T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-03-2011, n. 1892 equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 87 e 117 cod.proc. amm., l’ex Caporal Maggiore A.B. ha impugnato il silenzio serbato dal Dicastero della Difesa sull’istanza (da lui presentata, in via amministrativa, il 12.3.2009) volta ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.

Nella Camera di Consiglio fissata per la delibazione del predetto ricorso, si constata che – successivamente alla proposizione di questo – l’Amministrazione intimata ha provveduto ad esitare (tra l’altro: favorevolmente per l’interessato) la cennata istanza.

Nel dare atto di quanto sopra; il Collegio – che, in applicazione del principio sulla "soccombenza virtuale", ritiene di porre le spese di lite (liquidate come da dispositivo) a carico della resistente – non può (pertanto) che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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