Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n. 8741 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 aprile 2010, il Tribunale di Messina, 1^ sezione penale, confermava l’ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V.N. e degli arresti domiciliari nei confronti di D.S.F. in quanto gravemente indiziati di concorso nel delitto di usura in danno di G.G. ed altri.

Il Tribunale, dato conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di V., sulla scorta della dettagliata e, riscontrata ricostruzione del rapporto di finanziamento intercorso con il versamento di interessi corrispondenti al 30% mensile, riteneva la ricorrenza della gravità indiziaria, quale concorrente, anche nei confronti della D.S., perchè spesso presente in occasione degli incontri con l’usurato; perchè nell’abitazione della donna sono stati rinvenuti appunti contenenti i nominativi di S.V. e T.G. accompagnati da indicazioni di cifre e scadenze, nominativo, quello di S., corrispondente all’intestazione di scrittura privata di riconoscimento di debito di Euro 2000,00 trovata nell’abitazione di V.; perchè, dopo la revoca della patente di guida al V. in seguito all’applicazione nei suoi confronti di misura di prevenzione, lo ha assistito per consentirgli di muoversi agevolmente nel territorio.

Le esigenze cautelari sussistevano, oltre che per V., anche per la D.S. in ragione del pericolo che ella possa assicurare la continuità dei rapporti usurari nonostante la privazione della libertà personale del V..

Misura idonea per la donna risultava essere quella degli arresti domiciliari.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagata, a mezzo dei suoi difensori, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla sussistenza dei presupposti cautelari di cui all’art. 273 c.p.p. perchè i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti essenzialmente dalla relazione sentimentale con V..

Gli appunti trovati in sede di perquisizione erano in una stanzetta frequentata abitualmente nelle ore diurne da V..

G. ha indicato la presenza della donna solo sporadicamente.

Anche in occasione dell’arresto di V. costei era rimasta in macchina; – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) ed in relazione all’inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all’art. 284 c.p.p., comma 3 con conseguente carenza e manifesta illogicità della motivazione perchè il pericolo di reiterazione è stato desunto solo dalla gravità dei fatti contestati senza alcuna considerazione sulla personalità dell’indagata e senza comunque spiegare le ragioni per le quali alla stessa non è stata riconosciuta la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione per svolgere la propria attività lavorativa e per provvedere alle proprie primarie esigenze.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè sollecita una lettura alternativa del materiale probatorio attraverso una considerazione frammentaria del complesso indiziario e la rilettura di alcuni elementi mediante il riferimento a circostanze di natura fattuale (rinvenimento di appunti in casa della ricorrente;

dichiarazioni di G.; condotta della donna al momento dell’arresto di V.) senza indicazione specifica degli atti del processo dai quali esse risulterebbero comunque proponendo lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale e quindi sollecitando un’alternativa valutazione di merito, come tale non consentita in questa sede.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Quanto al primo profilo il pericolo di reiterazione è stato desunto dal supporto prestato "con continuità" nell’attività usuraria, considerazione che vale a dar conto della valutazione negativa della personalità in relazione al pericolo di reiterazione concretamente individuato nella prosecuzione dell’attività mantenendo i contatti con i soggetti ancora debitori.

In tema di esigenze cautelari, il disposto di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell’indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in presenza di una contestazione plurima, si comprendono anche gli stessi fatti criminosi contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggior pericolosità; e ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l’indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità. (Cass. Sez. 2^, 6.4-6.12.1999 n. 1677).

Tale canone ermenutico ha trovato conferma nell’evoluzione giurisprudenziale la quale ha ribadito che:

Ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (cfr. per tutte cass. Sez. 5^, 16.11-19.12.2005 n. 45950).

L’ulteriore questione, relativa all’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 284 c.p.p., comma 3, è dedotta in maniera inammissibile, perchè la ricorrente non denuncia di aver rappresentato al Tribunale la sussistenza di esigenze particolari necessitanti l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in modo da consentire la verifica dell’eventuale omissione di motivazione sul punto.

La norma invocata infatti non impone una verifica d’ufficio, ma presuppone che l’imputato/indagato quantomeno alleghi l’esistenza di situazioni personali comportanti la necessità di assentarsi.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *