Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

v. Bianchi Andrea.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnata ordinanza il tribunale della libertà di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M., ha applicato a I. F.A., indagato in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p., commi 1 e 2, la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, L.S., sua moglie, e ad altri stretti congiunti.

Ricorre per Cassazione l’interessato deducendo erronea applicazione dell’art. 612 bis c.p., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva, violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 280 c.p.p..

Il ricorso non è fondato,non sussistendo alcuno dei denunzia ti vizi di legittimità.

Quanto al presupposto probatorio della misura, il provvedimento impugnato pone in luce la reiterazione degli atti intimidatori non circoscritti ai due episodi del (OMISSIS), ma estesi a pregresse denunzie, delineando un quadro pesantissimo di molestie poste in essere per un lunghissimo arco di tempo senza interruzioni così da rendere penoso l’altrui condizioni di vita.

Di contro le censure prospettate in questa sede, volte a contestare la ritenuta reiterazione di condotte criminose, il comportamento ambivalente della moglie, la non ricollegablità di taluni episodi intercorsi con congiunti alla persona di costei, l’assenza di riscontri, ecc.., appaiono fatalmente invasive del merito così proponendo un modulo certamente non attivabile in sede di legittimità.

Identiche considerazioni valgano per ciò che attiene al persupposto cautelare della misura, che il giudice di merito reputa sussistente, in punto di un rischio attuale di recidivarla, certo non illogicamente o immotivatamente, alla luce della gravità dei fatti addebitati oltre che della condanna per maltrattamenti riportata in primo grado dallo I. per fatti commessi dal (OMISSIS) quanto meno sino al (OMISSIS).

Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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