T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 1259 Costruzioni abusive Violazione della legge urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 18 gennaio 2001 e depositato in data 08 febbraio 2001, parte ricorrente impugnava gli atti di cui ai nn.1 e 2 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione dell’art.7 Legge n.241/90;

II.Violazione e falsa applicazione dell’art.18 della Legge n.47/85 – Eccesso di potere per presupposti erronei – Difetto di motivazione – Illogicità – Perplessità in ordine alla rilevata abusiva lottizzazione;

III.Illegittimità del diniego della concessione edilizia in sanatoria e della presupposta ingiunzione demolitoria n.154 del 21.11.2000;

IV.Violazione dell’art.13 Legge n.47/85.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 maggio 2003 e depositato in data 5 giugno 2003, parte ricorrente impugnava l’atto di cui al n.3 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

IV.Illegittimità del provvedimento per inesistenza dei presupposti;

V.Eccesso di potere da travisamento dei presupposti – Illogicità – Perplessità;

VI.Inesistenza di opere da demolire.

Il Comune di Sant’Anastasia si costituiva e resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2011, la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Il gravame articolato nel ricorso principale e nel gravame per motivi aggiunti è infondato e va complessivamente disatteso.

Con il primo ricorso i ricorrenti impugnano, in primo luogo, l’ordinanza (n.150/2000) con la quale il Comune di Sant’Anastasia ha ordinato ad essi istanti e ad altri soggetti l’immediata sospensione dei lavori di urbanizzazione intrapresi alla via Somma Trav. Privata e la riduzione dei luoghi al pristino stato, sul rilievo della sussistenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva ai sensi dell’art.18 Legge n.46/85, desumibile sia dall’avvenuto frazionamento in più lotti delle originarie particelle, di maggiore consistenza, nn. 32, 150 e 164 di cui al foglio di mappa catastale n.12, sia dalla realizzazione di opere di varia tipologia (realizzazione della strada di accesso, recinzione dei fondi, edificazione di muri, predisposizione di condotto per lo scarico di acque, realizzazioni di manufatti in muratura e in ferro, predisposizione di impianti tecnologici); in secondo luogo, il provvedimento di rigetto (prot. n. 17904 del 30 novembre 2000) dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge 47/85 relativa alla realizzazione sul fondo in loro proprietà di una condotta fognaria.

Il Tribunale osserva, in contrasto con la doglianza attorea di cui al secondo motivo del ricorso (in linea con quanto affermato sul punto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2008), che la fattispecie sanzionata con il primo degli atti gravati (in considerazione della pluralità dei soggetti cui questo è stato diretto e della molteplicità di opere in contestazione) è senz’altro riconducibile alla fattispecie di lottizzazione abusiva di cui all’art.18, primo comma, legge 47/85 (norma poi trasfusa nell’art.30 D.P.R. n.380/2001: "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio"). Nel caso di specie, ricorrono infatti sia la trasformazione urbanistica dell’area sia il frazionamento e la vendita in più lotti di un cespite prima unitario, con intenti edificatori, come è possibile evincere dall’accurata descrizione dei fatti e dalla cronologia degli atti di disposizione di cui alla motivazione dell’atto gravato.

Sul punto la giurisprudenza è consolidata: "è integrata la fattispecie di lottizzazione abusiva allorché si verifica la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione" (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10009); "l bene giuridico protetto dall’ordinamento non è solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione; sicché per integrare l’ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato" (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 16 aprile 2010, n. 3932); "l’art. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene; il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è non solo l’ordinata pianificazione urbanistica, ma anche (e soprattutto) l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal Comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (nel caso di specie, si è in presenza di una lottizzazione cartolare abusiva); "l’art. 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47 disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima c.d. materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti, creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene; il bene giuridico protetto dalla predetta norma quindi è non solo la ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche e soprattutto l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito"(ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 06 novembre 2008, n. 5500; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 novembre 2009, n. 10872).

Ed ancora, per la particolare inerenza al caso di specie, vanno segnalati seguenti arresti giurisprudenziali: "perché possa configurarsi una (abusiva) lottizzazione c.d. materiale, è sufficiente la esecuzione di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno in contrasto con le norme vigenti" (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 febbraio 2010, n. 913); "il frazionamento di un unico fondo già destinato ad uso agricolo, individuato in precedenza da un unico mappale, in lotti di dimensioni tali da non consentire il permanere di un’effettiva destinazione agricola configura una fattispecie di lottizzazione abusiva negoziale" (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 07 gennaio 2010, n. 16); "La lottizzazione abusiva è una fattispecie che viene colpita dall’ordinamento come fatto in sé, ovvero a prescindere dalla volontà dei soggetti interessati o coinvolti a vario titolo" (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 novembre 2009, n. 10872).

Venendo alle altre censure articolate dai ricorrenti nel ricorso principale, va detto che non sussiste la ritenuta violazione dell’art.7 della Legge n.241/90 (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento) né con riguardo all’ingiunzione di demolizione, né con riguardo al provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità. Nel primo caso, trattandosi di provvedimento urgente e vincolato, l’avviso non era dovuto (cfr. giurisprudenza costante della Sezione: T.A.R. Campania, Napoli, III sezione, 13 luglio 2010 n.16683; Id., 2 luglio 2010 n.16548; Id., 2 marzo 2010, n.1235); nel secondo, esso era del pari non dovuto, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte (ex multis, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 08 giugno 2010, n. 3624. "la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non è richiesta quando il procedimento è stato attivato su istanza di parte").

Neppure meritano condivisione le censure articolate con i motivi nn. 3 e 4, posto che l’acclarata sussistenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva esclude la sanabilità ex post delle opere realizzate in assenza di titolo, in quanto prive del requisito della cd. doppia conformità (cfr, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26787: "l’accertamento di conformità previsto dall’art. 13, l. n. 47 del 1985, poi confluito nell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria")

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, il Tribunale osserva che le censure articolate dai ricorrenti sono prive di fondamento: in relazione ai denunciati profili motivazionali, va osservato che "il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione è un atto dovuto che risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo del verbale da cui risulti l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2010, n. 22291). Del pari, priva di pregio è la doglianza incentrata sulla necessità che l’Amministrazione si tenuta a riemanare il provvedimento sanzionatorio, allorquando sia stata presentata un’istanza di sanatoria, trattandosi di un principio affermato in giurisprudenza con riguardo alla sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono edilizio) e non estendibile all’istituto dell’accertamento di conformità, per assenza dell’eadem ratio (cfr.

T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 maggio 2005, n. 7305: "la presentazione della domanda di sanatoria ex art. 13 l. n. 47 del 1985, nel termine assegnato per la demolizione dell’opera abusiva, non priva di efficacia la relativa ordinanza, ma ne paralizza momentaneamente gli effetti fino alla formazione del silenziodiniego o all’emissione di un esplicito provvedimento di rigetto, momenti dai quali tali effetti sanzionatori riprendono nuovamente vigore, senza bisogno di una nuova ordinanza (necessaria, invece, per espressa disposizione di legge, nel caso di istanza di condono ai sensi degli art. 31 l. n. 47 del 1985 e 39 l. n. 724 del 1994). Nell’ipotesi in cui vengano tempestivamente impugnati il diniego tacito o il rigetto della richiesta di sanatoria, la reviviscenza degli effetti sanzionatori è subordinata all’esito dei relativi giudizi")

Il gravame va perciò complessivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;

b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro.2.000# (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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