Corte Costituzionale, Sentenza n. 238 del 2012, Sull’estensione della competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di maestri di sci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 43 del 31-10-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a
seguito del decreto del Capo dell’ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, promosso
dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 12
agosto 2011, depositato in cancelleria il 22 agosto 2011 ed iscritto
al n. 9 del registro conflitti tra enti 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice
relatore Sergio Mattarella;
uditi l’avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia
autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 12
agosto 2011 e depositato il successivo 22 agosto, ha sollevato
ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in
relazione al provvedimento del Capo dell’ufficio dello sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, con il
quale e’ stato riconosciuto al sig. Marco Oddera il titolo di maestro
di sci conseguito in Montenegro, ai fini dell’esercizio in Italia
della professione, ed il medesimo e’ stato autorizzato ad esercitare
in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine,
previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci nel quale
svolgera’ la professione.
La Provincia di Bolzano premette in fatto che, con domanda
presentata il 10 giugno 2011, allegando il decreto di riconoscimento
del titolo da parte del Capo dell’ufficio dello sport della
Presidenza del Consiglio, il sig. Oddera ha chiesto alla Provincia
l’ammissione al colloquio previsto dall’art. 8, comma 2, della legge
della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci), al fine di
ottenere l’iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci e
l’abilitazione all’esercizio della professione in Alto Adige.
La Provincia ricorrente lamenta la lesione delle proprie
competenze costituzionalmente tutelate in base all’art. 6 della
Costituzione, in quanto l’art. 8, numeri 1) e 20), e l’art. 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), prevedono la competenza legislativa primaria
della Provincia in materia di maestri di sci e l’art. 1 del d.P.R. 21
marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo e industrie
alberghiere), attribuisce alla medesima le relative competenze
amministrative.
A sostegno ulteriore delle proprie argomentazioni, con memoria
depositata il 1° febbraio 2012, la Provincia autonoma ha depositato
due decreti nei quali il medesimo ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio, in presenza di richieste di autorizzazione
analoghe a quella oggetto dell’odierno conflitto, ha negato il
riconoscimento del titolo di maestro di sci proprio in base al
difetto di competenza dello Stato, essendo stata richiesta la
iscrizione al collegio dei maestri di sci della Provincia di Bolzano.
2.- Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, eccependo la inammissibilita’ del ricorso, non essendosi
verificata alcuna lesione della sfera di competenza della Provincia.
Infatti, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, il decreto
impugnato ha ad oggetto il riconoscimento di un titolo professionale
straniero nel territorio nazionale, adottato, quindi, dall’ufficio
per lo sport presso la Presidenza del Consiglio in base alla
disciplina statale che regola la materia, ferma restando la
particolare competenza della Provincia di Bolzano in caso di domanda
di iscrizione all’albo dei maestri di sci della Provincia medesima.
L’Avvocatura dello Stato sostiene comunque la infondatezza del
ricorso, in quanto la competenza dell’ufficio per lo sport presso la
Presidenza del Consiglio per il riconoscimento dei titoli
professionali nel territorio nazionale deriva all’art. 5, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato l’indicato
ricorso per conflitto di attribuzione lamentando la lesione delle
proprie competenze costituzionalmente tutelate in base all’art. 6
della Costituzione, in quanto l’art. 8, numeri 1) e 20), e l’art. 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), prevedono la competenza legislativa primaria
della Provincia in materia di maestri di sci e l’art. 1 del d.P.R. 21
marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo e industrie
alberghiere), attribuisce alla medesima le relative competenze
amministrative.
2.- Il ricorso e’ inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato, ai fini
dell’ammissibilita’ del conflitto di attribuzione, la necessita’ del
livello costituzionale del medesimo. Ai sensi dell’art 39 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), infatti, le Regioni possono sollevare
conflitto di attribuzione qualora la loro «sfera di competenza
costituzionale» sia invasa da un atto dello Stato; l’atto oggetto del
conflitto, dunque, deve aver provocato una lesione della sfera
costituzionale di competenza.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte non sussiste la lesione
della competenza costituzionale della Provincia di Bolzano, in quanto
l’atto oggetto di conflitto non ha invaso una sfera
costituzionalmente garantita alla ricorrente.
Alla Provincia autonoma di Bolzano e’ indubbiamente attribuita
competenza legislativa primaria, con la relativa competenza
amministrativa, in materia di riconoscimento del titolo di maestro di
sci ai fini dell’esercizio della professione nel suo territorio;
tuttavia, in base all’art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n.
81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina), ed alla disciplina contenuta nella legge della Provincia di
Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della professione di
maestro di sci e delle scuole di sci), si deve ritenere che tale
competenza si eserciti a partire dal momento in cui interviene una
domanda di iscrizione all’albo provinciale dei maestri di sci di
quella Provincia, ai fini dell’esercizio della professione nel suo
territorio.
Il presupposto per l’applicazione della disciplina provinciale e’
costituito, infatti, dalla richiesta di iscrizione al relativo albo,
condizione per «l’esercizio stabile dell’attivita’ di maestro di sci
in provincia di Bolzano» (art. 4, comma 1, della legge provinciale n.
5 del 2001), presupposto fatto salvo dal provvedimento impugnato,
tramite la espressa indicazione della necessita’ di «previa
iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione
nella quale esercitera’ la professione»; iscrizione che, nella
Provincia ricorrente, e’ disciplinata autonomamente dalla legge
provinciale con le relative previsioni di prove attitudinali.
La Provincia di Bolzano, quindi, avrebbe potuto respingere la
domanda, presentata ai sensi dell’art. 8, comma 2, della citata legge
provinciale n. 5 del 2001, che disciplina l’iscrizione dei maestri di
sci, in quanto il richiedente non risultava gia’ iscritto all’albo di
altra Regione; oppure avrebbe potuto considerarla proposta ai sensi
del comma 3 del medesimo art. 8, che riguarda i maestri in possesso
di titolo professionale rilasciato da Stato estero, e richiedere il
superamento delle relative prove, nell’ambito della sua indiscussa
competenza.
La competenza della Provincia di Bolzano non e’ contestata dalla
Presidenza del Consiglio con il provvedimento impugnato, che e’ stato
rilasciato sulla base del presupposto della presentazione di una
domanda di esercizio della professione in Italia e con la clausola
espressa della «previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri
di sci dove svolgera’ la professione».
Risulta, del resto, dai decreti depositati in giudizio dalla
difesa della Provincia ricorrente, che l’ufficio dello sport della
Presidenza del Consiglio, in altri casi, ha respinto le domande di
riconoscimento del titolo conseguito all’estero, proprio in quanto
collegate alla richiesta di iscrizione all’albo della Provincia di
Bolzano, affermando la propria incompetenza.
Non vi e’ stata, dunque, lesione di competenza costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello
Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell’ufficio dello
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno
2011, di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in
Montenegro dal sig. Marco Oddera, ai fini dell’esercizio in Italia
della professione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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