Corte Costituzionale, Sentenza n. 243/2012, in tema di norme della Regione Toscana sullo scarico di acque reflue in aree sensibili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 44 del 7-11-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 20,
comma 3, (recte: art. 20, comma 1) della legge della Regione Toscana
10 ottobre 2011, n. 50, recante «Modifiche alla legge regionale 31
maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure
straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la
tutela delle acque dall’inquinamento" e alla legge regionale 18
maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica
dei siti inquinati")», promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2011, depositato in
cancelleria il 20 dicembre 2011, ed iscritto al n. 169 del registro
ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione
Toscana.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 15 dicembre 2011 e depositato il
successivo 20 dicembre (reg. ric. n. 169 del 2011) il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 20, comma 3, (recte: art. 20, comma 1)
della legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, recante
«Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la
tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo
2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi
idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006,
n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento" e alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati")», in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
L’art. 20 della legge reg. n. 50 del 2011 introduce nel corpo
della legge della Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la
tutela delle acque dall’inquinamento), l’art. 21-quater, recante
«Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili».
Il ricorso investe esclusivamente il comma 3 di quest’ultima
disposizione normativa, secondo il quale «qualora alla scadenza dei
sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo
bacino drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di
cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi
di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila
abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento piu’ spinto di
cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto
dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5
alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le
province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni
gia’ rilasciate».
L’art. 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), assoggetta «le acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che
scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili», ad
un trattamento specifico (comma 1), salvo che «la percentuale minima
di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane» sia «pari almeno al
settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l’azoto totale» (comma 2).
Secondo l’art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 le aree
sensibili devono soddisfare i requisiti dell’art. 106 entro sette
anni da quando sono state identificate.
Il ricorrente ritiene che la norma impugnata consenta «che il
mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi fissati
dal legislatore comunitario e statale si protragga oltre il termine
(inderogabile) dei sette anni fissato dalla stessa normativa statale
di riferimento».
Essa sarebbe percio’ lesiva della competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell’ambiente.
2.- Si e’ costituita la Regione Toscana, chiedendo che sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, l’art. 75 della legge della Regione Toscana 28 dicembre
2011, n. 69 (Istituzione dell’autorita’ idrica toscana e delle
autorita’ per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005,
91/1998, 35/2011 e 14/2007), ha abrogato la norma impugnata.
Essa, inoltre, non avrebbe avuto applicazione, poiche’ il termine
di sette anni ivi previsto sarebbe decorso il 2 marzo 2012: le aree
sensibili sono state infatti delimitate in Toscana con il piano di
tutela delle acque approvato con delibera del Consiglio regionale 25
gennaio 2005, n. 6, pubblicata il 2 marzo 2005.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 20, comma 3, (recte: art.
20, comma 1) della legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n.
50, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge
regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di
scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
"Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati")», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
La disposizione impugnata aggiunge alla legge della Regione
Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento) l’articolo 21-quater, recante «Disposizioni per lo
scarico di acque reflue in aree sensibili».
Oggetto del ricorso e’ il solo comma 3 dell’art. 21-quater,
secondo il quale «qualora alla scadenza dei sette anni
dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino
drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui
all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di
acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila
abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento piu’ spinto di
cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto
dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5
alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le
province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni
gia’ rilasciate».
Questa disposizione si collega percio’ all’art. 106 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il
cui comma 1 assoggetta ad un trattamento specifico le acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti
equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate come aree
sensibili. Il comma 2 consente, invece, di derogare al trattamento
specifico, ove sia stato raggiunto un obiettivo di riduzione del
carico in ingresso non inferiore al 75% del fosforo totale o
dell’azoto totale.
Il ricorrente ritiene che quest’ultimo obiettivo debba essere
conseguito entro sette anni dall’identificazione dell’area sensibile,
come prescrive l’art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, e
sostiene che la disposizione impugnata, viceversa, avrebbe l’effetto
di dilazionare i tempi «oltre quelli previsti dalla legge ordinaria
statale». Essa, per tale ragione, avrebbe invaso la sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema.
2.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la
disposizione impugnata e’ stata abrogata dall’art. 75 della legge
della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione
dell’autorita’ idrica toscana e delle autorita’ per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e la
difesa regionale ha dichiarato che essa, medio tempore, non ha avuto
applicazione.
Come la Regione Toscana ha posto esattamente in rilievo,
l’effetto normativo avrebbe potuto prodursi solo a partire dalla
scadenza di sette anni dall’individuazione delle aree sensibili, alla
quale la Regione ha provveduto, con riferimento all’Arno, con la
delibera del Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, pubblicata
il 2 marzo 2005, sicche’ quando la norma censurata e’ stata abrogata
il settennio non era ancora decorso.
In conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte, percio’, va
dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenza n.
158 del 2012; sentenza n. 310 del 2011).

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *