T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 286 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Danni Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n.14152 del 6 ottobre 1999 il Capo Compartimento della Viabilità per la Calabria dell’Ente Nazionale per le Strade ha approvato la perizia n. 5892 relativa ai lavori occorrenti per la sistemazione della S.S. n. 18 "Tirrena Inferiore" e dichiarato i lavori urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Di conseguenza il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha emesso, in data 22 febbraio 2000, un decreto con cui si autorizzava l’Ente Nazionale per le Strade ad occupare in via temporanea e d’urgenza alcuni immobili, tra cui il fondo degli odierni ricorrenti sito nel Comune di Vibo Valentia nella contrada Lo Bosco e riportati in catasto al foglio di mappa n. 4, particelle nn. 118 e 125. L’occupazione temporanea dell’area, di circa 800 mq, sarebbe dovuta durare, secondo il decreto prefettizio, fino al 5 ottobre 2004. Tuttavia, nonostante l’ultimazione dell’opera pubblica avvenuta nel 2002, la procedura espropriativa non risulta completata con l’adozione di alcun decreto di esproprio.

I ricorrenti con il presente ricorso chiedono che venga condannata l’amministrazione convenuta al pagamento del risarcimento dei danni subiti dagli stessi oltre agli interessi e la rivalutazione e in particolare chiedono che venga disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio affinchè determini l’ammontare delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno:

– per la perdita della proprietà dei fondi;

– per il periodo della occupazione temporanea, nonché per il mancato godimento dell’area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dell’occupazione dell’area stessa;

– per la perdita di valore e conseguente deprezzamento dei terreni residui;

– per il maggior danno relativo alla superficie espropriata che risulta superiore a quella indicata nel decreto di occupazione temporanea.

Si sono costituiti in giudizio l’A.N.A.S., la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito e affermando l’infondatezza nel merito del ricorso proposto.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Preliminarmente occorre esaminare l’ eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall’Ente resistente.

L’eccezione non ha fondamento.

È noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, proprio in relazione ad una fattispecie di occupazione appropriativa, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, "nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti, anziché gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia".

La stessa Corte, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191, ha affermato che l’art. 53, comma 1, testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità ( d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell’art. 53 comma 1 D.P.R. n. 327 del 2001), è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

Ciò implica che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in forza del disposto dell’art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998 e dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato che ha avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di pubblica utilità ed in forza di un formale provvedimento di autorizzazione all’occupazione in via d’urgenza, venendo in discussione la lesione di diritti soggettivi eziologicamente riconducibili all’esercizio del potere pubblico.

Nel caso di specie il procedimento risulta caratterizzato dalla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità e da un provvedimento che ha disposto l’occupazione d’urgenza e l’esecuzione dell’opera pubblica.

Ciò è quanto basta per collocare questi elementi di fatto nell’area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dal menzionato art. 53.

Come rilevato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22 ottobre 2007 n. 12), con il conforto, sotto questo profilo, anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 dicembre 2008 n. 30254), i comportamenti che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.

Laddove sussista, pertanto, un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione, è riscontrabile elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 gennaio 2008 n. 83).

Nel caso di specie è indubitabile che tale elemento sussiste, in quanto quel di cui si discute è il protrarsi dell’occupazione di un terreno di proprietà dei ricorrenti oltre i termini stabiliti, a suo tempo effettuata in forza di un legittimo provvedimento di occupazione, che è espressione dell’esercizio di un pubblico potere.

Deve, pertanto, essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio (Cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 05 ottobre 2009, n. 1022).

Esula dalla giurisdizione amministrativa, invece, per spettare a quella dell’A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, la riserva al giudice ordinario disposta dall’art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.).

Sgombrato il campo dalla questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione, può passarsi all’esame del merito del ricorso nella parte in cui si invoca il risarcimento del danno, dovendosi osservare che – come già sopra esposto – l’opera pubblica è stata comunque realizzata, sebbene il procedimento ablatorio dopo la sua instaurazione non abbia avuto un iter e una conclusione rituali (cioè non vi è stato l’intervento di un provvedimento espropriativo, né di un altro atto idoneo a trasferire al soggetto pubblico la proprietà del fondo interessato), per cui il diritto di proprietà dei ricorrenti è risultato inciso solo in via "di fatto" con conseguente spazio per una prospettiva risarcitoria.

In proposito, va ribadito che si è in presenza di una occupazione di suolo sine titulo, assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata però nell’indefettibile decreto di espropriazione. Dopo l’illegittima apprensione, il fondo avrebbe poi subito una irreversibile trasformazione per effetto della realizzazione dell’opera pubblica.

Sulla base della evidenziata qualificazione della vicenda appropriativa verificatasi e della relativa connotazione temporale, può, quindi, essere accolta la domanda risarcitoria proposta.

Ciò posto, reputa il Collegio che la decisione della causa presupponga l’esatta definizione della situazione dei luoghi, mediante l’espletamento di C.T.U., con la quale si procederà anche alla determinazione del pregiudizio economico di cui parte ricorrente chiede ristoro.

Il Tribunale, pertanto, dispone la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio nella persona dell’Ing. Cuiuli Mario Maria, residente in Piazza San Giovanni, 35 – 88046 Lamezia Terme,

affinché risponda, nella relazione scritta da depositare nella Segreteria della Sezione, ai seguenti quesiti:

1) accerti il C.T.U. l’esatta consistenza degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, siti nel Comune di Vibo Valentia, contrada Lo Bosco e riportati in catasto al foglio di mappa n. 4, particelle n. 118 e 125 di proprietà dei ricorrenti e determini la superficie effettivamente occupata dall’Ente resistente per la realizzazione delle opere pubbliche in questione, acquisendo la documentazione e ogni notizia utile in ordine alla procedura seguita dall’ente;

2) determini il C.T.U. l’area irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell’opera specificandone i caratteri e la data in cui ha avuto luogo l’irreversibile trasformazione;

3)) determini il C.T.U. il valore venale dell’area, da stabilirsi in base alla situazione di fatto e di diritto della stessa al momento attuale, tenuto conto che questo valore sarà determinante ai fini del successivo accordo bonario tra le parti, necessario per il definitivo trasferimento della proprietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 27 gennaio 2011 n. 621);

4) determini il C.T.U. l’importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio per la perdita del diritto dominicale, da maggiorarsi con la rivalutazione, da computarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie, dalla maturazione dei relativi crediti e fino alla data di deposito della sentenza;

5) determini il C.T.U. l’importo degli interessi legali dovuti sulle somme progressivamente rivalutate, nella misura via via vigente, da calcolare sulla media tra il valore iniziale e quello finale del capitale;

6) determini il C.T.U. l’indennità per il periodo di occupazione illegittima che va dal termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto emettere il decreto di esproprio al momento in cui si è realizzata l’irreversibile trasformazione del bene;

7)) determini il C.T.U. la condizione degli immobili residui dopo l’espropriazione parziale subita.

Il Consulente tecnico d’ufficio trasmetterà lo schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici di parte, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di prestazione del giuramento, come di seguito fissata; i consulenti tecnici di parte, se nominati, dovranno trasmettere al Consulente tecnico d’ufficio le proprie osservazioni entro il successivo termine di giorni 30 (trenta).

La relazione scritta del Consulente Tecnico d’Ufficio dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni 150 (centocinquanta), decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al Giudice relatore, che avrà luogo presso la sede del Tribunale il giorno 22 marzo 2011, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria.

Fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare il consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 201 c.p.c.

Resta sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, nomina Consulente Tecnico d’Ufficio l’Ing. Cuiuli Mario Maria, residente in Piazza San Giovanni, 35 – 88046 Lamezia Terme- affinché risponda, nei modi e nei termini stabiliti in motivazione, ai quesiti nella motivazione stessa indicati.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 10 novembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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