T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 338 Motivazione dell’atto Notizia di reato Spettacoli e trattenimenti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.In data 23.5.2010, in prossimità del casello autostradale di "Vicenza Est", personale della Digos locale eseguiva il controllo di due furgoni con a bordo una cinquantina di tifosi del Lecce, tra i quali l’odierno ricorrente, diretti allo stadio "Menti" di Vicenza per assistere all’incontro di calcio Vicenza -Lecce, valevole per il campionato nazionale di serie B della stagione 2009/2010.

In occasione del controllo effettuato sul primo furgone venivano rinvenuti artifizi pirotecnici, la cui proprietà era rivendicata da quattro passeggeri, tutti denunciati per il reato di cui all’art. 6 -ter della l. n. 401/89, e successive modifiche (possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive).

In seguito al controllo eseguito sul secondo furgone venivano rinvenuti numerosi artifizi pirotecnici. La proprietà di parte del materiale era rivendicata da due occupanti, che venivano deferiti all’A. G. per la violazione del citato art. 6 -ter.

Anche i restanti occupanti del secondo furgone, vale a dire una ventina di giovani, tra i quali l’odierno ricorrente, venivano deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per concorso nei reati di cui agli articoli 6 ter l. n. 401/89 e 435 c.p..

Dopo di che, il Questore di Vicenza ha emesso il DASPO in epigrafe, rilevando che il ricorrente, deferito all’A. G. per concorso nei reati sopra indicati, "ha dimostrato con la sua condotta una spiccata pericolosità in occasione di manifestazioni sportive per porre in essere azioni costituenti reato".

Al ricorrente è stato imposto altresì l’obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura di Lecce "all’ora di inizio del primo tempo e al termine del secondo tempo degli incontri di calcio che vedano impegnata la squadra del Lecce".

Quanto a quest’ultima prescrizione -non contestata nel presente giudizio, e d’altronde il difetto di giurisdizione del Tar sul punto sarebbe manifesto: Cass. pen. nn. 20780/10, 37964/06 e 44273/04- il Gip presso il Tribunale per i minorenni del Tribunale di Venezia, con provvedimento n. 757/2010 R.G. GIP dell’8.6.2010, su conforme richiesta del PM, ha disposto di non convalidare il provvedimento del Questore di Vicenza.

Con decreto del 16.6.2010 il Questore di Vicenza ha inoltre respinto l’istanza di revoca del DASPO presentata dal ricorrente.

Avverso e per l’annullamento dei provvedimenti meglio in epigrafe specificati il M., nato nel 1993 e quindi minorenne all’epoca del fatto, e i genitori del medesimo, hanno proposto ricorso presso il TAR Puglia -Lecce, formulando i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 6ter l. n. 401/89. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e contradditorietà manifesta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 6ter l. n. 401/89 in combinato disposto con l’art. 3 l. 241/90. Violazione del principio di ragionevolezza, di bilanciamento e di proporzionalità; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per difetto istruttorio.

L’Amministrazione ha proposto istanza di regolamento di competenza indicando il Tar del Veneto quale giudice competente per territorio.

I ricorrenti hanno aderito al regolamento di competenza e la prima sezione del Tar Lecce, con ordinanza n. 143/10, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Tar Veneto accogliendo la domanda cautelare "atteso che non risulta, "prima facie", indicata esattamente la relazione materiale tra i possibili detentori ed il materiale rinvenuto, presupposto di fatto posto a base dei provvedimenti impugnati, sì da non ravvisare una sicura imputabilità ed una spiccata pericolosità in capo al destinatario dei medesimi".

I ricorrenti si sono costituiti avanti al Tar Veneto proponendo, in data 21.10.2010, ricorso per motivi aggiunti contro la relazione della Questura di Vicenza del 6 agosto 2010, e deducendo motivi analoghi a quelli formulati con il ricorso introduttivo.

Resiste l’Amministrazione.

Nel depositare in giudizio una relazione di chiarimenti, e nel concludere chiedendo il rigetto del ricorso, la Questura di Vicenza ha, tra l’altro, specificato:

che il DASPO è stato adottato nei confronti di soggetto in quanto resosi responsabile della violazione dell’art. 6 -ter della l. n. 401/89. Detto altrimenti, il DASPO è stato emesso nei confronti di persona che ha posto in essere una condotta illecita in occasione di una manifestazione sportiva;

che, poiché l’art. 6, comma 5, della l. 401 cit. prevede che i DASPO sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, se il soggetto sarà assolto in sede giudiziaria dal reato contestatogli (concorso nella detenzione di artifizi pirotecnici) per non avere commesso il fatto, il DASPO gli verrà revocato.

Con memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza di discussione del ricorso nel merito la difesa dei ricorrenti ha fatto presente che con decreto in data 21 settembre 2010 il GIP presso il Tribunale dei minorenni di Venezia ha disposto l’archiviazione del procedimento penale in quanto la notizia di reato è infondata per le ragioni indicate nel proprio provvedimento dell’8 giugno 2010 (cfr. art. 408 c.p.p.), motivazioni che vengono richiamata in via integrale: di qui -concludono i ricorrenti- l’erroneità, l’illegittimità e la infondatezza, in fatto e in diritto, delle considerazioni contenute nel provvedimento del Questore.

2.Il ricorso è fondato e va accolto con riferimento al primo motivo.

Va premesso che, secondo costante giurisprudenza (v., di recente, Cons. St., n. 4993/09, p. 5.1. e ivi rif.), è inammissibile una integrazione postuma, in sede giudiziale, della motivazione del provvedimento amministrativo. La legittimità del provvedimento impugnato dev’essere dunque vagliata soltanto in base alla motivazione fornita al momento della emanazione dell’atto.

Quanto al merito del ricorso va precisato che la giustificazione del DASPO è rapportata non alla denuncia, di per sé considerata, per il reato di cui all’art. 6 -ter della l. n. 401/89 (possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive), ma alla "spiccata pericolosità", asseritamente dimostrata dal ricorrente, in occasione di una manifestazione sportiva, ponendo in essere azioni costituenti reato, e ciò sull’assunto, implicito ma non per questo meno sicuramente fatto proprio dalla autorità emanante, oltre che condivisibile, in astratto, che l’essere stato trovato "in possesso", in relazione o nel contesto di una manifestazione sportiva, di artifizi pirotecnici, ben potrebbe considerarsi sintomo di pericolosità sociale.

Il DASPO si fonda quindi sulla ritenuta, spiccata pericolosità correlata all’avere posto in essere azioni costituenti reato.

Del resto non poteva essere diversamente -il Questore non avrebbe potuto, cioè, fondare il DASPO sulla mera segnalazione alla A. G., di per sé considerata, e ciò alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6, comma 1, della l. n. 401/89, dato che, come ha statuito C. cost., n. 78/05, "nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l’espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l’inizio di un procedimento penale"; occorrendo, da parte dell’autorità emanante, nei casi come quello in esame, formulare un apprezzamento di merito della situazione di specie, diretto a verificare se la condotta, in ordine alla quale è stata presentata la denuncia, abbia caratteristiche tali da consentire un inserimento del caso concreto nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 1.

Ciò posto, dagli agli atti e dai documenti prodotti in giudizio emerge che il riferimento, contenuto nel DASPO, e sul quale si incentra la motivazione del divieto, alla spiccata pericolosità correlata all’avere posto in essere azioni costituenti reato, risulta non dimostrato.

Questo Collegio non ignora che la Sezione, con le sentenze in forma semplificata nn. 4894, 4890, 4889 e 4888 del 2010, pronunciate sulla impugnazione di DASPO del Questore di Vicenza che riguardavano altri giovani -come l’odierno ricorrente- "occupanti" il secondo furgone, ha giudicato i DASPO "correttamente motivati in relazione all’accertata detenzione del materiale esplodente", risiedendo, la motivazione dei provvedimenti, "nell’accertata aggregazione con altri tifosi leccesi che, per solidarietà gli uni verso gli altri, hanno sottaciuto sull’individuazione dell’effettivo proprietario di una parte del materiale esplodente" (il passaggio motivazionale sopra trascritto, copiato da una delle sentenze brevi, è ricavabile dalla nota della Questura del 6.8.2010, pag. 3).

Peraltro, ribadito che il DASPO in epigrafe si fonda su un apprezzamento di spiccata pericolosità, in occasione di manifestazione sportiva, rapportato all’avere, con la propria condotta, posto in essere un’azione costituente il reato di cui all’art. 6 -ter della l. n. 401/89; rammentato che la fase cautelare è stata definita con ordinanza di accoglimento motivata sul rilievo della omessa indicazione della relazione materiale tra possibili detentori e materiale rinvenuto, sì da considerare non ravvisabile la spiccata pericolosità ritenuta sussistente; ed esaminati gli atti di lite anche alla luce della sentenza del GIP del 21.9.2010 -successiva alla decisione dei ricorsi definiti con le sentenze brevi- di archiviazione del procedimento penale ai sensi dell’art. 408 c.p.p. e con la quale si è statuito in merito alla impossibilità, in assenza di elementi di fatto aggiuntivi a quelli, assai scarni, desumibili dagli atti d’ufficio, di attribuire all’indagato "una condotta di spiccata pericolosità sociale sul presupposto del concorso nel reato di cui all’art. 6 -ter della l. n. 401/89"; alla luce di tutto ciò, risultando indimostrato il presupposto sul quale si fonda il DASPO, il primo motivo del ricorso introduttivo va accolto, e, assorbito ogni diverso profilo di censura non esaminato in modo espresso, il provvedimento impugnato sub 1) va annullato.

Nonostante l’esito del ricorso le spese e gli onorari possono essere integralmente compensati, avuto riguardo alle peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e

nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il DASPO del Questore di Vicenza del 26 maggio 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *