T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 369

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Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 81/2003 emesso dal Tribunale Civile di Nicosia è stato ingiunto alla ditta C.D. s.r.l. – sottoposta a sequestro preventivo con decreto del 07.05.2001 del G.I.P. di Caltanissetta – in persona dell’amministratore giudiziario pro tempore, di pagare in favore della ditta ricorrente la somma complessiva di Euro 252.548,51, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all’effettivo pagamento, ed oltre le spese ed i compensi di difesa del procedimento monitorio, liquidate in complessivi Euro 2.101,00, oltre IVA e CPA.

Nei confronti della ditta debitrice è stata disposta, con sentenza n. 587/2003 della Corte d’Appello di Caltanissetta, la confisca, e il patrimonio di detta società è stato trasferito all’Agenzia del Demanio, con contestuale nomina del Dott. C.F. come amministratore finanziario di detta confisca; di talché, il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo (RG n. 311/03 del Tribunale di Nicosia) è stato interrotto, con ordinanza del 15.12.2005, e non riassunto nei termini, con conseguente estinzione del giudizio di opposizione e dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo in data 21.12.2007 (cfr. documentazione in atti).

Con il presente ricorso l’istante ha chiesto, previa diffida e messa in mora, all’Agenzia del Demanio il pagamento delle somme ingiunte con detto decreto ingiuntivo, sostenendo essersi verificata una successione a titolo particolare nel rapporto debitocredito; ed ha chiesto, quindi, l’esecuzione di detto titolo giudiziale, per ottenere l’adempimento dell’obbligo, a carico della resistente amministrazione, di corrispondere la somma complessiva pari a Euro 308.614,83, oltre interessi legali fino al soddisfo, costo di registrazione, spese successive, oltre competenze e onorari della presente procedura.

A norma dell’art. 91, co. 2, del R.D. n. 642/1907, la Segreteria della Sezione ha dato comunicazione alla parte intimata del deposito del ricorso con avviso del 07.04.2010, inoltrato a mezzo raccomandata a.r..

Nel costituirsi in giudizio la resistente Agenzia del Demanio ha eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo sotto un primo profilo di essere subentrata non già nella totalità dei rapporti passivi facenti capo alla C.D. s.r.l., bensì solo nella posizione di socio, e sotto altro profilo essendo state trasferite tutte le competenze in capo all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 269 del 19.11.2010, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita dall’art. 1 del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nonché dell’amministratore finanziario della società C.D. s.r.l.; con relativo deposito, in data 15.12.2010, di copia del ricorso notificata.

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d’ora in poi solo "Agenzia"), costituitasi per resistere al ricorso, ha eccepito: il difetto di legittimazione passiva e il conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di essere subentrata, con la confisca, solo nella qualità di socio di una società di capitali, e dovendo, pertanto, la ricorrente fare valere le proprie pretese creditorie direttamente sul patrimonio societario, e in altra sede; nel merito, l’inammissibilità del ricorso, per appartenere la tutela dei creditori chirografari di società confiscate unicamente alla giurisdizione penale.

Alla camera di consiglio del 11 febbraio 2011, il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato, in seno a verbale, che una parte delle forniture oggetto del decreto ingiuntivo sono state effettuate alla società successivamente alla data del sequestro preventivo; quindi, su richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, in adesione alle eccezioni formulate dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso si presenti inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Costituisce orientamento consolidato che la confisca disciplinata dalla legislazione antimafia – avente duplice carattere preventivo e repressivo – dia luogo ad "un acquisto in favore dello Stato, in relazione al bene confiscato, non altrimenti definibile che come derivativo proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto presuppone ed è volto a far venir meno, per ragioni di prevenzione eo di politica criminale, con l’attuale il trasferimento del diritto dal privato (condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose) allo Stato" (Cass. Civ., I, 3 luglio 1997, n. 5988; per la natura derivativa dell’acquisto: Cass. Civ., III, 5 ottobre 2010, n. 20664; Cass. Pen., sez. un., 28 aprile 1999, n. 9; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 12 dicembre 2007, n. 16208);

L’applicazione di detta misura (confisca) determina, peraltro, non già una successione a titolo universale nei rapporti facenti capo al soggetto confiscato, bensì una successione a titolo particolare; con la conseguenza, rilevante nel caso in esame, che non possono essere fatti valere nei confronti dello Stato, cui sono devoluti i beni confiscati, i crediti dei terzi verso il destinatario della misura antimafia, essendo gli stessi non "poste passive" dell’impresa in cui subentra lo Stato per effetto di confisca, ma autonome ragioni creditorie del terzo nei confronti della società destinataria della misura antimafia; rapporti nei quali lo Stato potrebbe subentrare, solo ove se ne ipotizzasse erroneamente la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca e non di mero successore a titolo particolare (cfr. Cass. Civ. n. 5988/1997 citata);

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia e, di conseguenza, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Attesa la novità della questione, si ritiene di compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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