2.000 euro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

– dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, di provvedere, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi di cui in epigrafe;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, a quanto previsto nel successivo termine di quaranta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione resistente.

Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in 1.500 euro oltre Iva e CAP, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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