Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-03-2011, n. 8471 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 4 marzo 2010, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso il 6 febbraio 2010 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina avente ad oggetto opere d’arte nella disponibilità di G.R.G..

Il Tribunale rigettava l’eccezione difensiva di incompetenza del P.M. ad adottare il relativo provvedimento, osservando che la competenza è del P.m. presso il Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro, rimanendo radicata tale competenza anche nel caso, come quello in esame, nel quale per motivi procedurali, il sequestro eseguito in via d’urgenza non possa essere convalidato e debba farsi luogo ad un autonomo decreto del P.M..

Il Tribunale riteneva, altresì, adeguatamente motivato il decreto del P.M. per relationem al verbale di P.G..

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, deducendo vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 321 c.p.p..

Il ricorrente ribadisce l’eccezione di incompetenza per territorio del P.M. ad emettere il provvedimento di sequestro probatorio a seguito di mancata convalida del sequestro eseguito dalla Polizia Tributaria per inosservanza dei termini di legge; osserva che il sequestro trae origine da un procedimento radicatosi davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico di S.F. e la competenza del P.M. presso il Tribunale di Messina era circoscritta alla possibilità di convalidare il sequestro eseguito a Messina dalla Guardia di Finanza.

Il ricorrente, inoltre, denuncia che il provvedimento cautelare è carente di motivazione sia con riferimento alla strumentalità probatoria dei beni appresi sia con riguardo alla enunciazione in fatto e in diritto della fattispecie contestata. Il ricorrente, infine, afferma che il G. è proprietario e possessore in buona fede dei beni sequestrati, avendo specificato titoli e modalità di acquisto degli stessi, e che non sarebbe configurabile l’elemento oggettivo del delitto di truffa, bensì una controversia civilistica tra il S. e la s.r.l. Benucci, come sarebbe dimostrato dalla desistenza di quest’ultima all’istanza di fallimento presentata nei confronti del S..

Il difensore di G. ha depositato memoria, con la quale allega il provvedimento del Tribunale di Messina che ha dichiarato l’improcedibilità del suddetto ricorso per la dichiarazione di fallimento del S..
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

Con riferimento alla eccepita incompetenza territoriale del P.M. che ha emesso il provvedimento di sequestro probatorio, occorre premettere che il sequestro previsto e regolato dall’art. 253 c.p.p. non è una misura cautelare come il sequestro preventivo e quello conservativo, bensì un mezzo di ricerca della prova, e ben può essere disposto anche dal pubblico ministero; infatti, il suddetto art. 253 parla non di "giudice", ma di "autorità giudiziaria", termine quest’ultimo onnicomprensivo che si sostituisce, appunto, all’altro, adottato invece per le misure cautelari. Pertanto, in tema di sequestro probatorio non può farsi valere l’incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l’organo giurisdizionale. Nella fase delle indagini preliminari la competenza assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 27 c.p.p. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non si estende al sequestro probatorio, non avendo esso natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova (Sez. 3, n. 33298 del 20/05/2003, Biolchini, Rv.

226131; Sez. 3, n. 35806 del 07/07/2010, Gianferrari, Rv. 248364).

Per quanto concerne la enunciazione in fatto e in diritto della fattispecie contestata e la strumentalità probatoria dei beni appresi, l’ordinanza impugnata rinvia al decreto di sequestro, che è adeguatamente motivato, con indicazione dei reati in relazione ai quali si procede, desumibili anche dal verbale di sequestro citato nel suddetto decreto, e con la specificazione della necessità di sviluppare gli accertamenti investigativi in corso; sulla base di tali elementi il Tribunale ravvisa "una condotta astrattamente riconducibile alle fattispecie delittuose tipizzate dalle norme richiamate". Le ulteriori censure del ricorrente sono inammissibili, poichè chiedono a questa Corte di legittimità una valutazione in fatto in ordine alla sussistenza dell’ipotizzato delitto di truffa.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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