Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9778 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A., M. e F.G., ottenuto nei confronti del fratello E. il sequestro giudiziario di un titolo di deposito bancario della somma di L. 65.000.000, inizialmente intestato ai genitori, F.C. e L.C.G., e poi trasferito sul c/c del fratello a seguito di movimentazione bancaria operata dallo stesso padre, agivano per il merito innanzi al Tribunale di Gela chiedendo l’annullamento di tale atto dispositivo, l’accertamento del loro diritto ereditario sulla somma e la divisione della stessa.

Il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese, in quanto le attrici sì erano limitate a chiedere la divisione senza prospettare una lesione di legittima e chiedere la collazione del denaro.

Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Caltanissetta riformava la sentenza di primo grado disponendo la divisione, sul presupposto che il trasferimento del danaro dai genitori al figlio E. integrasse una donazione, nulla per difetto di forma.

Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso F. E..

Hanno resistito con controricorso le parti intimate.

Successivamente, le parti hanno depositato atto di transazione e quietanza, con sottoscrizioni autenticate dai rispettivi difensori, impegnandosi all’estinzione del processo.
Motivi della decisione

1. – I difensori delle parti hanno depositato, successivamente alla notifica dei rispettivi atti difensivi, un atto di "transazione e quietanza" a termini del quale hanno definito bonariamente la vertenza mediante la corresponsione a titolo di transazione da parte di F.E. di una somma di denaro, a saldo e stralcio di ogni pendenza e debito, in favore di F.A., M. e G., con reciproco impegno all’abbandono, tra l’altro, del presente giudizio di cassazione a spese compensate.

1.1. – L’intervenuta transazione tra le parti manifesta la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.

Infatti, a partire da Cass. S.U. n. 368/00, la giurisprudenza di questa Corte si è uniformata nel senso che allorquando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione. Ne consegue che i documenti concernenti la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso possono essere prodotti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole dettate per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne comportano la notifica mediante elenco alle altre parti, salvo che tali documenti vengano prodotti da tutte le parti costituite, nel qual caso la produzione congiunta può validamente sostituire la notifica prescritta dalla legge (da ultimo, Cass. n. 22972/04).

2. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa integralmente le spese fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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