Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 03-03-2011, n. 8465 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 19 giugno 2009 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero depositata in segreteria il 29 maggio 2009, disponeva l’archiviazione degli atti relativi al procedimento nei confronti di M.G., B.F. e G.E. in ordine al reato di truffa ai danni di S.L..

Con successivo provvedimento in data 21 giugno 2009, notificato in data 23 settembre 2009, il giudice per le indagini preliminari dichiarava non luogo a provvedere sull’opposizione della persona offesa, depositata il giorno 8 giugno 2009 (e, quindi, in data successiva ai dieci giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa) e trasmessa al suo ufficio "per unione agli atti" solo il 20 giugno 2009, il giorno successivo a quello del decreto di archiviazione. Il giudice rilevava che il decreto emesso senza valutare l’opposizione proposta non era revocabile, ma ricorribile solo per cassazione.

Avverso i due provvedimenti la persona offesa S.L. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) l’"inosservanza o erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c) in relazione all’art. 408 c.p.p., comma 2, art. 409 c.p.p., commi 1 e 3, art. 410 c.p.p., comma 1 e dell’art. 127 c.p.p., comma 1" per avere il giudice per le indagini preliminari omesso di provvedere in relazione all’opposizione all’archiviazione tempestivamente e ritualmente depositata, disponendo il "non luogo a provvedere"; si tratterebbe, secondo il ricorrente, di un atto abnorme in quanto avrebbe "determinato una illegittima regressione del procedimento alla fase della inazione in un caso non previsto dal sistema processuale";

sarebbe inoltre discutibile che in virtù di detto provvedimento "la persona offesa, ritualmente e tempestivamente opponente, debba vedersi illegittimamente precludere una fase procedimentale da cui non è decaduta e successivamente, per fatto di ignavia della cancelleria della Procura della Repubblica e per l’atteggiamento pilatesco del giudice per le indagini preliminari, debba essere costretta a ricorrere alla Suprema Corte, sopportandone anche gli oneri ed i costi umani e materiali";

2) l’"inosservanza o erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)) in relazione all’art. 409 c.p.p., commi 2 e 3, art. 410 c.p.p., comma 3 e art. 127 c.p.p., comma 1" per avere il giudice per le indagini preliminari omesso di valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’opposizione e "in caso di scrutinio positivo, correggere il proprio originario decreto di archiviazione, o, a tutto voler concedere, rimettere gli atti al presidente di sezione per nuova assegnazione".

Il ricorso è fondato.

La persona offesa ricorrente si duole sostanzialmente del fatto che, nonostante la rituale presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari abbia disposto l’archiviazione senza tenerne conto e quindi senza valutarne l’ammissibilità come previsto dall’art. 410 c.p.p., comma 2. ("Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero). La violazione dell’art. 410 c.p.p., comma 2 è oggettiva, poichè effettivamente l’opposizione proposta dalla persona offesa è stata trasmessa solo il giorno successivo all’emissione del decreto di archiviazione al giudice per le indagini preliminari il quale, incolpevolmente, non ne ha preso cognizione. Si impone pertanto, come richiesto specificamente dal ricorrente, l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione oggetto d’impugnazione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Quanto al provvedimento di "non luogo a provvedere" emesso dal giudice per le indagini preliminari, sul quale specificamente il ricorrente si sofferma, la giurisprudenza di legittimità è contrastante sulla revocabilità del decreto di archiviazione.

Recenti pronunce (Cass. sez. 5^ 5 luglio 2010 n. 35920, Pirracchio;

sez. 4^ 5 marzo 2010 n. 11854, Salmi, sentenze entrambi riferite alla revoca) hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 4^ 13 giugno 2006 n. 26876, Nuti; sez. 5^ 24 ottobre 2000 n. 4509, Gatto) secondo il quale il provvedimento di revoca del decreto di archiviazione precedentemente emesso si pone al di fuori dal sistema processuale e deve essere ritenuto abnorme, in quanto l’eventuale nullità del decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio di cui all’art. 408 c.p.p. può essere dedotta solo con il ricorso per cassazione. Si è ritenuto infatti che il decreto di archiviazione costituisce un atto dotato di sia pur limitata stabilità e di effetto (limitatamente) preclusivo che può venir meno solo quando venga annullato a seguito di impugnazione con ricorso per cassazione, per violazione del contraddittorio, o quando venga disposta la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p.. Secondo altro orientamento, meno recente e minoritario (Cass. sez. 6^ 28 settembre 2004 n. 41994, Scopece), non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, accertata l’omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in quanto tale atto, lungi dal creare una stasi del procedimento, è funzionale a ricondurre nel corretto paradigma processuale la procedura di archiviazione ed è coerente sia con il potere-dovere di rinnovare se possibile l’atto nullo, sia con il potere di riapertura delle indagini conferito al giudice per le indagini preliminari. La Corte rileva che nel caso concreto il giudice per le indagini preliminari in data 21 giugno 2009, quindi il giorno successivo alla trasmissione degli atti al suo ufficio, si è limitato autonomamente a dichiarare – non luogo a provvedere sulla opposizione della persona offesa datata 8 giugno 2009" dopo aver correttamente osservato – che di recente la Corte di cassazione ha escluso un potere di autotutela del giudice, di talchè il decreto non è revocabile ma ricorribile solo per cassazione", conformandosi pertanto alla prevalente giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio. La nullità del decreto di archiviazione precedentemente emesso comporta tuttavia l’annullamento anche del suddetto provvedimento, che è in dipendenza logico- giuridica rispetto a quello nullo.
P.Q.M.

annulla senza rinvio i provvedimenti impugni e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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