T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino albanese, titolare di permesso di soggiorno con scadenza 17/11/06, espone nel ricorso di aver inoltrato – in data 26/11/06 – presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (kit postale e contratto di soggiorno).

Non avendo avuto notizia dell’esito del procedimento, in data 6/11/07, ha presentato un’altra domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

La Questura di Roma, con nota del 5/5/08, ha chiesto al ricorrente – in applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 – di fornire le giustificazioni in merito al ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo.

Il ricorrente ha spiegato di aver già inviato una prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e di averne inoltrata un’altra essendo rimasta la prima senza esito.

Con il provvedimento del 24 aprile 2008, impugnato con il ricorso principale, la Questura ha respinto la sua domanda in quanto prodotta tardivamente e senza giustificazione.

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica.

Lamenta il ricorrente la violazione delle suddette disposizioni, tenuto conto che il provvedimento di rigetto è datato 28 aprile 2008, mentre le due richieste di chiarimenti inviate dalla Questura sarebbero datate 5 maggio 2008 e 5 giugno 2008.

Ritiene quindi il ricorrente che la partecipazione al procedimento sarebbe stata soltanto "formale" e non "sostanziale" essendo già predisposto il decreto.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria.

Sostiene il ricorrente che il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non potrebbe costituire di per sé ragione sufficiente per il rigetto dell’istanza, dovendo l’Amministrazione accertare il possesso dei requisiti per il rinnovo, requisiti dei quali egli sarebbe stato in possesso, avendo sempre svolto attività lavorativa e disponendo di una sistemazione alloggiativa stabile.

La tardiva presentazione della domanda sarebbe derivata dall’inadempimento della P.A. che non avrebbe esaminato la sua prima istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 75/09 la domanda cautelare è stata accolta sul presupposto che l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione la prima presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno inviata con raccomandata del 22 novembre 2006.

Con provvedimento dell’8 febbraio 2010, notificato il 24 marzo 2010, l’Amministrazione ha riesaminato l’atto e dopo aver rilevato che con la raccomandata del 22 novembre 2006 sarebbe stato trasmesso il solo contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione – e non sarebbe stata inoltrata alla Questura la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ha nuovamente respinto la sua istanza.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti notificati il 21 maggio 2010 e depositati il 4 giugno 2010 con i quali ha dedotto la seguente ulteriore censura:

1. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza della condotta dell’Amministrazione e delle motivazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, arbitrarietà.

Ribadisce il ricorrente la doglianza dedotta con il secondo motivo di impugnazione, e precisa di aver trasmesso non soltanto il contratto di soggiorno, ma anche il kit postale necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Lamenta poi la tardiva esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R., atteso che il riesame è stato disposto dopo un anno e non nel rispetto del termine di venti giorni previsto dalla legge.

Insiste quindi per l’accoglimento dell’impugnativa.

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come riportato in narrativa, il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 28/4/08 con il quale è stata respinta la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione della tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo.

Con ordinanza n. 75/09 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare rilevando che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 22 novembre 2008, e quindi nei termini.

In seguito al riesame, la Questura ha accertato che in quella data è stato inviato il solo contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione e non anche il kit postale – da indirizzare alla Questura di Roma – necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ha quindi nuovamente respinto la domanda di rinnovo presentata dal ricorrente.

Lamenta il ricorrente – con il secondo motivo del ricorso principale e con i motivi aggiunti – l’illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto basato esclusivamente sul ritardo – ritenuto ingiustificato secondo la Questura di Roma – nella presentazione della domanda.

La censura è fondata.

La giurisprudenza, con orientamento costante, anche di questa Sezione (cfr. sentenze n. 6197/09; 13.10.2006, n. 10381 e 3.5.2007, n. 3871), (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4/3/08 n. 1219; 22.5.2007, n. 2594; id.,11.9.2006, n. 5240; id., IV, 14.12.2004, n. 8063; T.A.R. Toscana, I, 19.1.2006, n. 156; TAR Lombardia Milano, I, 7.6.2006, n. 1326; Cons. St., VI, 7.6.2005, n. 2654) ha da tempo chiarito che la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso.

Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma soltanto acceleratorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazioni di irregolarità (T.A.R. Lazio sez. II quater 3/10/07 n. 9719; (T.A.R. Lazio sez. Latina 4/2/09 n. 73; Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2006 n. 5240; 14/12/2004 n. 8063; TAR Lazio, sez. II 3 maggio 2007, n. 3871; T.A.R. Calabria – RC – 5/5/2005 n. 377; T.A.R. Emilia – Romagna – PR – 10/3/2005 n. 135); detto termine, infatti, non è ex sé rilevante nemmeno ai fini espulsivi, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 286/1998 allorché, come nella specie, lo straniero si sia spontaneamente presentato alle Autorità di Polizia di Stato per chiedere il rinnovo (cfr. Cass., I, 6.6.2003, n. 9088; id., SS.UU., 20.5.2003, n. 7892). (TAR Lazio sez. II quater 11/12/07 n. 12958)

Ne consegue, che secondo la giurisprudenza amministrativa, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedere alla disamina dell’istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.

L’Amministrazione deve infatti tener conto della disposizione recata dall’art.5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, che permette allo straniero di evitare un provvedimento negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarità amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di legittimazione.

Nel caso di specie risulta che il ricorrente in data 22/11/06 ha inviato allo Sportello Unico per l’Immigrazione il contratto di soggiorno (elemento questo accertato da parte della stessa Questura in sede di riesame): ne consegue che il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è derivato da intenti fraudolenti volti ad eludere la normativa sull’immigrazione, come paventato nel provvedimento impugnato.

L’invio del contratto di soggiorno implica infatti l’esistenza del rapporto di lavoro, elemento questo documentato in giudizio dal ricorrente non soltanto mediante la produzione del contratto stesso, ma anche attraverso il deposito dell’estratto contributivo INPS, dal quale si evince che al momento della scadenza del precedente permesso di soggiorno egli era regolarmente assunto e svolgeva la propria attività di lavoratore domestico.

Appare dunque evidente che il mancato rispetto (presumibilmente per errore) delle forme e dei termini previsti dalla legge per la presentazione della domanda di rinnovo, non sia derivata dalla necessità di eludere la normativa sull’immigrazione – disponendo il ricorrente di una attività lavorativa stabile, proseguita anche nel periodo successivo -, e che quindi la tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo non avendo finalità fraudolente, possa rientrare nel novero delle irregolarità sanabili.

In ogni caso il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere ancorato al solo dato temporale relativo al momento dell’invio dell’istanza di rinnovo, ma necessita comunque di un’istruttoria adeguata diretta ad accertare il possesso o meno – in concreto – dei requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Poiché il provvedimento impugnato con il ricorso principale appare carente al riguardo, in quanto non contiene un’espressa disamina della posizione lavorativa del ricorrente, il ricorso principale deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento della Questura di Roma del 28 aprile 2008.

L’annullamento del suddetto provvedimento riverbera i suoi effetti anche sul decreto della Questura di Roma dell’8 febbraio 2010, adottato in sede di riesame in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale, che deve essere anch’esso annullato per le medesime ragioni.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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