Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9612 retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 20 del 2008, a conferma della decisione di primo grado del Tribunale di Bolzano n. 220/2007, ha riconosciuto a favore degli appellati T.E. e S.S.B. la maggiorazione media di turno in percentuale pari al 50% (in riferimento alle assenze dominicali) ed in percentuale pari al 60% (in riferimento alle assenze festive) dal novembre 1999 e per il seguito, limitatamente alle assenze giustificate da malattia – infortunio e ferie; ha condannato la società appellante ALCOA TRASFORMAZIONI S.p.A. al pagamento delle differenze rispetto alle maggiorazioni già attribuite nella misura del 15%, previa identificazione delle singole causali dei giorni lavorativi di assenza tra quelli allegati dall’appellante, oltre accessori.

In particolare la Corte ha osservato che non esiste alcuna espressa regola pattizia e di efficacia aziendale applicabile al rapporto di lavoro in controversia, giacchè le maggiorazioni orarie di turno del personale turnista a ciclo continuo, di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 25.10.1988, non sono riferite alle situazioni di assenza, ma soltanto alle prestazioni effettivamente rese.

La Corte ha ritenuto poi non sussistente vizio di "ultrapetizione", rilevando che il primo giudice aveva posto a fondamento della propria decisione le allegazioni di parte ricorrente e aveva argomentato con richiamo degli originari accordi aziendali e dei principi generali che presiedono alla determinazione di ciascun singolo componente della retribuzione.

La stessa Corte ha escluso l’esistenza di un uso o prassi aziendale ai fini dell’interpretazione delle disposizioni collettive con riferimento all’indennità in questione in occasione delle giornate di assenza retribuite La S.p.A. Alcoa Trasformazione ricorre per cassazione con cinque motivi.

Il lavoratore resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni riguardanti la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stata emessa la sentenza di appello sulla base di diversi presupposti di fatto e di una diversa causa pretendi rispetto a quelli posti a fondamento delle domande dell’originario ricorrente, ed, in particolare, per essere state richiamate disposizioni contrattuali e norme di legge, laddove le domande avanzate in giudizio si fondavano su disposizioni contenute in accordi aziendali. In tal senso è formulato il quesito di diritto (cfr pag. 8 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Non è ravvisabile il dedotto vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di appello non ha oltrepassato i limiti segnati dalla domanda del ricorrente, il quale ha fondato le proprie richieste non soltanto sugli accordi aziendali, ma ha anche argomentato sulla incidenza della maggiorazione di turno in questione sulla determinazione della paga base in relazione alle assenze retribuite.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente, nel dedurre violazione della L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 6 e della L. n. 153 del 1969, art. 12, sostiene che la decisione del giudice di appello si fonda su disposizioni normative, che introducono il principio di omnicomprensività della retribuzione per periodi di assenza per malattia e riguardano unicamente la determinazione della retribuzione ai fini fiscali e contributivi.

I rilievi sono formulati con riferimento da parte della ricorrente alla sentenza di primo grado, che ha richiamato la decisione n. 52 del 2006 della stessa Corte territoriale, per giustificare l’attribuzione della maggiorazione di turno in questione, e ciò in relazione al principio di omnicomprensività, desumibile dalle anzidette disposizioni normative e dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che la sentenza impugnata n. 20 del 2008 ha essa stessa richiamato la precedente decisione della stessa Corte, può ritenersi che le censure svolte investano anche la decisione impugnata. Ciò premesso, vanno tuttavia considerate infondate le censure anzidette, perchè il richiamo a principi di carattere generale, al fine di verificare l’incidenza – nel caso di specie – dell’indennità di turno in questione nella ipotesi di assenze retribuite, non comporta una violazione delle norme di diritto richiamate.

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS. La censura è priva di pregio e va disattesa.

La domanda del lavoratore è volta ad ottenere, nel caso di specie, la condanna del datore di lavoro alla maggiorazione retributiva per "media turno" per le assenze retribuite, sicchè l’INPS non può essere considerato un litisconsorte necessario, non vertendosi in tema di pagamento di indennità di malattia.

5. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione dell’art. 14 del CCNL industria metalmeccanica dell’8 giugno 1999.

La ricorrente osserva che il giudice di appello ha fatto malgoverno della richiamata disposizione collettiva relativa alle ferie, essendo insito nel concetto di ferie il fatto che il dipendente, in tale periodo, sia esonerato dal prestare la propria attività lavorativa presso il datore di lavoro e che pertanto nemmeno in ipotesi possa dimostrare che nel periodo di ferie avrebbe dovuto lavorare, tanto più in giornate domenicali o festive.

Non si comprende, aggiunge la ricorrente, su che base la società sarebbe tenuta a corrispondere al dipendente una maggiorazione di turno, se nemmeno in ipotesi lo stesso poteva essere chiamato a prestare attività lavorativa per il proprio datore di lavoro.

La conclusione sul punto è che la maggiorazione di turno non può essere considerata un compenso abituale ovvero non accidentale e quindi tale da incidere sulla retribuzione di fatto per il periodo feriale.

Nella delineata situazione non avrebbe alcuna giustificazione, ad avviso della ricorrente, l’attribuzione della percentuale del 50% per le assenze dominicali e del 60% per le assenze festive, non menzionate dall’art. 14 del CCNL. Gli esposti rilievi non colgono nel segno e non meritano pertanto di essere condivisi.

Risultano invero spiegate nella sentenza impugnata, anche con il richiamo alla precedente decisione n. 52 del 2006 della stessa Corte, le ragioni poste alla base dell’interpretazione degli accordi 25.10.1998 e 18.07.1997, secondo cui i testi contrattuali non legittimano una diversa disciplina positiva dell’indennità di turno a seconda che la prestazione sia effettivamente resa o che si tratti di assenza retribuita.

Il giudice di appello ha fornito peraltro adeguata e logica motivazione circa l’attribuzione della maggiorazione di turno variamente articolata (50% per le assenze domenicali, 60% per quelle festive, 15 % per malattia, infortuni e ferie), osservando che dette indennità vanno computate come sarebbero state percepite in ipotesi di effettiva erogazione della prestazione, dal che l’inammissibilità di trattamenti deteriori rapportati alla percentuale del 15%. 6. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, per avere ritenuto, da un lato, l’inesistenza delle regole pattizie e, dall’altro lato, per avere accolto le domande del lavorate improprio con riferimento a tali regole.

La stessa ricorrente contesta inoltre alla sentenza impugnata un vizio logico per avere ritenuto che la maggiorazione di turno debba spettare per le ipotesi di assenza retribuita nella misura del 50% per le assenze domenicali come se i dipendenti fossero stati di turno le domeniche e i giorni di festa ancorchè malati o in ferie.

Anche questo motivo è infondato e non merita di essere condiviso.

La decisione in esame della Corte territoriale si è richiamata, come già detto in precedenza, alla pronuncia della stessa Corte n. 52 del 2006, riguardante fattispecie analoga. Orbene il ragionamento seguito, per implicito contenuto anche nella sentenza impugnata, non può considerarsi contraddittorio, in quanto, constatata l’assenza di regole pattizie sul punto delle assenze retribuite, è stato ritenuto, facendosi ricorso a principi desumibili dalle della L. n. 41 del 1986, art. 31, comma 6 e della L. n. 153 del 1969, art. 12 e all’orientamento di questa Corte in tema modalità di determinazione degli istituti retributivi indiretti, che le maggiorazioni di cui è causa (variamente calcolate) costituissero una componente non accidentale della retribuzione, su cui calcolare l’indennità spettante in caso di assenza per malattia, infortunio o ferie.

7. Da parte sua i lavoratori con il ricorso incidentale censurano la sentenza impugnata con un motivo.

Con tale motivo i ricorrenti incidentali, nel dedurre insufficiente motivazione in punto di inesistenza di regole pattizie e di efficacia aziendale sulla rivendicata indennità di turno, sostengono che il giudice di appello non ha correttamente interpretato l’Allegato 2 dell’Accordo 25.10.1988, che si riferisce alla disciplina delle nuove maggiorazioni orarie medie di turno dovute in caso di assenza retribuita, con elevazione, mediante assorbimento delle quote fisse, per i giorni feriali al 15%, per le domeniche al 50% e per le festività al 60%.

Il motivo, proposto in via condizionata, può ritenersi assorbito per effetto ed in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

8. In conclusione, disposta la riunione dei ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione in considerazione della complessità delle questioni esaminate e della loro non immediata e facile risoluzione, richiedente necessari approfondimenti di disposizioni normative e collettive.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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