Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 105/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1034/2008 proposto dalla società GRIMM S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Filippo Murru, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Giovanni e Umberto Cossu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33, presso il loro studio legale,

contro

il CASIC – Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Patrizio Rovelli ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Bacaredda n. 1, presso lo studio del medesimo legale,

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal CASIC sulle istanze del 21 novembre 2007 e del 23 gennaio 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del CASIC;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009 l’avv. Umberto Cossu per la ricorrente e l’avv. Cristina Caredda in sostituzione dell’avv. Patrizio Rovelli per il CASIC;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame la società GRIMM srl si duole del silenzio serbato dal CASIC sull’istanza, presentata in data 21 novembre 2007 e integrata in data 23 gennaio 2008, relativa al piano per la realizzazione di 22 capannoni, sui terreni di sua proprietà, in località “Planemesu – Macchiareddu”, nel territorio dei comuni di Assemini e Uta.

Di qui la richiesta di accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dal CASIC, di fissazione di un termine per provvedere e di nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il CASIC che, con memoria depositata il 19 gennaio 2009, ha chiesto la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per diversi profili, tra i quali l’insussistenza sia dell’obbligo di provvedere che dell’inerzia del Consorzio, o comunque il suo rigetto nel merito, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2009, sentiti gli avvocati delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per insussistenza del silenzio.

Le produzioni n. 3 e 4 del CASIC, infatti, recanti la nota prot. n. 1456/AL/LF/lf del 21 maggio 2008 a firma del direttore generale del consorzio ed il verbale n. 722 della seduta del consiglio di amministrazione dell’8 maggio 2008, evidenziano chiaramente che le istanze della società GRIMM srl hanno formato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione del CASIC e che il Consorzio si è pronunciato nel senso di “…non ritenere …che sussista la possibilità di aderire alla Vostra richiesta”.

Tali atti sono stati tempestivamente comunicati alla ricorrente che, infatti, richiamandoli espressamente, con nota del 12 giugno 2008, dopo un incontro con l’Ufficio Affari Legali del consorzio, comunicava al CASIC l’intendimento di procedere alla stipula di un atto integrativo della convenzione dell’8 giugno 2004, allegandone finanche una bozza.

E’ pertanto insussistente, in fatto, il silenzio inadempimento di cui oggi si duole la ricorrente.

Né può argomentarsi, come sostenuto nel corso dell’odierna discussione in camera di consiglio dal legale della società GRIMM srl, che la nota n. 1456/AL/LF/lf del 21 maggio 2008 costituisca il cd. preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Né dal punto di vista formale (non vi è nessun riferimento espresso al predetto testo normativo), né dal punto di vista sostanziale (non vi è alcuna richiesta di osservazioni sui motivi ostativi all’accoglimento) tale nota può intendersi nel senso preteso dalla ricorrente.

Essa, piuttosto, come detto, evidenzia con chiarezza la decisione del CASIC di non aderire alla proposta della società GRIMM srl senza prima addivenire ad una modifica contrattuale della convenzione urbanistica.

Di qui la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per inesistenza del silenzio inadempimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la società GRIMM s.r.l. al pagamento in favore del CASIC delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 30/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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