T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-03-2011, n. 351 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il ricorrente, sottoufficiale in spe nell’Aviazione militare e di stanza nella base aerea di Ghedi (BS), lamenta la illegittimità, sotto vari profili, di un provvedimento disciplinare e del relativo risultato negativo in sede di ricorso gerarchico al cui seguito si è definitivamente sostanziato un rimprovero formale.

2- Per meglio comprendere la vicenda di cui è causa si riporta il testo della decisione gerarchica:

"VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, concernente i procedimenti in materia di ricorso amministrativo;

VISTA la legge 11 luglio 1978 n. 382, contenente le norme di principio sulla disciplina militare;

VISTO il Regolamento di Disciplina Militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545;

ESAMINATO il ricorso gerarchico presentato in data 14 luglio 2000 dall’Avv. Massimo Gilardoni, rappresentante legale del Serg. Magg. S.S., avverso la sanzione disciplinare di Corpo "RIMPROVERO" comminategli il giorno 12 giugno 2000 dal Comandante del 6° Storno di Ghedi, Col. Pil. Roberto Nardo (Comandante di Corpo), con la seguente motivazione: "Questo Comando è stato informato che il giorno 10.5.2000 si è svolta un’udienza per le indagini preliminari alla quale la S.V. era interessata senza che ne venisse da Lei informato; per quanto disattendeva quanto previsto dall’art. 52 punto 5 comma b del R.D.M.",

CONSIDERATO l’art. 52 al punto 5 comma b del R.D.M.: "Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio";

TENUTO CONTO quanto previsto dai doveri dei militari (Titolo III Capo IIIIII del R.D.M.) ed in particolare di quelli attinenti al grado, la dipendenza gerarchica e il senso di responsabilità;

RITENUTO che la convocazione del Serg. Magg. S. all’udienza preliminare davanti al GIP presso il Tribunale di Verona, ferme restando tutte le garanzie riconosciute dall’ordinamento in tema di presunzione d’innocenza, è comunque da ritenere un evento che può produrre apprezzabili riflessi sul servizio;

ACCERTATO che il procedimento di cui all’art. 66 R.D.M. è stato instaurato in modo corretto garantendo i diritti di difesa dell’imputato e, secondo il principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di ottenere un giudizio imparziale mediante la valutazione di una commissione consultiva, ai fatti, nominata in aderenza al disposto dell’art. 67 R.D.M.;

VALUTATE le orgomentazioni prodotte dal Comandante di Corpo in merito al contenuto del ricorso

DECRETA

RICEVIBILE: il ricorso presentato in data 14 luglio 2000 in quanto sono ritenuti validi i termini di ricezione dello stesso;

INFONDATO: il ricorso parola, in quanto non si ravvisano carenze formali né difetti procedurali per il regolare esercizio dell’azione disciplinare di Corpo.

Si rappresenta che tale provvedimento ha carattere di definitività e, pertanto non è suscettibile di riesame in via ordinariaamministrativa, ma potrà, eventualmente, essere impugnato mediante ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica".

3- Viene al riguardo, pur riferendosi all’esito del ricorso gerarchico, esclusivamente sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 2 e 21 della Costituzione stessa e all’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo dell’art. 52 c. 5 lett. b in atto richiamato in quanto lo stesso consentirebbe di obliterare in modo ingiustificato e fuori luogo il diritto alla riservatezza individuale per fatti che non sono ancora di rilievo penale.

4- All’U.P. del 9.2.2011, preso atto delle confutazione della difesa erariale, la causa è stata spedita in decisione.

5- Non si può condividere l’assunto di fondo del ricorrente; pure in disparte il fatto che non è chiaro se i motivi qui dedotti siano solo gli stessi che sono stati avanzati in sede di ricorso gerarchico.

5.1- Ed invero – preso atto che il ricorrente si limita ad avanzare la sola su riassunta censura di fondo che poggia su un dubbio di costituzionalità – si può osservare che tale dubbio è comunque ultroneo ai fatti.

In ogni caso non risulta violato il declinato diritto alla riservatezza.

5.1.1- Infatti l’accaduto, di cui si lamenta una inopinata diffusione, non ha ricevuto un altrimenti diffusione tale da ledere in concreto il citato diritto personalissimo. Invero la conoscenza del medesimo è rimasta confinata in un ambito strettissimo per fini non riprovevoli o non superflui se si pone attenzione al particolare ambiente in cui si è sviluppata e conchiusamente la stessa si è delineata. Senza contare che quest’ultima si presenta cognita in un ambiente qual’è quello di carattere militare nel quale sono presenti particolarissime norme per ragioni altrimenti particolari, ma altresì più che palesi e che perciò non abbisognano di specifiche spiegazioni.

6- Quanto dedotto sgombera altresì in fatto ogni inferenza del rilievo di costituzionalità sopra descritto.

7- Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di liti tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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