Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-01-2011) 03-03-2011, n. 8488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con Decreto del 25.5.10 il GIP presso il Tribunale di Treviso disponeva de plano, per tardi vita della querela, l’archiviazione del procedimento nei confronti di Z.Y., legale rappresentante della B.O.S. Tessile S.r.l., per il delitto p. e p. ex art. 646 c.p., promosso a seguito di querela proposta dalla B.O.S. Investimenti S.r.l., dichiarandone nel contempo inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. Ricorre la B.O.S. Investimenti S.r.l. contro detto decreto, lamentandone la nullità per violazione degli artt. 409, 410 e 127 c.p.p. essendo stata omessa la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, nonostante l’ammissibilità dell’opposizione, e censurando come immotivata l’asserita ininfluenza delle indagini richieste in base all’erroneo presupposto della tardi vita della querela.

2- Il ricorso è inammissibile.

Si premetta che, alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione medesima o perchè in essa non sono stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1.10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o perchè i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

E’ quanto accaduto nel caso di specie, atteso che l’opposizione dell’odierna ricorrente indicava ulteriori indagini e relativi mezzi di prova sul merito della vicenda, in quanto tali non pertinenti alla rilevata questione processuale della tardività della querela, che ben il GIP poteva e doveva rilevare d’ufficio (ex art. 129 c.p.p., comma 1), a prescindere dalle (diverse) ragioni esposte dal PM nella richiesta di archiviazione.

In ordine, poi, alle considerazioni in punto di fatto e/o diritto, che si leggono in ricorso, inerenti alla ritenuta tempestività della querela ove si fosse posticipato il dies a quo del relativo termine al 1.8.09 (data in cui, sostiene la ricorrente, la diffida inviata dalla B.O.S. Investimenti S.r.l., intesa ad ottenere la restituzione dei macchinali dati in comodato d’uso alla B.O.S. Tessile S.r.l., sarebbe rimasta senza esito), è appena il caso di rilevare che si tratta di censure estranee all’ambito delle violazioni procedurali che – sole – ai sensi del combinato disposto dell’art. 409 c.p.p., u.c. e art. 127 c.p.p., comma 5 consentono di impugnare innanzi a questa S.C. un decreto di archiviazione.

Nè attiene a tali vizi procedurali l’omessa motivazione sulla fondatezza o meno della notitia criminis in presenza di una causa di non promovibilità dell’azione penale.

3- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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