DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63 Disposizioni urgenti in tema di immunita’ di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 29-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere la
sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di
Stati od organizzazioni internazionali allorche’ sia pendente un
giudizio dinanzi ad un organo giudiziario internazionale diretto
all’accertamento della propria immunita’ dalla giurisdizione
italiana;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani
all’estero, anche al fine di consentire l’approvazione di un
provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini
italiani all’estero e la conseguente modifica delle modalita’ e delle
procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi in pendenza
dell’accertamento dell’immunita’ dalla giurisdizione italiana degli
Stati esteri

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del regio
decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito dalla legge 15
luglio 1926, n. 1263, l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti
di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale e’ sospesa
di diritto qualora lo Stato estero o l’organizzazione internazionale
abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di
giustizia, diretto all’accertamento della propria immunita’ dalla
giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente
connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia
cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.
2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la
cui efficacia e’ sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere
proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto
ed e’ rilevata anche d’ufficio dal giudice. A tale fine, prima di
adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno
Stato estero o di una organizzazione internazionale, il giudice
accerta se sia pendente un giudizio per l’accertamento dell’immunita’
dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di
informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo
213 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)

1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per
il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e,
conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all’estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall’articolo 8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, gia’ prorogata al 31 dicembre
2010 dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre
2012.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all’estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE)
restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 3 Entrata in vigore l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-29&task=dettaglio&numgu=99&redaz=010G0084&tmstp=1272613393546

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