Cassazione II civile n. 2999 dell’11 febbraio 2010 Condominio, notifica, convocazione, civile (2010-04-22)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Con citazione notificata il 17 giugno 1999, M. B. e A. B. , condomini del fabbricato sito in Napoli, ………………….., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli lo stesso condominio in persona dell’amministratore pro tempore, esponendo che l’assemblea condominiale, con delibera in data 18 maggio 1999, adottata a maggioranza e con il voto contrario dei B. e di G. N., aveva statuito di installare una sbarra elettronica all’interno del palazzo, subito dopo la scala di ingresso ai piani, consentendo cosi’ un ampio spazio per il passaggio pedonale e un’area compresa tra la sbarra e l’androne per la fermata momentanea di tutti i condomini con le proprie autovetture, e di regolamentare l’uso della sbarra attraverso la consegna ai conduttori della chiave per lo sblocco della stessa al fine di accedere ai boxes, lasciando cosi’ il cortile libero dalla sosta delle autovetture. Dedussero la illegittimita’ della delibera per il fatto che essa consentiva l’uso del cortile ai soli utilizzatori dei boxes, impedendo agli altri l’uso del bene comune per operazioni di carico e scarico di mobili o mezzi di soccorso, ed inoltre per il fatto che la sbarra sarebbe stata posta dinanzi ai terranei di loro proprieta’ esclusiva, rendendone piu’ disagevole l’accesso. Aggiunsero che il fabbricato era sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni ambientali e Architettonici, per cui ogni opera e modifica era subordinata alla preventiva autorizzazione del predetto ufficio, nella specie mancante. Chiesero, pertanto, i B. la declaratoria di nullita’ della delibera impugnata.

Ritenuta l’ammissibilita’ dell’intervento volontario nel giudizio dei condomini S. C. ed A. L. , il Tribunale adito, con sentenza in data 13 aprile 2001, accolse la domanda.

Con citazione notificata il 3 febbraio 2000, M. B. e G. N. convennero in giudizio il medesimo condominio, esponendo che, con delibera del 13 gennaio 2000, l’assemblea dei condomini, preso atto che la sbarra non poteva essere installata all’ingresso del cortile, con 3 conseguente dichiarazione di abbandono del giudizio di opposizione alla prima delibera, aveva statuito di consentire il passaggio attraverso il portone carrabile alle sole autovetture dei proprietari e dei conduttori dei garages situati nel cortile, riservando agli altri il passaggio attraverso il cancello pedonale e consentendo ai condomini che non usufruivano del passo carrabile di sostare brevemente nel cortile per operazioni di carico e scarico, rivolgendosi ad uno dei possessori del telecomando del cancello carraio. A tal fine l’amministratore era stato autorizzato a sostituire il meccanismo elettronico di governo del cancello consegnando il relativo telecomando agli aventi diritto. Tale delibera era nulla secondo gli opponenti, in quanto l’ordine del giorno dell’assemblea nel corso della quale essa era stata adottata aveva ad oggetto solo la verifica della installazione della sbarra tra l’androne ed il cortile, ed inoltre perche’ la statuizione privava i proprietari dei vani terranei dell’uso dell’androne e del cortile.

Con sentenza in data 3 aprile 2001, l’adito Tribunale accolse la domanda, annullando la delibera impugnata. Dette due sentenze vennero gravate di appello e i relativi giudizi riuniti.

2 – Con sentenza depositata il 18 maggio 2004, la Corte d’appello di Napoli respinse i gravami. Con riguardo alla sentenza del 13 aprile 2001, il giudice di secondo grado rigetto’ la prima censura, con la quale si deduceva la nullita’ della notificazione della citazione al condominio, per essere indicato nella richiesta e nella relata di notifica un destinatario persona fisica senza alcuna precisazione della relativa qualita’. Osservo’ al riguardo la Corte che dal contesto complessivo dell’atto introduttivo risultava che l’amministratore era stato citato in detta qualita’ e non in proprio.

Con riguardo alla seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 145, terzo comma, cod. proc. civ., per avere gli attori eseguito direttamente la notifica nelle forme di cui agli artt. 138 e 139 del codice di rito presso il domicilio privato dell’amministratore, senza tentare prima di notificare l’atto presso la sede indicata dall’art. 19, secondo comma, c.p.c., rilevo’ il secondo giudice che, non essendo il condominio una persona giuridica, ma un ente di gestione, e non avendo una sede in senso tecnico, se non abbia designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato, e di fatto utilizzato per la organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata produzione della delega dell’avv. R., in base alla quale era stata espletata attivita’ processuale nulla, per conto degli attori, dall’avv. T., dalla udienza del 5 ottobre 2 000 a quella del 12 dicembre 2000, la Corte osservo’ che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella ipotesi in cui il procuratore costituito 4 venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta puo’ essere rilevata solo prima del compimento degli atti stessi, laddove, nella specie, gli appellanti si erano doluti di tale mancanza solo con l’atto di impugnazione.

Altre doglianze riguardavano la erroneita’ della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la delibera impugnata avesse leso il diritto degli opponenti all’utilizzo del cortile per parcheggio, non sussistendo alcun diritto di costoro, ne’ di altri, di parcheggiare nel cortile le proprie vetture, essendo l’intero fabbricato soggetto a vincolo culturale della Sovrintendenza delle Antichita’ e Belle Arti, che aveva vietato anche la sosta, ed avendo, inoltre, la delibera impugnata interdetto il parcheggio in quanto ritenuto in contrasto con la destinazione funzionale e culturale del bene comune ex art. 1102 c.c.

Errato sarebbe stato altresi’ il convincimento della nullita’ della delibera per avere introdotto una innovazione vietata. Al riguardo, la Corte territoriale osservo’ che, in assenza di autorizzazione, la installazione della sbarra costituiva un illecito penale per essere il fabbricato de quo sottoposto al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939, con conseguente nullita’ della delibera in questione. E poiche’ gli appellanti avevano impugnato la pronuncia di nullita’ sotto il solo profilo della lesione del diritto di alcuni condomini sulla cosa comune, senza censurare il profilo, parimenti messo in rilievo nella sentenza di primo grado, della illiceita’ dell’oggetto, ne era derivato il passaggio in giudicato della decisione di nullita’ sotto tale profilo.

Quanto alla sentenza del 3 aprile 2001, per cio’ che ancora rileva nella presente sede, era stata dedotta la carenza di interesse degli opponenti, essendosi nel corso dell’assemblea il loro delegato dott. De C. espresso in senso favorevole alla delibera poi impugnata. Al riguardo, la Corte rilevo’ che, come risultava dal verbale relativo all’assemblea, il De C. aveva dichiarato che, dovendo attenersi ai punti all’ordine del giorno, non poteva votare per la sostituzione del meccanismo elettronico che governava il cancello. Tale statuizione, secondo il condominio appellante, non poteva comportare la illegittimita’ della delibera per mancata inclusione dell’argomento all’ordine del giorno, poiche’ la formulazione di questo non postula la necessita’ di una indicazione analitica di ogni possibile aspetto della materia da trattare, ma deve essere tale da consentire la trattazione di situazioni consequenziali ed accessorie. In proposito, il giudice di secondo grado rilevo’ che la decisione di modificare il congegno elettronico del cancello non costituiva il risultato della linea evolutiva della discussione relativa alla verifica della installazione della sbarra, non essendovi alcun nesso di conseguenzialita’ tra la prima e il secondo.

La Corte rigetto’ poi la eccezione di inammissibilita’ della impugnazione del N. per carenza 5 di interesse (per non essere stato leso in un proprio diritto dalla decisione), avendo lo stesso dedotto un vizio attinente alla formazione della volonta’ assembleare.

Infine, quanto alla ritenuta cessazione della materia del contendere per avere la delibera del 13 gennaio 2000 sostituito quella del 18 maggio 1999, osservo la Corte che tale principio e’ applicabile solo se la delibera successiva sia stata a sua volta adottata in conformita’ alla legge, cio’ che nella specie non era, essendo, a sua volta, la seconda delibera illegittima.

3 – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il Condominio di Via ……………. in Napoli nonche’ i signori A.L. e S.C. sulla base di otto motivi. Resistono con controricorso M.B. e A.

B.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con riguardo al gravame nei confronti della sentenza del 13 aprile 2001, sono state sollevate cinque censure.

2 – La prima di esse ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, terzo comma, 291 e 354 cod. proc. civ. per la mancata declaratoria, da parte della Corte di merito, di nullita’ della notificazione al condominio convenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per incertezza assoluta del destinatario. Rilevano, al riguardo, i ricorrenti che nella richiesta e relata di notifica era indicato non gia’ l’ente condominiale, ma un destinatario persona fisica senza alcuna espressa indicazione della sua qualifica e riferibilita’ al condominio medesimo.

3.1 – Il motivo e’ infondato.

3.2 – Esso si limita a riprodurre la deduzione di nullita’ della notificazione della citazione gia’ proposta nel giudizio di appello e rigettata dalla Corte partenopea. Il giudice di secondo grado, premesso che nella richiesta di relata e nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio era stato effettivamente indicato il solo nominativo di S. M., senza alcun riferimento alla sua qualita’ di amministratore del condominio convenuto, ha osservato che, nella specie, tale omissione non comportava nullita’ della notifica, poiche’ dal contesto dell’atto risultava che il M. era stato citato non in proprio, ma, appunto, nella qualita’, non contestata, di amministratore del condominio medesimo. La Corte territoriale ha, in particolare, richiamato le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, riportandone la formulazione, del seguente tenore:.

6 3.3 – La decisione adottata sul punto dalla Corte di merito muove dal principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale, ai fini della validita’ della notificazione di un atto, per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non e’ sufficiente limitarsi a prendere visione della relata di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l’intero contesto dell’atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso puo’ trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate (Cass., sent. n. 6805 del 2001).

Tale principio deve ritenersi applicabile alla ipotesi – riscontrabile nella specie – in cui da detta relata non emerga quel legame giuridicamente significativo tra consegnatario e destinatario dell’atto sul quale riposa la ragionevole presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, ed in cui, tuttavia, tale legame sia comunque desumibile dal contesto dell’atto da notificare (v., in tema di nullita’ della notifica per incertezza sulla persona del consegnatario, Cass., sent. n. 1079 del 2004, n. 351 del 2006).

Quanto, poi, alla valutazione della sussistenza, nella specie, dell’evidenziato nesso, si tratta, all’evidenza, di un apprezzamento di spettanza del giudice di merito, nella specie congruamente e logicamente motivato, e, pertanto, incensurabile nella presente sede.

4 – Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, terzo comma, 138, 139, 291 e 354 cod. proc. civ., e 19, secondo comma, cod. civ., per non aver rilevato la Corte territoriale la nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, derivante dal mancato previo tentativo di effettuare la notifica presso l’edificio condominiale, non risultando che tale edificio fosse sfornito di un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e la gestione condominiale. Secondo i ricorrenti, gia’ il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della notificazione dell’atto di opposizione, ordinandone la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; ed, a sua volta, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ..

5.1 – La censura e’ immeritevole di accoglimento.

5.2 – Anch’essa, come la prima, costituisce mera riproposizione di una doglianza gia’ avanzata nel giudizio di primo grado, e rigettata dalla Corte territoriale alla stregua del rilievo che la notifica, eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore del condominio, sig. M., a mani di una dipendente dello stesso, era pienamente valida in quanto effettuata con le formalita’ di cui all’art. 139 cod. proc. civ.

Tale decisione appare corretta, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale il condominio di edifici, che non e’ una persona 7 giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore che lo rappresenta (v. Cass., sentenze n. 976 del 2000, n. 6906 del 2001, n. 16141 del 2005).

Errano i ricorrenti – i quali, peraltro, mostrano di non ignorare tale indirizzo giurisprudenziale – nella individuazione dell’onere probatorio: errano, cioe’, nel ritenere che, ai fini della validita’ della notifica eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore, avrebbe dovuto essere fornita la dimostrazione che lo stabile condominiale fosse sfornito di locali utilizzati per la gestione condominiale, laddove solo la prova contraria – quella, cioe’, relativa alla esistenza di tali locali – avrebbe reso nulla la notifica.

5.3 – Del resto, questa Corte ha gia’ affermato che la notifica all’amministratore personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio e’ valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall’art. 139 cod. proc. civ., si che, se effettuata a persona diversa dall’amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all’organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilita’ dell’ufficio dell’amministratore (V. Cass., sent. n. 6906 del 2001, cit.).

6 – Con la terza censura si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, degli artt. 83 e 84, 157, 161 e 354 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata rigettato la eccezione di nullita’ dell’intera attivita’ processuale svolta da legale privo dello ius postulandi nel corso del giudizio di primo grado.

Rilevano i ricorrenti che lo stesso giudice di appello ha riconosciuto la mancanza in capo al legale che aveva svolto attivita’ processuale nel corso delle udienze del 5 ottobre 2000 e del 12 dicembre 2000 di alcun potere difensivo, non essendo stata prodotta in atti una delega da parte del legale costituito, nonche’ la mancanza, nella procura a quest’ultimo, di alcuna previsione della possibilita’ di essere sostituito per singoli atti da altri professionisti. I ricorrenti, che non avevano partecipato alle richiamate udienze (avendo deciso di abbandonare il giudizio per cessazione della materia del contendere), sottolineano di avere eccepito la nullita’ degli atti nella prima difesa successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado (per effetto della quale essi avevano avuto notizia della rilevata causa di nullita’ degli atti medesimi), e, cioe’, con l’atto di appello; ed aggiungono che, essendosi la denunciata attivita’ protratta non per singoli atti, ma per ben due fondamentali udienze, nel 8 corso delle quali erano stati formulati mezzi istruttori e precisate le conclusioni da parte del predetto legale, si sarebbe trattato di una nullita’ assoluta ed insanabile, rilevabile anche di ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.

7 – Ancora una riproposizione di una eccezione fatta valere nel giudizio di primo grado, e rigettata dalla Corte di merito, ed ancora una doglianza infondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, nell’ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta puo’ essere rilevata d’ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l’eccezione successiva a tale momento e’ consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito (v., da ultimo, Cass., sent. n. 16216 del 2008).

Nella specie – come sottolineato dalla Corte partenopea – gli attuali ricorrenti si erano doluti solo con l’atto di impugnazione della mancanza di una delega scritta in favore dell’avvocato T., che aveva partecipato, nel giudizio di primo grado, alle udienze del 5 ottobre e del 12 dicembre 2000, sostituendo l’avv. R., legale costituito.

Pertanto, il rilievo della conseguente nullita’ dell’attivita’ svolta dallo stesso T. doveva ritenersi ormai precluso dal fatto che detta nullita’ non era stata rilevata ne’ nella prima ne’ nella seconda udienza.

8 – Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1120 cod. civ. e dell’art. 329, ultimo comma, cod. proc. civ., nonche’ la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere passata in giudicato per mancata impugnazione della sentenza di primo grado n.

5470 del 2001 nella parte relativa alla declaratoria di nullita’, per illiceita’ dell’oggetto, della delibera condominiale con la quale era stata decisa la messa in opera di una sbarra elettrica tra l’androne e il cortile condominiali. Infatti, gli appellanti, attuali ricorrenti, avevano contestato la circostanza della difformita’, ritenuta dal primo giudice, della decisione assembleare rispetto alla destinazione culturale del bene comune. Ne’ la delibera di cui si tratta aveva violato l’art. 1120 cod. civ., avendo disciplinato l’uso della cosa comune a scopi di utilita’ generale.

9.1 – La censura e’ infondata.

9.2 – Come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, la decisione di primo grado n.

5470 del 2001 aveva ritenuto la nullita’ della delibera condominiale relativa alla messa in opera della sbarra sul duplice rilievo della lesione dei diritti degli opponenti che essa aveva determinato, e della mancanza di autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali 9 e Architettonici, necessaria trattandosi di area assoggettato a vincolo culturale.

Ebbene, nonostante la ormai tardiva contestazione, gli attuali ricorrenti non avevano impugnato la decisione in quest’ultima parte, limitandosi a dar conto della esistenza del vincolo culturale – al solo scopo di escludere che sussistesse alcun diritto dei condomini opponenti ne’ di altri di parcheggiare nel cortile le proprie autovetture, e, quindi, che fosse stata perpetrata una lesione di tale diritto -, senza preoccuparsi di smentire l’affermazione del primo giudice relativa al mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Tale omissione rende sicuramente ineccepibile il convincimento della Corte di merito in ordine al carattere definitivo della decisione di primo grado sul punto della nullita’ della delibera impugnata, alla stregua del principio secondo il quale una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, puo’ essere utilmente impugnata solo mediante la denuncia di entrambe.

9.3 – Per la medesima ragione, nessun rilievo assume nemmeno la odierna censura attinente alla insussistenza, nella specie, di una violazione dell’art. 1120, secondo comma, cod. civ., per non essere configurabile una innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza dell’edificio, o ad alterarne il decoro architettonico o a renderne talune parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

10 – Con riguardo al gravame nei confronti della sentenza del 3 aprile 2001, sono state sollevate tre censure.

Con la prima di esse, si lamenta violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito rigettato la eccezione di inammissibilita’ della opposizione di N. G. alla delibera del 13 gennaio 2000 per carenza di interesse alla impugnativa. Osservano i ricorrenti che, trattandosi di azione di annullamento del deliberato assembleare per presunta lesione del diritto alla informazione, il N. avrebbe dovuto dimostrare in concreto la sussistenza di un proprio interesse ad agire attraverso la dimostrazione della necessita’ di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, laddove egli era uno dei maggiori beneficiati dall’atto condominiale impugnato, in quanto titolare del piu’ ampio box esistente all’interno del cortile condominiale, con dotazione di telecomando per il transito delle autovetture di sua proprieta’.

11.1 – La censura e’ destituita di fondamento.

11.2 – In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti, non e’ subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto 10 dall’art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (cfr., tra le altre, Cass., sentenze n. 4270 del 2001, n. 6742 del 2004, n. 15087 del 2005).

Alla stregua di tale principio di diritto, nella specie, come rilevato dalla Corte di merito, innanzi alla quale il predetto vizio era gia’ stato dedotto, il N. era legittimato ad impugnare la delibera in questione, avendo dedotto, tra l’altro, un vizio della delibera medesima attinente alla formazione della volonta’ assembleare, ed, in particolare, la nullita’ od annullabilita’ della delibera per il fatto che l’ordine del giorno relativo alla assemblea nel corso della quale essa era stata adottata aveva ad oggetto la sola verifica della installazione della sbarra tra l’androne e il cortile, e non la statuizione che sarebbe stata poi assunta.

12 – Con la seconda censura, si lamenta omessa, carente, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ancora violazione dell’art. 100 cod.

proc. civ., e degli artt. 1105, terzo comma, 1109, n. 2, e 1137 cod. civ. per avere il giudice di appello rigettato la eccezione di inammissibilita’ della opposizione alla delibera del 13 gennaio 2000 per carenza di interesse di entrambi gli opponenti.

Dal relativo verbale assembleare risultava – osservano i ricorrenti – che il dott. De C. , delegato dei condomini opponenti B. e N. , aveva dichiarato, in riferimento ai punti all’ordine del giorno, di non essere contrario alla installazione dell’ascensore e di essere contrario alla installazione della sbarra elettronica ed alla variazione dei dispositivi gia’ in uso. E dunque, il De C. non si era astenuto dal votare, sicche’ i suoi delegati non sarebbero stati legittimati ad impugnare il deliberato assembleare per presunto vizio di informazione.

13 – Infine, i ricorrenti deducono ancora la violazione degli artt. 1105, terzo comma, 1109, n. 2 e 1137 cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello rigettato il gravame avverso la sentenza del 3 aprile 2001 e confermato l’annullamento della delibera del 13 gennaio 2000, per incompletezza ed inesattezza dell’ordine del giorno, il quale non avrebbe assolto la propria funzione di rendere edotti i condomini sugli argomenti da trattare.

Secondo i ricorrenti, detto ordine del giorno conteneva la indicazione sintetica degli stessi, nonche’ l’espressa previsione delle decisioni conseguenziali da assumere, e la deliberazione che scaturi’ da quella assemblea fu pertinente e convergente rispetto al tema della discussione quale indicato nel predetto atto, tant’e’ che i condomini opponenti parteciparono, attraverso il dott. De C., dagli stessi delegato, alla discussione ed alla votazione anche sulla installazione della sbarra elettronica e variazione di dispositivi o serrature gia’ in uso, esprimendo voto contrario.

14.1 – Le censure, da esaminare congiuntamente, siccome strettamente connesse sul piano 11 logico-giuridico, sono inammissibili.

14.2 – Esse impingono, invero, nelle valutazioni discrezionali del giudice di merito in ordine alla interpretazione dei fatti accaduti nel corso dell’assemblea del 13 gennaio 2000. La Corte partenopea ha, al riguardo, precisato che il De C. dichiaro’, in detta sede, che, dovendo attenersi strettamente ai punti all’ordine del giorno – il quale prevedeva la verifica dell’installazione della sbarra -, , ed ha ragionevolmente valorizzato tali affermazioni traendone la conclusione che lo stesso De C. avesse inteso in tal modo astenersi dal votare sul punto, con la conseguenza che i condomini da lui delegati ben potevano impugnare la delibera in questione.

14.3 – Quanto all’argomento dei ricorrenti relativo alla ritenuta ricomprensione nell’ordine del giorno del tema della sostituzione del congegno elettronico del cancello, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la delibera del 13 gennaio 2000 sulla base del rilievo che con essa si era stabilito di dare attuazione alla precedente delibera del 18 maggio 1999, relativa alla installazione della sbarra, sostituendo il meccanismo elettronico che governava il cancello e consegnando il relativo telecomando ai proprietari e conduttori dei boxes situati nel cortile, optando per un’alternativa non prevista dal predetto ordine del giorno.

A tale conclusione la Corte di merito e’ pervenuta sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, affinche’ la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, e’ necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare si da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell’art. 1105, terzo comma, cod. civ. – applicabile anche in materia di condominio di edifici – la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea (v. Cass., sentenze n. 3634 del 2000, n. 13763 del 2004, n. 21298 del 2007).

14.4 – Nella specie, ha ritenuto il giudice di secondo grado che la decisione di modificare il congegno elettronico del cancello gia’ esistente non costituisse un conseguente e possibile risultato della logica linea evolutiva della discussione relativa alla verifica della installazione della sbarra, non essendovi alcun nesso di conseguenzialita’ tra la prima ed il secondo.

Ebbene, l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonche’ della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in 12 discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – e’ demandato all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimita’ se, come nella specie, adeguatamente motivato (v. Cass., sentenze n. 3634 del 2000, n. 13763 del 2004, n. 21298 del 2007, citate).

15 – Alla luce della conclusione della correttezza della conferma della decisione di primo grado relativa alla illegittimita’ della delibera assembleare del 13 gennaio 2000, si puo’ ora passare all’esame dell’ultima doglianza relativa al giudizio di appello sulla sentenza del 13 aprile 2001, con la quale si deduce violazione dell’art. 2377, ultimo comma, cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di secondo grado rigettato la eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della revoca della impugnata delibera del 18 maggio 1999, alla stregua del rilievo che anche la successiva delibera del 13 gennaio 2000, che aveva sostituito la prima, era illegittima.

16.1 – La censura e’ infondata.

16.2 – Avuto riguardo, infatti, alla illegittimita’ della seconda delibera, relativa alla sostituzione del congegno elettrico di apertura del cancello, correttamente il giudice di merito ha escluso di poter fare applicazione della disposizione dell’art. 2377, ultimo comma, cod. civ. (estensibile, per il suo carattere generale, anche alle assemblee dei condomini degli edifici), secondo la quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della societa’ per azioni non puo’ aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformita’ della legge o dell’atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l’assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (v. Cass., sentenze n.

12439 del 1997, n. 10445 del 1998).

17 – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2200,00, di cui euro 2000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 1 aprile 13 2009.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 FEBBRAIO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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