Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 03-03-2011, n. 8459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione B.C., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 4.12.2006, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi il 7.4.2005 per i reati di cui agli artt. 628 e 367 c.p..

Secondo l’accusa, l’imputato, agendo in concorso con altri, aveva sottratto la somma di Euro 25.000 a Be.Mi., gestore di un supermercato, minacciandolo con un cacciavite; aveva quindi denunciato falsamente di essere stato rapinato ad opera di ignoti del proprio cellulare, lasciato sul mezzo utilizzato per la rapina in danno del supermercato, e facilmente identificato dagli inquirenti per le tracce lasciate sulla carrozzeria dai colpi di arma da fuoco esplosi dal proprietario dell’esercizio.

Deduce la difesa, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità della motivazione di entrambe le sentenze di merito, richiamando in particolare ampi passaggi della sentenza del tribunale, per dedurne l’infondatezza del giudizio di incompatibilità logica delle tesi difensive con i fatti accertati espresso dal tribunale, ma sulla base di premesse di fatto non certe riguardo all’orario della rapina al supermercato e rispettivamente della rapina presuntivamente simulata; rileva ancora, l’inconferenza della riscontrata assenza di qualunque lesione personale sul corpo dell’imputato all’esame obiettivo effettuato sulla sua persona presso un pronto soccorso, asserendo che nella denuncia della rapina subita, l’imputato non aveva fatto alcun cenno a conseguenze fisiche causategli dai malviventi. Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di appello rilevano che l’imputato presentò la denuncia della rapina asseritamente subita, mentre erano in corso le operazioni di polizia in merito alla rapina eseguita presso il supermercato Italmee di Polistena, nel corso della quale era stato ritrovato il telefonino dello stesso imputato, all’interno del mezzo usato per l’esecuzione del crimine; in punto di fatto, rilevano che l’imputato aveva dichiarato di avere subito, nel corso della rapina ai suoi danni, la rottura della protesi dentaria, peraltro riscontrata integra il giorno dopo, e deducono logicamente che un pugno così violento da provocare la (presunta) rottura della protesi avrebbe dovuto lasciare segni evidenti di violenza sul volto dell’imputato, senza inferire, quindi, la circostanza dal contenuto della denuncia da costui presentata; più che adeguatamente rilevano, infine, che sarebbe stata ben straordinaria coincidenza che gli autori della rapina del cellulare risultassero impegnati nel giro di pochi minuti nella rapina al supermercato, come avrebbe dovuto ritenersi per le circostanze del rinvenimento dell’apparecchio.

A fronte di tali argomentazioni, tutt’altro che vaghe e apodittiche, la difesa oppone solo deboli obiezioni o poco pertinenti o fondate sul marginale rilievo della presunta impossibilità di ricostruire con esattezza gli orari delle due rapine a confronto, che nulla toglierebbe comunque alla granitica solidità del quadro probatorio evidenziato nelle sentenze di merito.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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