Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8719

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30 marzo 2010, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città il 17 dicembre 2009, ha ridotto la pena inflitta a V.M. in ordine al reato di rapina e proto di taglierino al medesimo contestati ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Propone ricorso per Cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio, deducendone la inconsistenza alla luce, anche, di varie carenze prospettate in merito alla attività di indagine espletata.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre tematiche ampiamente scandagliate nel giudizio di appello, con particolare riferimento tanto alle caratteristiche della impronta rilevata in occasione del contestato episodio delittuoso che in merito al riconoscimento dell’imputato.

Riproposizione di tematiche alle quali non ha fatto seguito alcuna specifica censura in ordine alle coerenti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, al punto da rendere, dunque, generici i motivi posti a fondamento del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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