SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1629/1997 proposto dalla sig.ra Antonietta Cambera rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Graziella Ardu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pessina n. 97, presso lo studio dell’avv. Ettore Atzori,
contro
la Provincia di Oristano, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio,
e nei confronti di
Raimondo Cannas, Annalisa Iacuzzi e Alberto Cherchi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della decisione del Presidente della Provincia di Oristano in data 25 giugno 1997, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione della giunta provinciale n. 458 del 23 maggio 1997 recante oggetto “Attribuzione dell’indennità di area direttiva ex art. 36 del CCNL”;
– della stessa deliberazione della giunta provinciale n. 458 del 23 maggio 1997 recante oggetto “Attribuzione dell’indennità di area direttiva ex art. 36 del CCNL”;
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Tito Aru;
Udito alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009 l’avv. Graziella Ardu per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con il ricorso in esame, notificato l’8 settembre 1997 e depositato il successivo giorno 22, la ricorrente, dipendente della Provincia di Oristano, inquadrata nell’ottava qualifica funzionale, espone quanto segue.
Con delibera n. 458 del 23 maggio 1997 la Giunta provinciale individuava, in relazione all’anno 1996, le posizioni organizzative e le funzioni a cui corrispondere l’indennità di area direttiva di cui all’art. 36 del CCNL, stabilendo in lire 1.400.000 l’importo spettante alle ottave qualifiche.
Da tale individuazione restava esclusa la posizione ricoperta dalla sig.ra Cambera (Responsabile del Servizio controllo inquinamento atmosferico) che pure, a suo avviso, rivestirebbe – sia sotto il profilo del livello di responsabilità che sotto il profilo della complessità delle competenze – tutte le caratteristiche necessarie all’attribuzione del beneficio economico in questione.
Avverso tale deliberazione, la ricorrente, in data 2 giugno 1997, proponeva ricorso al presidente dell’Amministrazione provinciale che però, col provvedimento impugnato, riteneva infondati i rilievi della sig.ra Cambera.
Avverso tale decisione sfavorevole, nonché avverso la stessa deliberazione di giunta n. 458/1997, la sig.ra Cambera ha proposto il ricorso in esame con il quale, contestando la violazione degli artt. 35 e 36 del CCNL e il difetto di motivazione, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.
La Provincia di Oristano non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009, sentito il difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
La ricorrente sostiene che l’amministrazione provinciale avrebbe utilizzato, ai fini dell’attribuzione dell’indennità per cui è causa, criteri diversi da quelli tassativamente previsti dall’art. 35, comma 2°, richiamato dall’art. 36 del CCNL, omettendo altresì di esplicitare con adeguata motivazione le modalità di valutazione seguite.
A suo avviso, infatti, la posizione rivestita (Responsabile dl Servizio Controllo inquinamento atmosferico), connotata dall’elevato grado di complessità e responsabilità evidenziato nell’atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto comportare, in applicazione dei criteri di cui all’art. 35 del CCNL, l’attribuzione anche in suo favore dell’indennità di area direttiva.
Il ricorso è infondato.
Nella delibera n. 458 del 23 maggio 1997 la Giunta provinciale di Oristano, in sede di individuazione delle posizioni organizzative e delle funzioni professionali specialistiche e di responsabilità cui collegare l’indennità in questione, dopo aver accertato disponibile la somma complessiva di lire 15.312.930, ha espressamente richiamato (ed applicato) i criteri individuati dall’art. 35 del CCNL., ai sensi dei quali si dovevano considerare:
1. il livello di responsabilit
2. la complessità delle competenze attribuite
3. la specializzazione richiesta dai compiti affidati
4. la responsabilità di procedimento ai sensi della legge n. 241/1990
Al fine di selezionare ulteriormente le posizioni cui attribuire l’indennità, la giunta ha ritenuto altresì di valorizzare gli “…uffici intersettoriali che costituiscono un indispensabile supporto per l’intera struttura organizzativa”.
Sostiene in ricorso la sig. Cambera che tale ulteriore criterio non poteva essere utilizzato per l’attribuzione dell’indennità perché non previsto dal CCNL.
La ricorrente, cioè, non contesta che i beneficiari dell’indennità fossero tutti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 35 CCNL, ma si duole del fatto che, nell’ambito delle posizioni così individuate, siano stati beneficiati soltanto i titolari di posizioni di supporto intersettoriale.
Ritiene sul punto il Collegio che, ferma restando l’applicazione dei criteri previsti dal CCNL ai fini dell’individuazione delle posizioni astrattamente meritevoli del beneficio economico in questione, l’amministrazione ben potesse, nell’esercizio dei poteri discrezionali discendenti dalla sua insindacabile potestà organizzatoria, e tenuto conto della natura premiale del beneficio in questione, ulteriormente specificare, sulla base di criteri obiettivi e privi di connotazioni di illogicità od irragionevolezza manifesta, le posizioni interne all’apparato amministrativo meritevoli di tale riconoscimento.
I criteri di cui all’art. 35, comma 2°, del CCNL, cioè, costituivano dei criteri minimi ai fini dell’individuazione delle posizioni da considerare ai fini dell’attribuzione del beneficio, ma non precludevano il potere dell’Amministrazione di calibrare ulteriormente la scelta ricorrendo a criteri ulteriormente selettivi.
Nel caso di specie questo quid pluris è stato individuato nell’aver operato l’ufficio come supporto per l’intera struttura o, perlomeno, per una pluralità di servizi amministrativi.
Non vi è stata, dunque, alcuna valutazione sfavorevole dell’operato della ricorrente, né una deminutio del valore amministrativo (sul piano della complessità e delle conseguenti responsabilità) della posizione ricoperta dalla sig.ra Cambera.
Più semplicemente, dovendosi operare una scelta, si è ritenuto di attribuire l’indennità di area direttiva a funzionari responsabili di servizi ritenuti, in relazione all’anzidetto parametro oggettivo di valutazione, più meritevoli dell’indennità in questione.
Di qui, non ravvisandosi profili di illegittimità nella determinazione provinciale impugnata e non risultando contestata l’applicazione dell’anzidetto criterio, l’infondatezza del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:
– Rosa Panunzio, Presidente,
– Francesco Scano, Consigliere,
– Tito Aru, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi 30/01/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it