Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 03-03-2011, n. 8487 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 3.8.2010, con cui il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame avverso l’ordinanza 17.7.2010 del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del L., indagato per i reati di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. c) ed e) e comma 2 e artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

1) erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione ai reati ipotizzati, per difetto di prova sui gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato, posto che le fonti di prove erano costituite unicamente da poche intercettazioni, ricomprese in un arco temporale molto limitato, di poco più di un mese, a fronte di una contestazione di detto delitto che si era protratto dal (OMISSIS); peraltro,le intercettazioni non dimostravano che egli avesse spacciato droga per conto di C.A. o di altri e nessuno dei collaboratori di giustizia lo aveva indicato tra i componenti del sodalizio;

2) erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, laddove il Tribunale del Riesame aveva fondato la pericolosità presunta dell’indagato sul suo inserimento nel contesto associativo, non tenendo conto del difetto di un collegamento attuale dell’imputato con l’associazione criminosa,a seguito dell’arresto dello stesso il 9.1.2009. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure sopra esposte attengono ad una valutazione alternativa delle elementi indiziari e delle circostanze di fatto su cui è fondata l’ordinanza impugnata, a fronte di una congrua e logica motivazione della stessa e della correttezza dei principi di diritto governanti l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Trattasi, quindi, di doglianze inammissibili in sede di legittimità, posto che, in materia di misure cautelari personali, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, adeguatamente, delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruità della motivazione, senza che sia possibile procedere a nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti e fattuali delle vicende indagate (Cass. n. 3240/2004; n. 1700/97). Orbene, il Tribunale del Riesame ha dato conto, con specifica e logica motivazione, della sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo contestato; in particolare ha evidenziato l’inserimento stabile e duraturo dell’indagato nel sodalizio dedito al narcotraffico, richiamando il grave quadro indiziario dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e desumendo, inoltre, detto inserimento nonchè la detenzione continuata di cocaina, a fine di spaccio, dal tenore di conversazioni intercettate, specificatamente indicate.

Anche le esigenze cautelari risultano adeguatamente motivate con riferimento alla presunzione di pericolosità di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 ed al pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe, avuto riguardo "alla peculiare natura dei reati consumati".

Non essendo, quindi, ravvisabile alcun vizio manifesto di illogicità o carenza di motivazione nè alcuna violazione di legge, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *