Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2011, n. 9604 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma – Giudice del lavoro – V. P. esponeva di aver lavorato alle dipendenze di società appaltatrice dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, e di essere stato successivamente assorbito ed inserito nell’organico dell’azienda; che, in applicazione della L. n. 220 del 1982, art. 10, era stato riconosciuto anche agli ex dipendenti delle ditte appaltatrici il diritto ad un assegno di L. 800 annue per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni di servizio reso; che l’art. 4 della successiva L. n. 426 del 1982 aveva rivalutato detta indennità con decorrenza dal 01.01.1981; che l’Ente aveva corrisposto tale indennità rivalutata solo dal 01.01.1986; che in relazione alla mancata corresponsione della stessa nel periodo precedente era rimasto creditore della somma specificata nel ricorso.

Ciò premesso chiedeva la condanna dell’Ente al pagamento della somma, indicata in ricorso oltre a rivalutazione ed interessi.

Si costituiva l’Ente convenuto eccependo la prescrizione quinquennale del diritto e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Con la sentenza del 7 maggio 2003 il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione.

Avverso tale decisione proponeva appello il lavoratore, insistendo nelle proprie richieste ed osservando, fra l’altro, che il primo Giudice aveva errato nel ritenere non idonea ad interrompere il decorso della prescrizione la richiesta di convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, inviata all’UPLMO in data 30.4.2000.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Rete Ferroviaria Italiana spa, che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 13 gennaio-20 febbraio 2006, l’adita Corte d’appello di Roma, rilevato che l’ultimo atto idoneo interruttivo della prescrizione, prima della notifica del ricorso avvenuta il 6 marzo 2002, era la lettera pervenuta alla Rete Ferroviaria Italiana in data 23 settembre 1996, rigettava il gravame essendo maturato il termine quiquennale della prescrizione.

Non era, infatti, idoneo ad interrompere il termine, la richiesta di convocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto inviato soltanto all’UPLMO in data 30.4.2000.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre il V. con tre motivi.

Resiste la Rete Ferroviaria Italiana srl con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il V., denunciando nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., e nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ad un punto decisivo della controversia ed alla valenza delle lettere interruttive della prescrizione, lamenta una sorta di "incoerenza" tra il pronunciato della Corte d’Appello e quello che, a detta del ricorrente, sarebbe stata l’inidonea censura mossa alla motivazione della sentenza di primo grado da parte dell’allora appellante.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Risulta, infatti, di tutta evidenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che, in relazione al proposto ricorso introduttivo, la sentenza impugnata ha puntualizzato che il Giudice di primo grado aveva disconosciuto il pagamento richiesto dal V., a titolo di adeguamento retributivo di L. 800 per ogni mese di servizio prestato alle dipendenze delle ditte appaltatrici di servizi dell’Azienda Autonoma F.S., in base a quanto disposto dalla L. n. 426 del 1982, art. 4, comma 1, dal gennaio 1981 e non dal gennaio 1986, siccome ritenuta maturata la prescrizione estintiva eccepita dalla dante causa dell’appellata.

Lo stesso Giudice ha ulteriormente specificato che "(…) il credito azionato è ormai estinto per prescrizione quinquennale, atteso che la notifica del ricorso è avvenuta a prescrizione già maturata (…)".

E’, quindi, del tutto evidente l’erroneità delle affermazioni del V. quanto alla mancanza di idonea pronuncia in argomento (eccepita prescrizione) da parte del Giudice di prime cure.

Con il secondo motivo, il ricorrente si limita ad affermare, nella intestazione, la palese erroneità della pronuncia impugnata "in ordine alla eccepita prescrizione" senza corredare l’affermazione con le norme che si assumono violate. E se è pur vero che, nella illustrazione del motivo, si richiamano alcune disposizioni in tema di prescrizione e di interruzione del relativo termine, le argomentazioni svolte risultano del tutto inadeguate ad inficiare l’iter motivazionale adottato dalla Corte d’appello a sostegno della decisione.

In proposito, infatti, il Giudice a quo ha, in primo luogo, tenuto a chiarire come la stabilità del rapporto di lavoro del ricorrente non fosse seriamente contestabile, poichè notoria era la dimensione occupazionale della società costantemente superiore, almeno nell’ultimo ventennio, ai limiti di cui all’art. 18 dello Statuto.

Pertanto, in ragione della stabilità reale del rapporto, doveva ritenersi che il decorso della prescrizione avvenisse in costanza del rapporto medesimo.

Ha poi osservato che la Delib. C.d.A. Ente Ferrovie 19 marzo 1986, n. 54, poichè negava l’insorgenza del diritto degli ex dipendenti delle ditte appaltatrici al 1 gennaio 1981, affermandolo soltanto dal 1 gennaio 1986, non aveva le caratteristiche del riconoscimento del debito, come tale idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Ha quindi sottoposto ad esame la sollevata questione concernente la pretesa efficacia interruttiva della richiesta di convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione inviata all’UPLMO in data 30.4.2000, affermando – in conformità al condivisibile orientamento di questa Corte in materia – che, nel sistema disciplinato dall’art. 410 c.p.c., la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza, tuttavia, attesa la natura ricettizia degli atti interrottivi della prescrizione e considerato che il legislatore parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione, deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro (Cass. n. 20153/05).

Muovendo da tali premesse, la Corte territoriale ha osservato, in punto di fatto, che l’ultimo idoneo atto interruttivo della prescrizione, prima della notifica del ricorso, era la lettera pervenuta alla società in data 23.9.1996; e, poichè il termine di cinque anni non era stato interrotto dalla richiesta di convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, siccome inviata soltanto all’UPLMO in data 30.4.2000, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta soltanto il 6 marzo 2002, a termine scaduto, non era produttiva di effetti interruttivi.

Non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte d’appello le denunciate violazioni di legge, il motivo va disatteso, rimanendo assorbito la successiva censura concernente il merito, in sensi stretto della domanda.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 43,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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