Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 1279 Farmacisti U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 3313/10 del 16 febbraio 2010, la Sezione V di questo Consiglio ha accolto l’appello proposto dalla dott.ssa S.S. per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro – Sezione II n. 1832 del 15 luglio 2002, che aveva rigettato l’impugnativa presentata dalla stessa S., farmacista collaboratore presso la farmacia interna del presidio ospedaliero di Praia a Mare, per l’accertamento del diritto al trattamento economico spettante per le mansioni superiori di direttore di farmacia svolte fin dal 2 novembre 1989.

Con tale decisione le Sezione V ha riconosciuto quindi il diritto dell’appellante alle differenze tra la retribuzione percepita e quella propria della qualifica apicale svolta, con il conseguente calcolo e la corresponsione anche degli accessori per legge.

La sentenza, notificata dall’interessato tramite ufficiale giudiziario in data 22 settembre 2010 con contestuale diffida all’adempimento entro trenta giorni alla A.S.P. di Cosenza, quale successore ex lege della U.S. L. n. 1 di Praia a Mare, già incorporata nella U.S. L. n. 1 di Paola, è passata in giudicato il 28 ottobre 2010, ma l’A.S.P. non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento in proposito.

Con il presente ricorso, notificato tramite ufficiale giudiziario il 15 novembre 2010 e depositato il 3 dicembre 2010, la dott.ssa S. ha proposto, quindi, azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della citata sentenza della Sezione V n. 3313 del 2010 e pertanto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta.

L’A.S.P. di Cosenza, intimata, non si è formalmente costituita in giudizio e alla camera di consiglio del 4 febbraio del 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Risulta dagli atti di causa che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha assunto efficacia di giudicato e, inoltre, la stessa è stata ritualmente notificata dalla parte ricorrente all’Amministrazione, sicchè il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.

Stante l’idoneità del titolo alla esecuzione e perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la diffida ad adempiere,va dichiarato l’obbligo dell’A.S.P. di Cosenza di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte) della presente decisione, delle somme spettanti a titolo di differenze retributive e degli interessi già dovuti sulle stesse somme, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora.

Ove l’Amministrazione non provveda entro il predetto termine, si nomina sin da ora quale commissario ad acta un funzionario di prefettura esperto del settore economicofinanziario designato dal Prefetto di Cosenza al quale è assegnato il termine di ulteriori trenta giorni a partire dalla inutile scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e a semplice richiesta della parte.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’ A.S.P.di Cosenza come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ A.S.P. di Cosenza di provvedere entro trenta giorni nei modi sopra indicati.

Nomina sin da ora commissario "ad acta" un funzionario di Prefettura che sarà designato dal Prefetto di Cosenza affinché provveda, in funzione sostitutiva, agli adempimenti di cui in motivazione e nel termine ivi indicato allo scadere del termine assegnato all’A.S.P. su semplice richiesta della parte.

Condanna l’A.S.P. di Cosenza al pagamento della spese del presente giudizio, in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila),oltre accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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