T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1907 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con avviso n. 17518 del 16 aprile 2010, pubblicato sulla G.U.R.I. in pari data, la Provincia di Rieti ha indetto una gara di appalto per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento Collegamento Terminillo – Leonessa S.R. 4 bis e S.P. 10" da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06.

Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di punti 30 per l’offerta economica e di punti 70 per l’offerta tecnica, stabilendo una serie di sottocriteri:

– T.1 – "Soluzioni tecniche migliorative rispetto alla gestione della viabilità interna al cantiere durante l’esecuzione dei lavori" per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 20, distinto a sua volta in:

T.1 a) "Mantenimento viabilità interna in fase di cantiere" (punti 10)

T.2 b) "Soluzioni alternative per migliorare la sicurezza stradale in relazione alla tipologia di pavimentazione, alle opere di protezione e alle varie finiture" (punti 10);

– T.2 – "Soluzione tecniche migliorative in materia di impatto ambientale del cantiere" per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 40, distinto in:

T.2 a) "Organizzazione del cantiere" (punti 5)

T.2 b) "Impatto acustico" (punti 10)

T.2 c) "Impatto sulle acque" (punti 5)

T.2 d) "Impatto sull’atmosfera" (punti 5)

T.2 e) "Impatto sul suolo" (punti 5)

T.2 f) "Impatto sulla vegetazione"(punti 10);

– T.3 "Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori" per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 10.

Alla gara hanno partecipato – tra le tante – l’impresa ricorrente ed il Consorzio A.L.E.A. – CO.A.LA che ha indicato come esecutori dei lavori le due imprese consorziate "M.G. & Figli s.n.c" e "D.S. S.r.l.".

All’esito della gara il Consorzio CO.A.LA è risultato il primo classificato con punti 61,950 mentre l’A.T.I. ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria con punti 57,945.

Con provvedimento prot. n. 363 del 22 giugno 2010, comunicato con nota in pari data, la Provincia di Rieti ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata.

La ricorrente ha impugnato l’atto di aggiudicazione e tutti gli atti di gara deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35, 36 e 38 del D.Lgs. 163/06. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Lamenta la ricorrente la mancata esclusione dalla gara del consorzio controinteressato per non aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 anche in capo alle imprese consorziate incaricate dello svolgimento dei lavori.

2. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità sotto ulteriore profilo. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’avviso di gara e degli atti progettuali a questo connessi (pag. 3 doc. 5). Eccesso di potere per manifesta irrazionalità ed illogicità. Travisamento dei fatti.

Sostiene la ricorrente che la Commissione avrebbe erroneamente valutato la propria offerta e quella della controinteressata, in quanto il progetto dell’aggiudicataria non conterrebbe alcuna proposta migliorativa.

Il punteggio assegnato alla aggiudicataria pari a punti 21,95 rispetto al punteggio di punti 21,10 attribuito alla sua offerta sarebbe quindi del tutto illogico ed irrazionale.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06. Violazione del principio di congruità e proporzionalità nei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Difetto di motivazione e di istruttoria.

Sostiene la ricorrente che la Commissione avrebbe assegnato punteggi troppo bassi per l’offerta tecnica svuotando – quindi – la rilevanza della componente tecnica dell’offerta.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’All. B del D.P.R. n. 554/99. Violazione del principio di congruità e logicità nella predeterminazione dei criteri. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’operato dei commissari sarebbe oscuro non potendosi comprendere le ragioni in base alle quali sarebbero stati assegnati i punteggi.

5. Violazione del principio di trasparenza e correttezza nelle procedure di evidenza pubblica. Difetto di istruttoria.

Lamenta la ricorrente la mancata verbalizzazione delle sedute nelle quali la Commissione ha proceduto ad esaminare le offerte tecniche.

6. Violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche. Eccesso di potere per carenze dei criteri di valutazione dell’offerta, della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Irrazionalità.

Sostiene la ricorrente che il bando non recherebbe i criteri motivazionali sulla base dei quali effettuare la valutazione delle offerte ed assegnare i punteggi ai sub criteri previsti nell’avviso: il bando sarebbe quindi illegittimo.

7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06. Violazione dell’avviso di gara. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi in materia di valutazione della congruità delle offerte. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Sostiene la ricorrente che l’offerta della controinteressata supererebbe la soglia di congruità e che quindi avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia.

Chiede quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente aggiudicazione del contratto e declaratoria di inefficacia del contratto di appalto.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Rieti che – dopo aver contro dedotto in merito a tutti i profili di impugnazione – ha chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare, la Provincia ha chiarito di aver adottato la determinazione n. 455 dell’11 agosto 2010, con la quale ha modificato la precedente determinazione n. 363 del 22 giugno 2010 di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, nel senso di condizionare l’aggiudicazione definitiva alla produzione da parte delle imprese facenti parte del Consorzio CO.A.LA delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.

Ha quindi invitato, con nota del 12 agosto 2010, le imprese alla produzione della suddetta documentazione entro il termine di sette giorni.

Le imprese consorziate hanno provveduto a rendere le dichiarazioni nei termini.

Avverso detti atti la ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali ha dedotto le seguenti censure:

– 1. Violazione del principio di par condicio e parità di trattamento tra i concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Violazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/06 in combinato disposto con l’art. 6 della L. 241/90. Violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria.

Il potere di integrazione documentale sarebbe ammissibile solo per dichiarazioni presentate nei termini e non nel caso di documenti totalmente mancanti: nel caso di specie, la presentazione delle dichiarazioni per le imprese consorziate sarebbe stato ammesso in violazione delle regole della par condicio, in quanto si tratterebbe di documenti del tutto mancanti e non prodotti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Il bando non potrebbe essere interpretato in modo difforme, in quanto dovrebbe ritenersi integrato dalle norme imperative che prevedono l’obbligo della dichiarazione da parte delle imprese consorziate.

2. Violazione degli artt. 11, 48 del D.Lgs. n. 163/06. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Sostiene la ricorrente che la Provincia di Rieti non avrebbe acquisito il certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici del Consorzio CO.A.LA e delle imprese consorziate.

Detta carenza procedimentale inficerebbe la procedura di aggiudicazione e lo stesso contratto.

Si è costituito in giudizio anche il Consorzio CO.A.LA, che dopo aver replicato sulle censure proposte, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4635 del 21 ottobre 2010 la domanda cautelare è stata respinta.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omessa esclusione dalla gara del Consorzio controinteressato per non aver prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. con riferimento ai legali rappresentati e direttori tecnici delle imprese consorziate incaricate dello svolgimento dei lavori, e cioè delle società "M.G. & Figli s.n.c" e "D.S. S.r.l.".

Richiama al riguardo l’orientamento sulla giurisprudenza secondo cui, l’accertamento in capo ai consorzi stabili del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 non deve essere limitato ai consorzi, in quanto soggetti autonomi, ma deve essere esteso alle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio ha dichiarato di concorrere e alle quale dovrà essere affidata l’esecuzione dei lavori.

Con il primo motivo aggiunto, la ricorrente ha poi impugnato la determinazione della Provincia di Rieti n. 455 dell’11 agosto 2010 e la nota della stessa Provincia con la quale ha chiesto al Consorzio aggiudicatario di integrare la documentazione depositando entro il termine di sette giorni le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 con riferimento ai legali rappresentati e ai direttori tecnici delle imprese consorziate.

Il potere di integrazione documentale sarebbe ammissibile – secondo la ricorrente – solo per dichiarazioni presentate nei termini e non nel caso di documenti totalmente mancanti: nel caso di specie, la presentazione delle dichiarazioni per le imprese consorziate sarebbe stato ammesso in violazione delle regole della par condicio, in quanto si tratterebbe di documenti del tutto mancanti e non prodotti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Il bando non potrebbe essere interpretato in modo difforme, in quanto dovrebbe ritenersi integrato dalle norme imperative che prevedono l’obbligo della dichiarazione da parte delle imprese consorziate.

Ritiene innanzitutto il Collegio di dover richiamare la previsione recata dalla lex specialis per quanto attiene alla questione controversa.

La clausola dell’avviso di gara, richiamando il testo di legge, si limita a prevedere l’obbligo di dichiarazione del legale rappresentante (obbligo esteso anche ai direttori tecnici) attestante "che non ricorre nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) che dovranno essere indicate specificatamente, pena l’esclusione dalla gara".

Nel bando di gara non è contenuta alcuna previsione espressa in merito all’individuazione dei soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 con riferimento ai consorzi stabili, soggetti autonomi di diritto rispetto alle imprese consorziate.

L’unica indicazione contenuta nella lex specialis di gara con specifico riferimento ai consorzi è rinvenibile a pag. 2 dell’avviso di gara, laddove si fa obbligo ai consorzi stabili di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, e ciò all’evidente fine di evitare che detti soggetti possano partecipare alla gara in altra forma.

Ma detta previsione attiene a finalità del tutto diverse e su di essa non può quindi fondarsi l’obbligo di dichiarazione per le imprese consorziate.

E’ dunque evidente che mancando una chiara ed univoca previsione nella lex specialis di gara, né potendo rinvenirsi in modo palese dalla lettura dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 l’obbligo di dichiarazione anche per le imprese consorziate – in quanto la norma si riferisce genericamente al "candidato o concorrente", che nel caso di specie è il consorzio, in quanto soggetto autonomo di diritto -, occorre valutare se in assenza di una specifica sanzione contenuta nella lex specialis, possa disporsi l’esclusione dalla gara d’appalto del consorzio che – pur avendo presentato le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 richieste dal bando con riferimento al proprio legale rappresentante e direttore tecnico – abbia omesso di fornire analoghe dichiarazioni con riguardo agli amministratori e direttori tecnici delle imprese consorziate.

A sostegno della tesi positiva (che richiederebbe, cioè, la specifica dichiarazione) la ricorrente richiama alcune pronuncie giurisprudenziali.

La soluzione rigorista (frutto di interpretazione estensiva della norma) accolta nelle citate pronunce del G.A. viene fatta discendere direttamente dalla ratio che anima le disposizioni di legge in esame:

il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara di appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici dell’opera pubblica, ritenendo cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese.

Tale giurisprudenza ritiene che,, poichè la norma intende inibire la partecipazione alle gare per l’affidamento dei pubblici appalti ad imprese amministrate o gestite da soggetti privi dei necessari requisiti generali,nel caso dei consorzi il rispetto dei suddetti requisiti impone l’accertamento non solo in capo a tale soggetto ma anche in capo ai singoli consorziati incaricati dello svolgimento dei lavori, potendo altrimenti eludersi facilmente il divieto di legge appunto attraverso il ricorso alla "copertura" del consorzio..

Il Collegio,pur concordando in linea teorica con lo spirito e le finalità di tale interpretazione, osserva che essa va di volta in volta verificata in concreto onde contemperarla con le specifiche del singolo caso e con i principi generali vigenti nella materia.

In primo luogo nella specie il principio di buona fede ed il tenore letterale della relativa clausola della lex specialis – che come detto non contiene alcuna espressa prescrizione impositiva per i consorzi – inducono a ritenere che l’omessa dichiarazione dei singoli consorziati non comportasse l’automatica esclusione dalla gara.

Diversamente opinando si finirebbe con l’introdurre nel sistema clausole di esclusione dalla gara non espressamente codificate, in violazione da un lato della regola generale che assoggetta tali cause al principio di stretta legalità e tipicità (Tar Lazio Roma, III, 5340/2006; Cons. Stato, V, 2830/2001) dall’altro del principio dell’affidamento ingenerato dall’interpretazione letterale della disposizione contenuta nel bando di gara.

Ciò tanto più ove si consideri che la stazione appaltante, facendo ricorso alla norma dell’art. 46 del codice dei contratti, ha successivamente richiesto le dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 anche con riferimento ai legali rappresentanti e direttori tecnici delle imprese consorziate, regolarmente prodotte dalle parti interessate a comprova della sussistenza dei prescritti requisiti.

In tal maniera, la Provincia ha tutelato entrambi gli interessi – quello pubblico a non contrattare con soggetti privi dei requisiti professionali e quello dell’aggiudicatario a non veder leso il proprio affidamento derivante dall’interpretazione letterale del bando di gara – non contravvenendo, contrariamente all’assunto di parte, al principio della par condicio in quanto l’equivocità della clausola di bando legittimava nella specie il ricorso al potere di integrazione documentale.

Invero così operando non si è verificata alcuna produzione totale ed ex novo di un documento richiesto dal bando bensì la regolarizzazione ed il completamento dell’attestazione originariamente rilasciata dall’aggiudicataria conformemente all’espressa disposizione della lex specialis..

Occorre poi considerare che i documenti dei quali la stazione appaltante ha chiesto l’acquisizione fotografano una situazione storica che non può essere manipolata o modificata dal concorrente per il solo fatto di aver beneficiato della possibilità di produrre in un momento successivo la relativa attestazione.

Ne consegue che ricorrono nel caso di specie le condizioni in presenza delle quali la giurisprudenza ha ammesso il ricorso alla procedura di sanatoria documentale, che costituisce la corretta modalità per porre rimedio ad incertezze od equivoci generati dall’ambiguità della lex specialis di gara o comunque presenti nella normativa applicabile alla fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, V, 4027/2007; Cons. Stato, V, 1840/2009; T.A.R. Sicilia Sez. I Catania 4/3/2010 n. 436).

D’altra parte, ad ulteriore riprova della sostanziale legittimità della posizione dell’aggiudicataria, le due società interessate hanno provveduto a fornire la dimostrazione – nei termini imposti dalla stazione appaltante – circa il possesso in concreto dei prescritti requisiti, con ciò realizzandosi, in definitiva, una mera irregolarità, che non solo è stata ingenerata dall’ambigua formula della lex specialis e che, come tale, in virtù della clausola generale implicita della non sanzionabilità di omissioni innocue, non incorre nella sanzione di esclusione.

Quanto sopra appare in linea anche con la più recente giurisprudenza, la quale ha manifestato la propensione ad una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative (in particolare Cons. St. Sez. V, 13.2.2009, n. 829; Sez. VI 4.8.2009, n. 4906, 22.2.2010, n. 1017), facendo leva sul tenore testuale dell’art. 38: il primo comma della norma, infatti ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che solo l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comporta, ope legis, l’effetto espulsivo.

Quando, al contrario, il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all’assenza delle cause impeditive di cui all’art. 38 – come nel caso all’esame del Collegio – l’omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un’ipotesi di "falso innocuo", come tale insuscettibile, in carenza di un’espressa previsione legislativa o – si ripete – della legge di gara, a fondare l’esclusione, le cui ipotesi sono tassative (cfr. Cons. Stato Sez. V 9/11/10 n. 7967; T.A.R. Lazio Sez. III 31/12/10 n. 39288).

In senso conforme alla prospettata soluzione depone anche l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE che ricollega l’esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (cfr. Cons. St. n. 1017/2010.).

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso e del primo motivo aggiunto.

Infondato è anche il secondo motivo aggiunto con il quale la ricorrente lamenta la mancata acquisizione da parte della stazione appaltante dei certificati del casellario giudiziale dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici del Consorzio CO.A.LA e delle imprese consorziate, atteso che dagli atti di causa risulta invece che detti certificati sono stati richiesti dalla stazione appaltante e sono stati prodotti dalle imprese consorziate (cfr. documenti allegati alla memoria della Provincia di Rieti depositata il 24/12/10).

Con il secondo, terzo e quarto e sesto motivo, la ricorrente censura i criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

Occorre premettere che la giurisprudenza, formatasi specialmente in tema di sindacato giurisdizionale sulla predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, riconosce ampia discrezionalità all’Amministrazione, salvo che le valutazioni compiute siano manifestamente irragionevoli, arbitrarie, sproporzionate, illogiche e contraddittorie; ciò significa che il giudice amministrativo, nell’esercizio della propria giurisdizione di legittimità, non può sostituire le proprie scelte a quelle dell’Amministrazione, invadendo il merito amministrativo, ma può comunque verificare che le scelte del’Amministrazione non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti ed irragionevoli, sì da comportare un vizio della funzione (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2009, n. 837; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 maggio 2009, n. 5196; T.A.R. Umbria 27/11/09 n. 739).

La giurisprudenza ha poi precisato che nelle procedure per l’aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico, qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Sez. Salerno 1/10/10 n. 11291;T.A.R. Toscana Sez. II 20/5/10 n. 1534; T.A.R. Lazio Sez. I 4/11/09 n. 10828).

Nel caso di specie il bando di gara prevedeva un punteggio massimo di punti 70 per l’offerta tecnica, stabilendo una serie di sottocriteri ciascuno dei quali sufficientemente dettagliato e contenente gli elementi che sarebbero stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione: ne consegue che nel caso di specie non soltanto deve ritenersi sufficiente la motivazione numerica, ma sarebbe stata del tutto inutile la predisposizione dei criteri motivazionali della cui mancanza si duole la ricorrente.

Per quanto attiene, poi, all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando ha utilizzato il metodo aggregativo/compensatore, di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 riportando la specifica formula contenente anche le indicazioni relative al computo dei punteggi per l’offerta tecnica.

Sicché in seno alla Commissione, ogni commissario ha assegnato per ciascun offerta relativa al sottocriterio di riferimento, il punteggio ricompreso tra 0 ed 1 (rispettivamente il minimo ed il massimo); partendo dai tre punteggi assegnati dai Commissari, è stato così calcolato il punteggio medio assegnato per ciascuna offerta relativa al sottocriterio di riferimento; detto punteggio medio è stato poi rapportato al punteggio massimo previsto per il sottocriterio di riferimento, in modo tale da ricavare il punteggio concretamente assegnato alla singola offerta nell’ambito del sottocriterio di riferimento stesso; infine, i vari punteggi assegnati al singolo concorrente per ogni sottocriterio sono stati sommati, ricavando così il punteggio conseguito in relazione all’offerta tecnica.

Tale operato consente di ritenere infondati il terzo, il quarto ed il sesto motivo.

Occorre infatti ricordare che la Commissione nell’attribuire i punteggi ha applicato puntualmente i criteri individuati nel bando e ha rapportato i punteggi medi assegnati a ciascun sottocriterio al punteggio massimo previsto nel bando stesso: il bando non prevedeva l’obbligo di attribuire necessariamente il punteggio massimo per l’offerta tecnica, così come invece previsto per quella economica, rimettendo alla discrezionalità della Commissione la commisurazione del singolo punteggio da quantificarsi in considerazione della qualità migliorativa della proposta di intervento.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio massimo per le offerte tecniche non è sintomo di illogicità delle determinazioni della Commissione, ma è derivato dalla qualità – tutto sommato modesta a giudizio della Commissione – delle offerte migliorative.

Inoltre, la specificazione dei criteri e subcriteri di valutazione ha reso del tutto inutile la motivazione sui punteggi, essendo sufficientemente esplicativo il punteggio numerico, così come non era necessaria la predisposizione dei criteri motivazionali, tenuto conto dell’assoluta chiarezza dei criteri e sottocriteri di valutazione.

Deve essere quindi esaminato il secondo motivo con il quale la ricorrente ha denunciato la palese illogicità dei punteggi assegnati dalla Commissione per le offerte tecniche.

Come già ricordato, il bando prevedeva il punteggio massimo di punti 70 per l’offerta tecnica, stabilendo una serie di sottocriteri:

– T.1 – "Soluzioni tecniche migliorative rispetto alla gestione della viabilità interna al cantiere durante l’esecuzione dei lavori" per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 20, distinto a sua volta in:

T.1 a) "Mantenimento viabilità interna in fase di cantiere" (punti 10)

T.1 b) "Soluzioni alternative per migliorare la sicurezza stradale in relazione alla tipologia di pavimentazione, alle opere di protezione e alle varie finiture" (punti 10);

– T.2 – "Soluzione tecniche migliorative in materia di impatto ambientale del cantiere" per il quale era previsto il punteggio massimo di punti 40, distinto in:

T.2 a) "Organizzazione del cantiere" (punti 5)

T.2 b) "Impatto acustico" (punti 10)

T.2 c) "Impatto sulle acque" (punti 5)

T.2 d) "Impatto sull’atmosfera" (punti 5)

T.2 e) "Impatto sul suolo" (punti 5)

T.2 f) "Impatto sulla vegetazione"(punti 10).

– T.3 "Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori" (punti 10).

Parte ricorrente contesta la valutazione relativa ai sottocriteri T.1 a), T.1 b), T.2 a), T.2 b), T.2 c), T.2 d), T.2 f).

Prima di passare alla disamina delle singole censure è necessario premettere che, come correttamente rilevato dalla controinteressata, l’assunto di parte, esigerebbe l’assegnazione di 0 punti per la sua offerta tecnica con riferimento a tutti i sottocriteri, conclusione intuitivamente inaccettabile per la sua assolutezza, richiedendo una valutazione estremamente deteriore, non suffragata da alcun conforto probatorio e contrastante in concreto con le caratteristiche peculiari di tale offerta, in specie l’uso di elicotteri per trasporti rapidi e non impattanti in alta quota nonchè l’uso di animali da soma per il trasporto di materiali ed attrezzature, mezzi che per un appalto della specie – concernente lavori di adeguamento di una strada di montagna tra i 1000 e i 1900 metri (come chiarito dalla Provincia di Rieti) – rappresentano un’evidente utilità.

Passando ad esaminare separatamente le singole censure, ritiene il Collegio che i punteggi assegnati per il punto T.1 a) – mantenimento della viabilità interna in fase di cantiere, non siano palesemente illogici, tenuto conto che le offerte sotto il profilo della sicurezza stradale sono sostanzialmente simili – atteso che anche l’offerta della ricorrente prevede dei tratti di strada a senso unico alternato – e che la ricorrente ha conseguito comunque un maggior punteggio.

Lo stesso deve ritenersi per il punto T.1 b) – Tipologia di pavimentazione e opere di protezione, per la quale l’offerta della ricorrente, presentandosi come più completa, è stata premiata con un maggior punteggio.

Nessuna evidente illogicità è rinvenibile nei punteggi assegnati per il sottocriterio T.2 a) – Organizzazione del cantiere, tenuto conto che la ricorrente ha ottenuto per detto sottocriterio un punteggio più elevato rispetto alla controinteressata, mentre il maggior punteggio conseguito da quest’ultima per il sottocriterio T.2 b) -Impatto acustico, è giustificato dall’utilizzazione di animali da soma per il trasporto di materiali ed utensili dalla sede stradale ai vari punti in declivio in prossimità dei quali installare barriere anticaduta massi o di contenimento della neve.

Lo stesso deve ritenersi con riferimento al sottocriterio T.2 c) – Impatto sulle acque, per il quale la valutazione della Commissione non appare irrazionale, tenuto conto della particolarità dell’offerta della controinteressata con riferimento alla risoluzione del problema della dispersione della miscela cementizia nel sottosuolo.

Anche il maggior punteggio assegnato all’aggiudicataria per il sottocriterio T. 2 d) – Impatto sull’atmosfera, è riconducibile all’utilizzazione di animali da soma, e dunque non è irragionevole.

Per quanto riguarda, invece, il sottocriterio T.2 f) – Impatto sulla vegetazione, l’attribuzione del medesimo punteggio non appare irragionevole tenuto conto della sostanziale equivalenza delle due offerte, atteso che l’utilizzazione dei mezzi prescelti dalla controinteressata (elicottero e animali da soma) non rende necessario l’intervento di rinaturalizzazione.

Ritiene quindi il Collegio che le valutazioni della Commissione non siano affette da palesi irragionevolezze ed illogicità e che quindi la doglianza debba essere respinta.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la mancanza di verbalizzazione contestuale delle sedute.

Sul punto il Collegio si è già pronunciato in sede cautelare rilevando che costituisce una mera irregolarità, atteso che non viene allegata alcuna violazione delle regole di sicurezza ed integrità delle offerte e della relativa documentazione tecnica e che – comunque – è stata effettuata una verbalizzazione anche se tardiva.

"L’unica verbalizzazione delle operazioni di gara di appalto, riferita a più sedute, non è di per sé illegittima, a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi" (Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 278; cfr. T.A.R. Piemonte Sez. II 6/10/07 n. 3017; 14/3/05 n. 459).

Nella fattispecie è stato redatto un unico verbale complessivo relativo alle tre sedute di valutazione delle offerte tecniche nel quale è stata riportata l’intera attività di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione.

Non sussiste quindi alcuna illegittimità nell’operato della Commissione, ma al massimo una semplice irregolarità.

Infine deve essere respinta anche l’ultima doglianza in quanto non vi era alcuna necessità di sottoporre a verifica l’offerta della controinteressata, non risultata anomala tenuto conto che il punteggio assegnato per l’offerta tecnica era inferiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara.

In conclusione, per i suesposti motivi, devono essere respinti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando così dispone:

respinge il ricorso in epigrafe indicato ed i motivi aggiunti.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che vengono liquidate rispettivamente per Euro 1.000,00 in favore dell’Amministrazione e per Euro 1.000,00 in favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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