Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 03-03-2011, n. 8458

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione R.M., avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25.2.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 21.4.2009 per il reato di rapina aggravata, e per i connessi reati di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.

Ricorre il difensore, rilevando con un primo motivo il vizio di violazione di legge della sentenza in relazione all’art. 442 c.p.p., per la mancata applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p., essendo stato l’accesso al rito abbreviato illegittimamente negato dal gip sull’infondato rilievo dell’inammissibilità dell’integrazione probatoria richiesta dalla difesa, diretta all’esame della vittima del reato, a nulla rilevando che la persona offesa fosse stata già sentita nel corso delle indagini preliminari.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta che i giudici di appello non abbiano proceduto alla necessaria verifica dell’attendibilità della persona offesa, ritenendola superflua. Si osserva quanto alla questione sulla mancata ammissione dell’imputato al rito abbreviato condizionato, che l’integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, oltre alla sua compatibilità con le esigenze di celerità proprie del rito, anche la valutazione, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, dell’effettiva incompletezza di un’informazione probatoria in atti, accompagnata dalla prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa, requisiti questi ultimi che normalmente non possono ritenersi sussistenti in relazione a richieste dirette, come nella specie, alla rinnovazione di prove già assunte, potendosi aggiungere che il mancato accoglimento delle richieste difensive risulta nella specie ampiamente motivato, in relazione ai completi approfondimenti istruttori disposti dal gip per chiarire l’attendibilità dell’identificazione dell’imputato da parte della persona offesa, mentre la difesa si è sostanzialmente limitata a rilevare la compatibilità della chiesta integrazione probatoria con le esigenze di celerità del rito, con ciò cogliendo solo uno degli aspetti della questione (su questi principi, cfr. Cass. nr 05229 del 14/01/2009 Massaroni Gabrieli, dove la precisazione che il rito speciale non deve comunque essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del giudizio abbreviato che prevede una decisione allo stato degli atti). Quanto al secondo motivo, esso è formulato in modo del tutto generico, e a partire dall’erronea premessa della mancata indagine dei giudici di appello sull’attendibilità della persona offesa, che invece forma oggetto in sentenza di specifiche e meditate notazioni. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

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