Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 03-03-2011, n. 8457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione F.T. avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari del 25.3.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 29.5.2003 per il reato di ricettazione di una imballatrice pressatrice di fieno provento di furto, ritrovata su un terreno secondo l’accusa di proprietà della stesso imputato.

La difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, l’omesso esame di elementi decisivi e il travisamento della prova, in relazione a tutte le circostanze dell’accertamento della presenza sul terreno dell’imputato della macchina in questione e alle puntuali deduzioni difensive.

L’imputato, contrariamente a quanto si leggerebbe nella sentenza di primo grado, non sarebbe stato presente sul terreno al momento dell’accertamento, essendo impegnato altrove alle dipendenze di tale D.G.; e i giudici di merito non avrebbero compiuto i dovuti accertamenti sulla veridicità dell’autocertificazione prodotta dalla difesa relativa alla circostanza che nel 1995 (corrisponde ad un evidente errore materiale l’indicazione in ricorso dell’anno 1975) l’imputato non era proprietario del bestiame rinvenuto sul fondo in cui era custodita l’imballatrice. Il ricorso è manifestamente infondato. La corte territoriale ha già dato conveniente risposta alle deduzioni difensive sull’attività lavorativa dell’imputato alle dipendenze del D. e correttamente non ha dato seguito ad alcun accertamento ulteriore sull’autocertificazione prodotta dalla difesa, manifestamente irrilevante, perchè che l’imputato non fosse formalmente proprietario di bestiame non gli avrebbe comunque impedito la cogestione del fondo insieme ai suoi congiunti; ma rilevano, soprattutto, i giudici di merito, che lo stesso ricorrente aveva tentato di giustificare il possesso del mezzo, asserendo di averlo acquistato in epoca imprecisata presso un non meglio identificato consorzio, senza che su tale indicazione di prova la difesa interloquisca in alcun modo, per quanto del tutto contraddittoria rispetto alla tesi della totale estraneità ai fatti del ricorrente.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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